TAR Lombardia, sez.III - Sentenza del 22 giugno 2017, n.1409

Territorio e autonomie locali
22 Giugno 2017
Categoria 
18 Attività Amministrativa18.03 Diritto di accesso
Principi enucleati dalla pronuncia 

Richiesta di accesso agli atti relativi all'adunanza del consiglio comunale in seduta segreta

Estratto/Sintesi: 

La costante giurisprudenza, condivisa da questo Collegio, afferma che qualora l'accesso ai documenti amministrativi sia motivato dalla cura o la difesa di propri interessi giuridici, esso prevale sull'esigenza di riservatezza dei terzi (Consiglio di Stato, VI, 5 marzo 2015, n.1113; IV, 10 marzo 2014, n.1134). A ciò si aggiunge che dalla lettura delle norme regolamentari comunali non si ricava in via diretta che gli atti della seduta segreta siano automaticamente sottratti all'accesso, atteso che è stabilita soltanto la non pubblicità della seduta. Tali norme, infatti, relative al funzionamento del consiglio, trovano il loro fondamento nell'art.38 c.7 del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale "Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori". Se la fonte regolamentare locale è la fonte primaria in merito alla forma di pubblicità delle sedute, grazie alla delega contenuta nell'art.38, c.7, citato, non vale altrettanto per l'accesso agli atti. L'art.22 c.3 della legge 241/90 stabilisce che tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6, riservando così alla legge la disciplina della segretezza documentale. A sua volta l'art.24 prevede che l'accesso è escluso nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge e dal regolamento governativo di cui al comma 6, mentre all'amministrazione compete, ai sensi del comma 2, di individuare gli atti coperti da segreto, secondo le norme di legge che lo prevedono. Tra i casi di segreto espressamente previsti dall'ordinamento non rientrano le opinioni espresse ed i voti dati dai consiglieri comunali nell'esercizio delle loro funzioni e non ostano motivi di riservatezza in merito alla condotta della persona oggetto dell'attività di indagine da parte del consiglio comunale, in quanto è il richiedente l'accesso. Né d'altro canto l'attività d'indagine del consiglio comunale, volta a far valere una responsabilità politica, ha le stesse garanzie delle indagini penali della polizia e della magistratura. Neppure eventuali testimonianze di impiegati comunali possono essere secretate in quanto attinenti ad attività amministrativa. Infatti il segreto d'ufficio, cioè l'obbligo di non comunicare all'esterno dell'amministrazione notizie o informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni, ovvero che riguardino l'attività amministrativa in corso di svolgimento o già conclusa, non può prevalere sul diritto d'accesso ai sensi dell'art.28 della L. 241/90. A ciò si aggiunge che l'art.24 della legge n.241 del 1990 garantisce comunque l'accesso a quegli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici (comma7).