Diritto di accesso dei consiglieri
… occorre considerare che l'art.43 del d.lgs. n.267/2000 prevede che "i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge". L'ente a cui è rivolta l'istanza si configura, per espressa ammissione dello stesso, quale azienda speciale del comune di … ai sensi dell'art.114 del d.lgs. n.267/2000, rientrando pertanto direttamente e pienamente nel perimetro applicativo del già citato art.43; di conseguenza i ricorrenti ben potevano chiedere ed ottenere dallo stesso atti e informazioni utili all'espletamento del mandato. Al riguardo, il Collegio intende ribadire l'orientamento già espresso nell'ambito della sentenza n.1288/2022 secondo cui "In materia di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali, l'art.43 d.lgs. n.267 del 2000, nella sua chiarezza espositiva, è ispirato alla ratio di garantire ai rappresentanti del corpo elettorale l'accesso ai documenti ed alle informazioni utili all'espletamento del loro mandato ('munus publicum') anche al fine di permettere e di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione, e di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio, onde promuovere, anche nell'ambito del consiglio stesso, le iniziative (interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, deliberazioni) che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale: si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività. I documenti e le informazioni possono essere frutto di un'attività istruttoria degli uffici al fine di relazionare su una determinata 'materia o affare', con la conseguenza che tale diritto può anche consistere nella pretesa che gli uffici dell'amministrazione, interpellati al riguardo, eseguano elaborazioni dei dati e delle informazioni in loro possesso, in evidente contrapposizione al divieto di elaborazione previsto dalla L. n.241 del 1990 (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez.II, 16/01/2014, n.77)". Infatti, l'accesso agli atti esercitato dai consiglieri comunali ai sensi dell'art.43 d.lgs. n.267/2000 ha natura diversa rispetto alle altre forme di accesso ed è soggetto ad una diversa disciplina in quanto strumentale all'esercizio del munus e, pertanto, riferito a tutti gli atti rilevanti ed utili all'esercizio delle funzioni, in particolare ai fini della compiuta valutazione della correttezza dell'attività dell'amministrazione, dell'espressione di un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio e della promozione delle iniziative spettanti ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.