TAR Calabria, sez.I - Sentenza del 27 settembre 2022, n.1572

Territorio e autonomie locali
27 Settembre 2022
Categoria 
12 Servizi Pubblici Locali
Principi enucleati dalla pronuncia 

Servizio di illuminazione votiva cimiteriale. Gestione diretta servizio pubblico

Estratto/Sintesi: 

Il Collegio ritiene opportuno e sufficiente rifarsi alle acquisizioni giurisprudenziali in materia per cui:
- "(…) Appartiene, in realtà, alla dimensione dell'inverosimile immaginare che un comune di non eccessiva grandezza non possa gestire direttamente un servizio come quello dell'illuminazione votiva cimiteriale, esigente solo l'impegno periodico di una persona e la spesa annua di qualche migliaio di euro, laddove l'esborso sarebbe notoriamente ben maggiore solo per potersi procedere a tutte le formalità necessarie per la regolare indizione di una gara pubblica: il che basta ad avanza per togliere fondamento all'impugnata pronuncia semplificata (come pure alle dedotte questioni di costituzionalità, pertinenti proprio al buon andamento della p.a., alla gestione dei pubblici servizi locali ed all'autonomia organizzativa dei comuni: esigenze pienamente soddisfatte dall'interpretazione qui favorita ed armonicamente inquadrabile pure in una prospettiva comunitaria" (Consiglio di Stato-sez.V, 26/01/2011, n.552, in riforma della pronuncia di prime cure; v. anche T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez.I, 11/04/2012, n.159);
- "Il servizio di illuminazione votiva cimiteriale richiede, di regola, l'impegno periodico di una persona (o al massimo due) ed una spesa annua non rilevante. In un tale contesto, oltre tutto, il procedimento di indizione di una gara pubblica finirebbe per comportare un costo, in termini di impiego di risorse umane e strumentali, ben maggiore rispetto a quello conseguente alla gestione diretta del servizio" (T.A.R. Lazio, Roma, sez.II, 04/02/2011, n.1077);
- "La Giunta municipale può legittimamente assumere la decisione di gestire direttamente il servizio delle lampade votive all'interno del cimitero comunale, dal momento che la disciplina normativa vigente consente alle amministrazioni pubbliche la gestione in economia (diretta o con cottimo fiduciario) a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione (cfr. art.6-bis d.lg. 30 marzo 2001 n.165) e qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi dell'art.125, d.lg. 12 aprile 2006 n.163; né può in radice escludersi detta possibilità in capo all'amministrazione, posto che il principio della concorrenza non può prevalere sui principi di efficienza ed economicità e buon andamento dell'attività amministrativa, laddove una ragionevole valutazione induca a ritenere preferibili soluzioni interne all'amministrazione interessata e dunque non competitive" (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez.I, 13.11.2014, n.801).
Nella fattispecie, per un verso, le dimensioni notoriamente limitate dell'ente resistente da un lato e, per altro verso, l'assenza di specifiche e significative argomentazioni idonee ad inficiare la ragionevolezza intrinseca delle scelte effettuate dall'ente resistente ovvero l'esistenza dei relativi presupposti, sia fattuali che giuridico-normativi, rendono di per sé immune il provvedimento impugnato – esercizio di un potere dai connotati ampiamente discrezionali – dalle censure prospettate dal ricorrente stesso.