Parità di genere nelle giunte
La giurisprudenza, a più riprese, ha affermato che l'art.1, comma 137, della legge 7 aprile 2014 n.56 può essere derogato nel caso in cui sussista un'effettiva impossibilità di assicurare, nella composizione della giunta comunale, la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge; è stato, tuttavia, precisato che tale impossibilità "deve essere adeguatamente provata e che pertanto si risolve nella necessità di un'accurata e approfondita istruttoria ed in una del pari adeguata e puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori che quella percentuale di rappresentanza non riesca a rispettare" (Consiglio di Stato, sez.V, 3 febbraio 2016, n.406). Orbene, nel caso di specie - non solo non è evidentemente rispettata la quota di genere prevista dalla legge, ma - non risulta svolta alcuna istruttoria volta ad esplorare la possibilità, eventualmente previa disapplicazione dello statuto comunale, di nominare un assessore appartenente al genere meno rappresentato.