Consiglio di Stato, sez.IV - Sentenza del 3 maggio 2023, n.4478

Territorio e autonomie locali
3 Maggio 2023
Categoria 
18 Attività Amministrativa18.03 Diritto di accesso
Principi enucleati dalla pronuncia 

Diritto di accesso

Estratto/Sintesi: 

… la previsione regolamentare relativa alla utilizzazione della modulistica reperibile sul sito, non può essere considerata escludente il diritto di accesso qualora l'istanza sia presentata non utilizzando la modulistica presente sul sito ovvero presentandola ad altro ufficio, poiché il dato letterale della disposizione regolamentare non si esprime in termini escludenti bensì al più di facoltà, attraverso l'utilizzo del verbo "potere". Né le pur apprezzabili esigenze di standardizzazione e di informatizzazione delle procedure amministrative, attraverso l'imposizione "preferenziale" di specifiche modalità di inoltro delle istanze di accesso agli atti, possono limitare in modo sproporzionato l'esercizio del fondamentale - ex art.22 l. n.241 del 1990 s.m.i. - diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi escludendolo del tutto per il solo mancato utilizzo della piattaforma e della modulistica indicate. Nel caso di specie, giova ricordare, si è in presenza di una domanda di accesso agli atti (all. n.1) inviata comunque a mezzo pec all'indirizzo dell'ufficio protocollo del comune, il quale ha successivamente trasmesso l'istanza stessa, con pec del ... (all. n.5) ad altro ufficio (presumibilmente quello competente), dello stesso comune di … Pertanto, pur essendo stata rispettata dall'appellante la modalità di invio informatizzato a mezzo pec dell'istanza, completa di tutti i suoi elementi, il comune, solo per il mancato utilizzo iniziale della piattaforma e della modulistica indicate, non ha fornito il riscontro richiesto: ciò non può non rilevare sotto il profilo dell'ingiustificato aggravamento del procedimento amministrativo a carico del privato in violazione dell'art.1, comma 2, della l. n.241 del 1990 s.m.i., non ricorrendo, ictu oculi, nel caso in esame le "straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria" previste dalla disposizione.