Consiglio di Stato, sez.V - Sentenza del 28 febbraio 2023, n.2071

Territorio e autonomie locali
28 Febbraio 2023
Categoria 
03 Organi03.03 Giunte comunali e provinciali
Principi enucleati dalla pronuncia 

Revoca dell'assessore

Estratto/Sintesi: 

È condivisa e da ritenere corretta la qualificazione dell'atto di revoca (così come di nomina) di un assessore comunale (oltreché di vicesindaco) - pur nel rinnovato quadro delle autonomie territoriali tracciato dal decreto legislativo n.267 del 2000 e dalla legge cost. n.3 del 2001 - alla stregua di atto di "alta amministrazione" anziché "politico", considerato che lo stesso non "costituisc[e] espressione della libertà (politica) commessa dalla Costituzione ai supremi organi decisionali dello Stato per la soddisfazione di esigenze unitarie ed indivisibili a questo inerenti" (Cons. Stato, V, 23 giugno 2014, n.3144), né risulta comunque connotato da libertà nei fini (Cons. Stato, V, 27 luglio 2011, n.4502; Id., n.209 del 2007, cit., ove si pone in risalto come tale atto "non [sia] libero nella scelta dei fini, essendo sostanzialmente rivolto al miglioramento della compagine di ausilio del sindaco nell'amministrazione del comune"), risultando piuttosto ben "sottoposto alle prescrizioni di legge ed eventualmente degli statuti e dei regolamenti" (Cons. Stato, I, 20 maggio 2021, n.936; Id., n.4502 del 2011, cit.; cfr. anche Id., I, 13 novembre 2019, n.2859; V, 10 luglio 2012, n.4057). Si tratta anzi, a ben vedere, di un atto tipicamente espressivo della categoria degli atti di alta amministrazione, riconducibili proprio "in prevalenza [agli] atti di nomina di organi di vertice di amministrazioni ed enti pubblici", rispetto a cui ben "sono configurabili posizioni giuridiche soggettive per la tutela delle quali è ammesso il diritto di azione" (Cons. Stato, V, 2 agosto 2017, n.3871).