TAR Lazio, sez.II bis - Sentenza del 12 maggio 2022, n.5923

Territorio e autonomie locali
12 Maggio 2022
Categoria 
03 Organi03.02 Consigli comunali e provinciali (Accesso dei consiglieri ex. art. 43 TUEL)
Principi enucleati dalla pronuncia 

Legittimazione al ricorso - Rapporto tra determina e atto di indirizzo

Estratto/Sintesi: 

… la condizione dell'azione attinente alla legittimazione consiste nell'affermazione di essere titolare di una situazione giuridica soggettiva differenziata e qualificata rispetto a quella ricoperta dalla generalità degli amministrati, posizione individuale che si lamenta essere stata incisa dal provvedimento amministrativo impugnato e la cui verifica nel processo amministrativo avviene già nella fase preliminare in quanto il riconoscimento della titolarità dell'interesse legittimo non definisce ancora il giudizio, occorrendo che nella fase di merito si confronti l'interesse legittimo con l'interesse pubblico al fine di stabilire se il rapporto giuridico debba essere accertato con prevalenza del primo sul secondo per l'illegittimità dell'azione amministrativa, a differenza di quanto accade, invece, nel processo civile in cui, affinché sia riconosciuta la sussistenza della legittimazione ad agire, si ritiene sufficiente la mera affermazione della astratta titolarità di un diritto soggettivo fatto valere (in termini Cons. Stato, sez.VI, sent. n.530/2022). Allorché, poi, l'impugnativa viene proposta da un soggetto appartenente ad un organo collegiale o ad un'organizzazione complessa avverso atti promananti da quello stesso organo o ente, la legittimazione a ricorrere si declina in maniera ancora più restrittiva. Infatti, affinché costui sia legittimato ad impugnare tali atti, non è sufficiente dedurne la mera difformità rispetto allo schema normativamente previsto, occorrendo altresì che il componente il collegio lamenti la violazione di una delle prerogative inerenti l'esercizio del suo ufficio oppure la lesione di una propria situazione giuridica soggettiva qualificata e differenziata da quella della generalità dei consociati; in altre parole, si esclude che di per sé la mera emanazione di un atto (la cui illegittimità, se del caso, consente l'impugnazione da parte dei soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo), si traduca in una automatica lesione dello ius ad officium del singolo consigliere (Cons. Stato, sez.IV, sent. n.3034/2021).