TAR Lombardia, sez.I - Sentenza del 24 ottobre 2022, n.2317

Territorio e autonomie locali
24 Ottobre 2022
Categoria 
03 Organi03.02 Consigli comunali e provinciali (Accesso dei consiglieri ex. art. 43 TUEL)
Principi enucleati dalla pronuncia 

Diritto di accesso dei consiglieri. Interruzione dell'invio del report settimanale di sintesi del protocollo comunale

Estratto/Sintesi: 

Il Collegio ritiene che le informazioni e i dati richiesti dal ricorrente rientrino tra quelli accessibili ai consiglieri comunali, in quanto utili all'espletamento del mandato consiliare. È, infatti, evidente che la conoscenza della cronologia degli atti registrati in entrata ed in uscita e del loro oggetto è idonea ad agevolare la valutazione dell'efficacia dell'azione amministrativa del comune ed a stimolare la promozione di ulteriori attività in favore della collettività rappresentata. Il provvedimento impugnato, con il quale l'ente ha sospeso la trasmissione dei report settimanali contenenti tali dati ed informazioni, è motivato con riferimento alle criticità espresse dalla giurisprudenza sull'accesso da remoto ai documenti dell'ente, in particolare ai dati di sintesi del protocollo informatico. Tali dati, pacificamente ricompresi tra quelli ostensibili ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono essere infatti acquisiti con modalità da remoto, solo ove venga garantito un elevato livello di sicurezza della loro trasmissione. Il comune ha motivato la sospensione della trasmissione dei dati contenuti nel protocollo informatico con la necessità di predisporre specifiche cautele nella condivisione degli atti che contengono dati sensibili e giudiziari, in applicazione delle linee guida ANAC n.1309/2016 sull'accesso generalizzato e del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sui dati riferiti ai procedimenti giudiziari. Il Collegio ritiene che le motivazioni del diniego di accesso siano inconferenti, atteso che le esclusioni ed i limiti all'accesso civico, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 2013, n.33, in particolare quella prevista per gli atti, i dati e le informazioni riconducibili ad attività amministrative che siano confluite in un procedimento penale, non si applicano alla diversa fattispecie dell'accesso di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000. Il consigliere comunale è infatti tenuto al rispetto del segreto istruttorio di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale e di qualunque altro vincolo di riservatezza, incluso quello che grava sui dati sensibili e giudiziari. L'accesso ai dati contenuti nel protocollo informatico deve avvenire in modo da arrecare il minor aggravio possibile agli uffici dell'ente territoriale per cui, ove l'ente non sia in grado di garantire un elevato livello di sicurezza nella trasmissione dei dati di sintesi del protocollo informatico, è tenuto ad individuare modalità alternative di trasmissione, quali, ad esempio, l'utilizzo di postazioni informatiche sicure presso i locali dell'ente o la consegna dei dati di sintesi su supporto analogico.