Potere di ordinanza del sindaco ex art.50 d.lgs. n.267/2000
L'ordinanza impugnata non rispetta la previsione di cui all'art.50, comma 5, del d.lgs. n.267/2000, secondo cui "… in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali". È evidente come, nell'ordinanza impugnata, non vi sia alcuna situazione di emergenza di carattere esclusivamente locale che legittimi l'adozione del provvedimento in parola, risultando l'atto impugnato viziato da sviamento di potere in quanto volto a contrastare gli effetti di un provvedimento organizzativo del servizio sanitario regionale che coinvolge più di un ospedale e che è stato assunto nell'ambito di un più ampio disegno volto a contemperare le ordinarie esigenze dell'utenza "non covid" con quelle derivanti dalla pandemia tutt'ora in atto.