TAR Sicilia, sez.I - Sentenza del 16 marzo 2022, n.759

Territorio e autonomie locali
16 Marzo 2022
Categoria 
03 Organi03.02 Consigli comunali e provinciali (Accesso dei consiglieri ex. art. 43 TUEL)
Principi enucleati dalla pronuncia 

Revoca del presidente del consiglio comunale

Estratto/Sintesi: 

- la funzione del presidente del consiglio comunale è di carattere istituzionale e non politica, per cui la sua revoca non può che essere causata dal cattivo esercizio di tale funzione, tale da comprometterne la neutralità, non potendo essere motivata sulla base di una valutazione fiduciaria di tipo strettamente politico;
- la figura del presidente dell'organo consiliare è posta dall'ordinamento degli enti locali a garanzia del corretto funzionamento di detto organo e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza, per cui la revoca non può essere causata che dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità, e dev'essere motivata perciò con esclusivo riferimento a tale parametro e non ad un rapporto di fiduciarietà politica;
- possono costituire ragioni legittimamente fondanti la revoca tutti quei comportamenti, tenuti o meno all'interno dell'organo, i quali, costituendo violazione degli obblighi di neutralità ed imparzialità inerenti all'ufficio, sono idonei a far venir meno il rapporto fiduciario alla base dell'originaria elezione del presidente.
Dai numerosi precedenti giurisprudenziali in materia si ricava l'incontestabile rilievo istituzionale della funzione di presidente del consiglio, che trascende gli equilibri politici, che pure ne fondano la costituzione attraverso l'elezione, di garante del regolare funzionamento dell'organo consiliare e dell'ordinato svolgersi della dialettica tra le forze politiche in esso presenti; è altrettanto pacifico che sia l'elezione a presidente del consiglio comunale, sia la relativa revoca, esprimono una scelta ampiamente fiduciaria delle forze politiche rappresentate nell'organo consiliare, convergente verso una personalità in grado di rispondere alle suddette necessità istituzionali o, al contrario, manifestano il ripensamento di quella scelta iniziale, così che la revoca - al pari dell'elezione - pur non essendo scevra da apprezzamenti di natura latamente politica, esprime nondimeno una scelta amministrativa che non è libera nei fini e che deve, pertanto, rispettare le finalità normative di garantire la continuità e la correttezza del concreto espletamento della funzione di indirizzo politico-amministrativo dell'ente. Di conseguenza il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sull'atto di revoca, per un verso, non può prescindere da fatti specifici inerenti il concreto svolgimento della carica e dalla conseguente valutazione che i componenti dell'organo traggono da tali fatti in ordine alla persistente sussistenza dei requisiti che avevano determinato l'originaria investitura, e, per altro verso, è necessariamente circoscritto all'apprezzamento della congruenza di tali fatti rispetto allo svolgimento della funzione, apprezzamento che si sostanza necessariamente in una verifica estrinseca imperniata sulla sussistenza dei fatti, sulla non arbitrarietà e plausibilità della valutazione compitane dall'organo consiliare, pena altrimenti lo sconfinamento del sindacato giurisdizionale nell'ambito del potere esecutivo (cfr. Cons. Stato-sez.V, 5 giugno 2017, n.2678 ed ivi precedenti giurisprudenziali). La più recente giurisprudenza ha ribadito i sopra richiamati principi (cfr. T.A.R. Sardegna, sez.II, 22 giugno 2021, n.458; T.A.R. Puglia-Bari, sez.I, 11 gennaio 2019, n.38; T.A.R. Sicilia-Catania, sez.I, 29 marzo 2018, n.670).