Diritto di accesso
… una volta che l'Amministrazione abbia formalmente attestato l'inesistenza di ulteriori documenti e, quindi, anche dei "verbali" e dei "criteri" che l'istante ha ritenuto non ostesi a fronte della propria originaria domanda di accesso, il giudice non può far altro che dichiarare la cessazione della materia del contendere: infatti, con tale dichiarazione la pubblica amministrazione si assume la responsabilità circa quanto attestato (l'inesistenza o l'indisponibilità dei documenti richiesti), con attestazione fidefacente fino a querela di falso, che l'istante non può certamente tentare di inficiare con asserzioni od argomenti logici meramente "esplorativi".