TAR Molise, sez.I - Sentenza del 27 febbraio 2023, n.49

Territorio e autonomie locali
27 Febbraio 2023
Categoria 
18 Attività Amministrativa18.03 Diritto di accesso
Principi enucleati dalla pronuncia 

Diritto di accesso

Estratto/Sintesi: 

... il procedimento disciplinare, ben diversamente dal processo penale, anche una volta pervenuto alla fase dibattimentale, rimane pur sempre un procedimento amministrativo connotato da immanente riservatezza e non diventa affatto una procedura pubblica (improntata, come tale, a completa trasparenza): donde l'inapplicabilità al procedimento oggetto del contendere, in quanto non compatibile con le regole sue proprie, della regola processuale penale della piena discovery dibattimentale. Nel procedimento disciplinare, invero, una volta conclusa l'istruttoria preliminare ed approvato il capo d'incolpazione, è il -OMISSIS- incolpato, e questi soltanto, a conseguire il diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prenderne visione ed estrarne copia integrale (-OMISSIS-). Per converso, nel processo penale, dopo la conclusione delle indagini preliminari, il pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio (art.416 comma 2 c.p.p.) deposita nella cancelleria del G.U.P. il proprio fascicolo, con la conseguenza che a quel punto tutte le parti, persona offesa inclusa, hanno diritto di acquisire tali atti ed estrarne copia (cfr. anche l'art.466 dello stesso codice). La legittimità del differimento dell'accesso richiesto dalla ricorrente all'esito del procedimento disciplinare riposa dunque, in definitiva, sul disposto dell'art.9, comma 2, del d.P.R. 12 aprile 2006 n.184, nella parte in cui ammette che il differimento previsto dall'art.24, comma 4, della legge n.241/1990 possa disporsi (tra l'altro, anche) "per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa."