Consiglio di Stato, sez.V - Sentenza del 3 febbraio 2022, n.769

Territorio e autonomie locali
3 Febbraio 2022
Categoria 
03 Organi03.02 Consigli comunali e provinciali (Accesso dei consiglieri ex. art. 43 TUEL)
Principi enucleati dalla pronuncia 

Diritto di accesso dei consiglieri. Accesso da remoto

Estratto/Sintesi: 

… il particolare diritto di accesso del consigliere non è illimitato, vista la sua potenziale pervasività e la capacità di interferenza con altri interessi primariamente tutelati (in termini, Cons. Stato, V, 2 gennaio 2019, n.12 che spiega: "Del resto, la finalizzazione dell'accesso ai documenti in relazione all'espletamento del mandato costituisce il presupposto legittimante ma anche il limite dello stesso, configurandosi come funzionale allo svolgimento dei compiti del consigliere"). Occorre così che un tale particolare accesso, per essere funzionalmente correlato al migliore svolgimento del mandato consiliare: a) non incida sulle prerogative proprie degli altri organi comunali, a necessaria garanzia delle funzioni che a questi (il sindaco e la giunta) e non al consiglio l'ordinamento attribuisce, nel quadro dell'assetto dell'ente; b) non sia in contrasto con il principio costituzionale di razionalità e buon funzionamento dell'azione amministrativa (art.97 Cost.); c) avvenga con modalità corrispondenti al livello di digitalizzazione dell'amministrazione (cfr. art.2, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n.82). In questi termini correttamente ha osservato il primo giudice che "al ricorrente non è stata assolutamente denegata la possibilità di esercitare il diritto di spettanza ma unicamente di aver accesso da postazione remota […] è pacifico e innegabile che l'esercizio del diritto in questione non risulta allo stato in alcun modo compromesso o limitato, dato che il Comune ha, comunque, assicurato all'odierno ricorrente che «ove richiesto, potrà essere messa a Sua disposizione presso gli uffici dell'Ente una postazione pc alla quale potrà accedere tramite utilizzo di apposite credenziali per la consultazione telematica delle notizie necessarie in ragione dell'esercizio delle sue funzioni»", dovendosi appunto ritenere – come già anticipato in precedenza – che la controversia non aveva in realtà ad oggetto un'ipotesi di diniego di accesso agli atti, bensì la legittimità o meno della pretesa di un consigliere comunale di ottenere una particolare (e generalizzata) modalità di accesso online: in breve, la possibilità di accedere ai dati comunali da una qualsiasi postazione, piuttosto che limitatamente da quella a ciò specificatamente dedicata dal comune.