FAQ. Contributo per investimenti di rigenerazione urbana

Finanza locale
7 Maggio 2021
Ufficio emittente 
Direzione Centrale per la Finanza Locale
Argomento: 
Trasferimenti agli enti locali

Risposte e chiarimenti alle domande più frequenti.
Contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale (articolo 1, commi 42 e 43, legge 27 dicembre 2019, n.160, e D.P.C.M. 21 gennaio 2021 pubblicato sulla G.U. n.56 del 6 marzo 2021).

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FAQ - Domande frequenti: 

1. Dove e come si presenta l’istanza di finanziamento?

Con decreto del Ministero dell’interno del 2 aprile 2021, è stata definita la modalità di presentazione della certificazione informatizzata, da utilizzare dai comuni ai fini della richiesta di contributi per il triennio 2021-2023, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana. L’istanza di finanziamento può essere presentata esclusivamente attraverso le funzioni della Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al D. Lgs. 229/2011. L’accesso al MOP avviene attraverso le utenze del sistema già in possesso dei comuni che effettuano regolarmente il monitoraggio di cui al citato decreto legislativo. Il mancato possesso di una utenza del MOP rappresenta una inadempienza rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. 229/2011.Effettuando l’accesso al sistema, nella sezione delle notifiche, è visualizzata la comunicazione per procedere alla compilazione e all’invio dell’istanza di finanziamento.

In particolare il Comune, attraverso la piattaforma:

  1. seleziona i CUP tra quelli ammissibili proposti dal sistema stesso sulla base delle caratteristiche riportate nell’allegato al presente comunicato;
  2. fornisce gli elementi informativi richiesti dal sistema attraverso la procedura guidata;
  3. al termine dell’inserimento dei dati:
    • valida l’istanza: tale passaggio produce un file pdf della bozza di istanza;
    • scarica il file pdf della bozza di istanza;
    • verifica la correttezza dei dati inseriti;
    • firma digitalmente il file.
  4. carica il file dell’istanza firmata digitalmente tramite la piattaforma;
  5. esegue la trasmissione dell’istanza firmata.

2. Quali sono i termini per la presentazione dell’istanza?

La piattaforma GLF è aperta dalle ore 8 alle ore 20 tutti i giorni, inclusi festivi, e la trasmissione, deve effettuarsi, a pena di decadenza, entro le ore 23.59 del 4 giugno 2021 giorno in cui il sistema resterà aperto fino al citato orario.

È facoltà degli enti interessati, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi prima della scadenza del termine fissato, produrre una nuova istanza, attraverso un ulteriore invio secondo le modalità sopra rappresentate e comunque entro i termini fissati. In tale circostanza, l’ente deve preliminarmente procedere a ritirare la precedente istanza prima di poter trametterne una nuova.

3. Chi deve firmare l'istanza?

L’art. 4, comma 1, del decreto ministeriale del 2 aprile 2021 chiarisce che per la validità della comunicazione i comuni trasmettono l’istanza esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.

4. Quali comuni possono presentare l’istanza di finanziamento?

Come previsto dall’art. 2, comma 1, del DPCM del 21 gennaio 2021 hanno facoltà di richiedere i contributi previsti dall’art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i comuni con popolazione uguale o superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia; ed i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana che intendono realizzare interventi.

Non è possibile quindi chiedere il contributo per gli enti inferiori a 15.000 abitanti così come non è possibile che il contributo venga richiesto da altre tipologie di enti locali, comunità montane e/o unioni comprese.

5. Che tipo di interventi possono essere finanziati attraverso questo contributo?

Come previsto dall’art. 3 del D.P.C.M. del 21 gennaio 2021, i contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell’elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, a migliorare la qualità del decoro urbano, del tessuto sociale e ambientale attraverso interventi di:

  1. manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
  2. miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
  3. mobilità sostenibile.

In linea con le finalità del bando, i progetti candidati devono altresì tenere in considerazione la riduzione del consumo di suolo, privilegiando interventi che non occupino spazi liberi o che, laddove non sia possibile, prevedano un saldo zero (ripristino spazi a verde per la quota occupata).

In ogni caso, la richiesta di finanziamento non può riguardare opere per le quali risulti già avviata la procedura di affidamento in data antecedente alla data di presentazione della domanda.

6. Cosa si intende per insieme coordinato di opere?

Il progetto deve riguardare un intervento che non può esaurirsi nella mera realizzazione di una pista ciclabile, nella ristrutturazione di un fabbricato o nel ripristino di tratti viari, ma deve riguardare opere, anche coordinate fra laro, la cui realizzazione abbia impatti evidenti sulla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e di degrado sociale e/o siano tese a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

Trattasi quindi di opere che devono lasciare un segno sul territorio e che si presume abbiano un elevato costo di realizzazione, che tuttavia, a livello di singolo intervento potrebbe anche essere inferiore ai 750.000,00 euro.

7. Per quante opere è possibile richiedere il finanziamento e a quanto ammonta l’importo massimo finanziabile?

Come previsto dall’art. 2 del D.P.C.M. del 21 gennaio 2021 ciascun Comune può fare richiesta di contributo per uno o più interventi nel limite massimo di:

  1. 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti;
  2. 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;
  3. 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana.

Pertanto, nei limiti sopra citati, è ammissibile una sola istanza con più opere ciascuna delle quali identificata con il proprio Cup.

8. Per il finanziamento è necessario che l’ente disponga di risorse proprie?

Laddove il costo dell’opera, per la quale è chiesto il contributo, rientri nel limite di richiesta di contributo previsto da ciascun comune come disciplinato dall’art. 2, comma 2, del D.P.C.M. non è necessaria alcun cofinanziamento da parte dell’ente.

Inoltre, ai sensi dell’art.7, commi 1 e 2, del citato D.P.C.M.

"Le erogazioni sono disposte dal Ministero dell’interno ai comuni beneficiari nel seguente modo:

  1. 30 per cento del finanziamento, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’articolo 6, comma 6;
  2. 60 per cento sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente, così come risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all’articolo 6 comma 6;
  3. il residuo 10 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Le erogazioni a favore dei comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano sono disposte per il tramite dei bilanci delle rispettive regioni e province autonome".

9. Qualora alcune spese siano coperte da altra fonte di finanziamento, devono essere considerate come cofinanziamento?

È possibile utilizzare altra fonte di finanziamento di qualsiasi tipo, tenendo presente che l’importo finanziabile attraverso l’istanza è quello riferito alle voci del quadro economico che vanno dalla progettazione esecutiva, se richiesta, alla realizzazione dell’opera.

Se nel quadro economico sono comprese altre spese non finanziabili quali ad esempio lo studio di fattibilità tecnico economico e la progettazione definitiva, queste spese vanno indicate nell’istanza come cofinanziate.

10. Il cofinanziamento degli interventi è un elemento premiale?

Il cofinanziamento non costituisce elemento di premialità ai fini dell’attribuzione del contributo. Il modello dell’stanza informatica da compilare sulla piattaforma gestione linee di finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) del Ministero dell’Economia e delle Finanze come approvato dal Decreto ministeriale del 2 aprile 2021, prevede di indicare, se prevista, la quota parte dell’opera cofinanziata con altra tipologia di risorse.

11. Quali sono le voci del quadro economico ammesse al contributo?

Le somme ammesse a contribuzione sono tutte le voci del quadro economico relative alla progettazione esecutiva, se richiesta, alla realizzazione dei lavori comprese quindi la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza.

Sono pertanto comprese anche le spese del quadro economico come IVA, incentivo del 2%, imprevisti, ma non gli oneri per procedure d’esproprio.

12. È richiesta la relazione di progetto nella presentazione della candidatura?

La candidatura non prevede alcuna trasmissione di relazioni circa l’intervento da realizzare e non deve essere allegato il relativo progetto.

13. È possibile richiedere il finanziamento delle spese di progettazione?

L’articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 21 gennaio 2021 precisa che: "qualora la richiesta di contributo riguardi anche la quota relativa alle spese di progettazione esecutiva, nella domanda deve essere indicato, con separata evidenza, l’importo richiesto per i lavori e quello richiesto per la progettazione corrispondenti alle relative voci del quadro economico dell’opera".

Pertanto le spese ammissibili riguardano la sola progettazione esecutiva e non quella definitiva, che resta a carico dell’ente.

14. È ammissibile il contributo se lo strumento urbanistico è in via di approvazione?

L’art. 3, comma 3, lett. b), del D.P.C.M. del 21 gennaio 2021 prevede che "le richieste devono riferirsi ad opere pubbliche che rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato e vigente nell’ambito territoriale del comune".

Pertanto all’atto della richiesta del contributo occorre che il citato strumento sia già stato approvato.

15. I ribassi sia dei lavori, sia del servizio tecnico relativo al progetto esecutivo dovranno essere restituiti oppure potranno essere impegnati nel rispetto delle normative vigenti?

Come previsto dall’art. 8, comma 2, del D.P.C.M., nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, il Comune, previa formale richiesta al Ministero dell’interno, può essere autorizzato ad utilizzarli per il finanziamento di eventuali varianti in corso d’opera.

In assenza di varianti, detti risparmi sono vincolati fino al collaudo, e senza bisogno di alcuna formale autorizzazione, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal richiamato comma 42 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell’esercizio successivo al collaudo.

Eventuali economie di spesa non impegnate desunte dal sistema di monitoraggio di cui all’articolo 6, comma 6, sono recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

16. È possibile intervenire su beni non di proprietà del Comune?

L’istanza di finanziamento deve riguardare esclusivamente opere e interventi realizzati su beni di proprietà comunale già al momento della presentazione dell’istanza.

Non è pertanto possibile intervenire su immobili di proprietà di altri soggetti.

17. Possono essere candidati interventi su immobili o aree che saranno oggetto di procedure di esproprio?

Al momento dell’assegnazione del contributo l’area deve essere di proprietà dell’ente e non è possibile inserire nel quadro economico dell’opera le spese relative alla procedura di esproprio.

18. Per gli interventi di edilizia residenziale, gli immobili di proprietà comunale devono essere destinati a ERP (edilizia residenziale pubblica) o possono essere aree di categorie zona B?

Non è previsto alcun vincolo di destinazione delle aree su cui insistono gli immobili o i beni oggetto di intervento.

19. È possibile presentare progetti in partnership tra più comuni?

No, ogni ente che ha i requisiti richiesti dal DPCM può presentare i propri interventi che possono in parte ricadere anche su territori di altri comuni, purché i beni oggetto di intervento siano di proprietà dell’ente che presenta l’istanza di finanziamento.