Diritto di accesso
Poiché "l'istanza di accesso deve attenere a documentazione già formata dalla pubblica amministrazione destinataria dell'istanza: questa, invero, pone in capo all'Amministrazione un mero dovere di dare (ossia di rendere conoscibile un quid già precostituito), non anche un preliminare dovere di facere (ossia di confezionare una documentazione prima inesistente)" (Cons. Stato, IV, n.8333/2021 – concernente una domanda qualificabile anche come accesso civico), tanto sarebbe sufficiente a ritenere infondato l'appello. In ogni caso, il Collegio, tenendo conto che l'istanza de qua era dichiaratamente intesa ad ottenere sia l'accesso ordinario che l'accesso civico, nella specie dell'accesso c.d. generalizzato, ritiene che la preclusione opposta dalla ... si sottragga alle censure dedotte anche nell'ipotesi in cui – posto che, secondo l'articolo 5 del d.lgs. n.33/2013, l'accesso civico può avere a oggetto anche 'dati' oltre che documenti – si ritenga che per l'accesso generalizzato possa non applicarsi il principio per cui la p.a. è tenuta solo ad ostendere documenti già esistenti, ed in suo possesso, e non anche a compiere attività di raccolta ed elaborazione. Infatti, è stato affermato (Cons. Stato, III, n.1426/2021) che dal sistema normativo di riferimento si ricava un principio generale che impone una necessaria operazione di bilanciamento tra il diritto alla trasparenza e l'esigenza di non pregiudicare, attraverso un improprio esercizio del diritto di accesso, il buon andamento dell'amministrazione, riversando sulla stessa un onere oltremodo gravoso che la sottoporrebbe ad attività incompatibili con la funzionalità dei suoi plessi e con l'economicità e la tempestività della sua azione. Com'è ricavabile – ad esempio - dalla circolare FOIA n.2/2017, secondo la quale "l'amministrazione è tenuta a consentire l'accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni, a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell'amministrazione... La ragionevolezza della richiesta va valutata tenendo conto dei seguenti criteri: - l'eventuale attività di elaborazione (ad es. oscuramento di dati personali) che l'amministrazione dovrebbe svolgere per rendere disponibili i dati e documenti richiesti; - le risorse interne che occorrerebbe impiegare per soddisfare la richiesta, da quantificare in rapporto al numero di ore di lavoro per unità di personale; - la rilevanza dell'interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare" (par.7, lett.d).