TAR Veneto, sez.II - Sentenza del 28 ottobre 2022, n.1637

Territorio e autonomie locali
28 Ottobre 2022
Categoria 
18 Attività Amministrativa18.03 Diritto di accesso
Principi enucleati dalla pronuncia 

Diritto di accesso

Estratto/Sintesi: 

… il ricorso avverso il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso documentale presentata dai ricorrenti deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, non avendo gli odierni istanti impugnato il diniego espresso sopravvenuto, che ha assorbito e superato ogni precedente significato di rigetto attribuito ex lege all'inutile decorso del termine per provvedere nonché, per così dire, riaperto il rapporto procedimentale, arricchendolo delle argomentazioni e delle giustificazioni che l'Amministrazione ha posto a fondamento del diniego. In una situazione di questo tipo (silenzio formatosi sull'istanza di accesso seguito da un diniego espresso sopravvenuto con cui la P.A. entra nel merito dell'istanza di accesso e la respinge illustrandone le ragioni) l'interesse a ricorrere, ab initio rapportato al mero dato temporale ed all'inerzia dell'Amministrazione, non può che traslarsi sulla determinazione espressa, ancorchè intervenuta successivamente alla scadenza del termine, poiché quest'ultima rinnova ed approfondisce la lesione inferta agli interessati dall'originario silenzio-diniego, ulteriormente denegando l'istanza ostensiva in esito all'istruttoria compiuta ed alla valutazione effettuata. Costituisce insegnamento ricevuto, condiviso anche da questa Sezione, quello secondo cui il decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso non consuma il potere della P.A., che può, quindi, sempre pronunciarsi in modo esplicito sull'istanza stessa (il che è pacificamente ammesso per il caso di un suo tardivo accoglimento). Dunque, un diniego esplicito che, come nella vicenda per cui è causa, sia fondato su una motivazione espressa, in esito all'istruttoria compiuta ed alla valutazione effettuata, non può assumere le caratteristiche di un atto meramente confermativo di un precedente silenzio con valore legale tipico di diniego, ma costituisce atto di conferma a carattere rinnovativo, che modifica la realtà giuridica, riapre i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale e deve, pertanto, essere specificamente impugnato (cfr. C.d.S., sez.V, 25 febbraio 2009, n.1115; TAR Lazio-Latina, sez.I, 3 luglio 2012, n.532; TAR Campania, VI, 10 gennaio 2019, n.134; TAR Campania – Napoli, sez.IV, 07.01.2021, n.122; TAR Campania – Napoli, sez.VI, 08.07.2022, n.4591). Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso avverso l'originario silenzio-diniego in materia di accesso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, posto che un suo eventuale accoglimento non sarebbe, comunque, idoneo a travolgere il successivo diniego espresso e, dunque, non arrecherebbe alcuna concreta utilità agli interessati, la cui pretesa conoscitiva risulta ormai conculcata dal diniego espresso, rimasto inoppugnato.