Impugnativa di deliberazioni consiliari da parte dei consiglieri comunali impossibilitati a partecipare ad una seduta da remoto per disguidi tecnici
Invero, risulta pacifico in fatto, per stessa ammissione del Comune di …, che la mancata partecipazione dei ricorrenti alla seduta telematica consiliare del … nel corso della quale sono state assunte le deliberazioni impugnate, è dipesa da un disguido tecnico, benché non doloso, sicuramente imputabile all'ente, avendo l'amministrazione inviato agli interessati un link errato per il collegamento. Del pari pacifico è che, una volta risolto il problema con conseguente possibilità per i due consiglieri di collegarsi alla riunione, questi ultimi hanno chiesto di procedersi all'annullamento delle votazioni già avvenute ed alla ripetizione delle stesse in loro presenza, ma il sindaco del comune si è rifiutato. L'ente si è difeso, al riguardo, anche nel procedimento davanti alla Prefettura, evidenziando la non dolosità dell'accaduto ed il fatto che in un secondo momento il problema è stato risolto ed i consiglieri sono stati ammessi alla riunione. Tuttavia, a prescindere dalle cause del disguido verificatosi in occasione della seduta del … e dalla successiva risoluzione del problema, risulta incontestato che, a causa di tale circostanza, i ricorrenti non hanno potuto partecipare alla discussione e votazione delle deliberazioni impugnate, essendosi la stessa già conclusa al momento del loro ingresso in riunione e non avendo il sindaco acconsentito alla ripetizione delle operazioni. E l'impossibilità per i due consiglieri ricorrenti di partecipare alla seduta consiliare ha certamente impedito l'esercizio del loro ufficio, ledendo in tal modo le connesse prerogative consigliari ed i relativi poteri di vigilanza e controllo, con conseguente piena legittimazione dei ricorrenti ad impugnare le delibere ivi adottate (vedi Consiglio di Stato, sentenza n.3446 del 2014), avendo peraltro essi espressamente manifestato il loro dissenso in ordine alla precedente votazione, chiedendone formalmente la ripetizione e decidendo di allontanarsi dalla seduta senza prestarne acquiescenza quando il sindaco si è rifiutato di assecondarne la richiesta (vedi Consiglio di Stato, sentenza n.3814 del 2018).