Iscrizione all’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali
L'Elenco è annuale e gestito informaticamente. Nel mese di novembre il sistema viene aperto, per un periodo stabilito ogni anno con decreto ministeriale, per permettere la presentazione delle relative domande di iscrizione/mantenimento all'elenco che sarà in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Nuova iscrizione
La domanda di iscrizione nell’elenco dei revisori degli enti locali deve essere presentata esclusivamente per via telematica mediante la selezione del seguente link https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/revisori.php.
Per la presentazione della domanda è necessario:
- Accedere con SPID/CIE/CNS
- Dotarsi di casella di posta certificata personale
- Registrarsi al sistema
Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda, non saranno considerate valide domande presentate per via cartacea o con altre modalità di trasmissione diverse da quelle indicate.
Per essere iscritti nell’Elenco, alla prima fascia di enti locali, sono necessari i seguenti requisiti:
- Iscrizione al Registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno due anni
- Conseguimento, nel periodo dal 1° gennaio al 30 novembre dell’anno precedente all’elenco di riferimento, di almeno 10 crediti formativi a seguito della partecipazione a eventi formativi condivisi dal Ministero dell’interno
Per essere iscritti nell’elenco, alla seconda fascia di enti locali, oltre al conseguimento dei crediti formativi richiesti per la prima fascia, sono necessari i seguenti requisiti:
- Iscrizione al Registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno 5 anni
- Aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente locale della durata di 3 anni
Per essere iscritti nell’elenco, alla terza fascia di enti locali, oltre al conseguimento dei crediti formativi richiesti per la prima fascia, sono necessari i seguenti requisiti:
- Iscrizione al Registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili da almeno 10 anni
- Aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso un ente locale, ciascuno della durata di 3 anni
Il conseguimento dei predetti crediti formativi è richiesto anche in presenza di eventuali condizioni per le quali i rispettivi ordinamenti professionali prevedono l’esonero dalla formazione obbligatoria continua, non essendo prevista, per l’iscrizione all’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, alcuna forma di esenzione.
Nella domanda potranno essere dichiarati, al massimo, n.2 incarichi di revisore dei conti precedentemente svolti.
L’inserimento nell’elenco viene effettuata con l’iscrizione nella sezione regionale in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente. Al momento, l’elenco dei revisori dei conti degli enti locali si riferisce solo agli enti locali ricadenti nel territorio delle regioni a statuto ordinario. Pertanto, i soggetti residenti nel territorio delle regioni a statuto speciale non potranno presentare domanda di iscrizione.
In sede di presentazione della domanda di iscrizione, il richiedente può indicare uno o più ambiti territoriali provinciali per i quali non è disponibile ad assumere incarichi; in tal caso, non parteciperà alle estrazioni a sorte per la nomina presso enti locali ricadenti negli ambiti provinciali esclusi.
L’iscrizione nell’elenco verrà effettuata nella fascia di enti locali per la quale è stato dichiarato il possesso dei requisiti previsti; l’iscrizione nelle fasce inferiori non è automatica, ma deve essere richiesta nella domanda (ad esempio, chi dichiara il possesso dei requisiti previsti per la fascia 3 verrà iscritto in tale fascia e non anche nelle fasce 1 e 2, salvo che nella domanda abbia chiesto l’iscrizione in una o entrambe le fasce inferiori).
Il richiedente, durante il periodo fissato per la presentazione delle domande, può sempre modificare i dati già inseriti avendo cura di seguire tutti i passaggi a video fino alla chiusura della domanda. Scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande, non sono consentite variazioni alla domanda già inviata.
La mancata iscrizione nell’elenco non comporta la decadenza da eventuali incarichi di revisore dei conti in corso di validità.
Mantenimento nell'elenco
I soggetti già iscritti all’elenco devono dimostrare annualmente, con le modalità e nei termini comunicati con apposito avviso pubblicato nel presente sito internet, il permanere dei requisiti previsti per l’iscrizione, a pena di cancellazione.
Entro i termini che saranno fissati per il prossimo aggiornamento dell'elenco, coloro che risultano iscritti all'elenco in vigore devono confermare l'iscrizione dichiarando, tra l'altro, i crediti formativi conseguiti nell'anno.
Anche se vengono apportate modifiche rispetto ai dati già dichiarati non è più richiesto l’invio del file firmato digitalmente.
Per elementi di maggiore dettaglio si invita a consultare l’apposito MANUALE UTENTE.
Aggiornamento dati
Le variazioni di residenza anagrafica - con esclusione di quelle che comportano cambio del comune - dei recapiti telefonici e di posta certificata o dello status di dipendente pubblico, intervenute dopo la presentazione della domanda di iscrizione o mantenimento nell’elenco, possono essere apportate mediante accesso alla propria area personale del sistema dei revisori.
Le variazioni di residenza anagrafica che comportano cambio di comune, nei periodi diversi da quelli di presentazione della domanda di mantenimento in elenco, dovranno essere comunicate tramite posta elettronica certificata inviata all’indirizzo: finanzalocale.prot@pec.interno.it indicando come oggetto “COMUNICAZIONE CAMBIO RESIDENZA”. Nel caso in cui la nuova sede di residenza ricada in una regione diversa da quella indicata in sede di iscrizione, dovranno essere comunicati anche gli eventuali ambiti provinciali per i quali l’iscritto intende manifestare indisponibilità ad assumere l’incarico.
Gli iscritti all’elenco potranno chiedere, sempre tramite posta elettronica inviata al suindicato indirizzo, eventuali variazioni inerenti l’iscrizione nelle fasce, fermo restando il possesso dei requisiti già dichiarati, o gli ambiti provinciali presso i quali essere sorteggiati.
Tutte le richieste di variazione dei dati, validate dall’Ufficio, saranno formalizzate con decreto ministeriale a cadenza trimestrale.
Sorteggio e nomina
Una volta effettuata l’estrazione a sorte dei nominativi dall’elenco, la Prefettura dà comunicazione all’ente locale interessato dell’esito dell’estrazione, con l’indicazione, per ciascun nominativo, dei recapiti di posta elettronica certificata e telefonici dichiarati nella domanda di iscrizione nell’elenco.
La nomina dei soggetti estratti è disposta dall’ente locale, con delibera del consiglio, previa verifica di eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità di cui all’articolo 236 del decreto legislativo n.267/2000 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo.
In caso di eventuale rinuncia o impedimento ad assumere l’incarico da parte del o dei nominativi designati per la nomina, subentrano gli altri nominativi estratti, nell’ordine di estrazione. In caso di dimissioni o cessazioni dall’incarico avvenute successivamente alla nomina, si procede a nuova estrazione.
In caso di composizione collegiale dell’organo di revisione, l’individuazione del presidente del collegio è effettuata dall’ente locale secondo i criteri definiti dall’articolo 16, comma 25 bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148, che prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 dell’elenco.
Esclusione / Cancellazione dall'elenco
L’Amministrazione, a norma dell’articolo 71 del D.P.R. n.445/2000, effettuerà i controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande di iscrizione o mantenimento nell’elenco. La verifica di non veridicità del contenuto della dichiarazione comporta la mancata iscrizione o la cancellazione dall’elenco, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del citato D.P.R. n.445/2000.
Il venir meno dell’iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o al Registro dei revisori legali, nonché l’accertamento da parte della Corte dei Conti di gravi responsabilità nello svolgimento dell’attività di revisione comportano la cancellazione dall’elenco dei revisori.
Rilascio dell’attestato di iscrizione
Ciascun iscritto, accedendo con le proprie credenziali alla pagina internet di questa Direzione centrale http://finanzalocale.interno.it/apps/revisori.php, può visualizzare l’apposita sezione dalla quale richiedere un attestato per ogni anno di iscrizione.
Entro un’ora dalla richiesta, il sistema informatico elaborerà il relativo documento che sarà, quindi trasmesso, per posta elettronica certificata.
Per motivi tecnici è possibile richiedere un solo attestato per volta e occorre attendere un’ora prima di procedere con ulteriore richiesta.
Visualizzazione delle estrazioni del singolo iscritto
Ciascun iscritto, accedendo con le proprie credenziali alla pagina internet di questa Direzione centrale http://finanzalocale.interno.it/apps/revisori.php, può visualizzare tutti gli enti locali per i quali ha partecipato al sorteggio e quelli in cui è stato eventualmente estratto come nominativo o come riserva.