Mozione di sfiducia del sindaco
È vero che il legislatore regionale (l.r. n.48/1991, come modificata dalla l.r. n.30/2000), nell'ottica di valorizzare l'autonomia organizzativa e funzionale degli organi consiliari, ha previsto la possibilità che gli stessi, con proprio regolamento, disciplinino, nei limiti fissati dalla legge e dallo statuto, la determinazione del cd. quorum strutturale (ossia il numero di consiglieri presenti necessario per rendere valida la seduta), ma è altresì vero che tale delegificazione non ha interessato anche la determinazione del quorum funzionale, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto per il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale (ancora, in tal senso, T.A.R. Sicilia-Catania, sez.I, n.339/2021). Né si può ritenere che il legislatore regionale abbia demandato tale possibilità allo statuto comunale, il quale, allo stato della legislazione vigente, non può determinare il numero dei consiglieri necessario per l'approvazione delle deliberazioni (quorum funzionale), tantomeno quando detto quorum, oltre che dalla disciplina generale ex art.184 l.r. sic. n.16 del 1963, è fissato da specifiche disposizioni di legge perlopiù indirizzate, come nel caso della mozione di sfiducia in argomento, a determinare quorum qualificati. Come già affermato da questa Sezione in tema di quorum funzionale delle deliberazioni consiliari (cfr. sent. n.339/2021 cit.), la legge regionale prevale sulla fonte statutaria e su quella regolamentare, le quali non possono dettare disposizioni ad essa contrastanti, a meno che dalla stessa legge "autorizzate".