Potere di revoca
… la revoca si configura come lo strumento di autotutela decisoria preordinato alla rimozione, con efficacia ex nunc, di un provvedimento all'esito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico alla sua conservazione. I presupposti del valido esercizio dello ius poenitendi sono definiti dall'art.21 quinquies, legge 7 agosto 1990, n.241, e consistono nella sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, nel mutamento della situazione di fatto ed in una rinnovata valutazione dell'interesse pubblico originario. Risulta evidente che il potere di revoca è connotato da un'ampia discrezionalità, dal momento che, a differenza del potere di annullamento d'ufficio, che postula anche l'illegittimità dell'atto da rimuovere, quello di revoca esige solo una valutazione di opportunità, seppure ancorata alle condizioni legittimanti espresse dalla norma succitata, sicché il valido esercizio dello stesso resta, comunque, rimesso ad un apprezzamento ampiamente discrezionale dell'amministrazione procedente, rispetto al quale l'istanza del privato assume solo una valenza sollecitatoria.