Rinvio del turno elettorale straordinario per l'evolversi dell'emergenza Covid-19

Elezioni
12 Novembre 2020
Riferimento Ufficio 
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, nonché dell'incremento dei casi e dei decessi notificati dall'Organizzazione mondiale della Sanità, è stato adottato il decreto-legge 7 novembre 2020, n.148, recante "disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020".
In particolare, nelle premesse del predetto provvedimento normativo - con riferimento alle suddette procedure elettorali - è evidenziata la necessità di evitare fenomeni di assembramento e contiguità sociali tali da compromettere le misure di contenimento della diffusione in atto del virus.
L'art.1 del citato decreto-legge, dispone, innanzitutto, che le elezioni nei comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 - già indette per i giorni di domenica 22 e lunedì 23 novembre p.v., con eventuale turno di ballottaggio nei giorni di domenica 6 e lunedì 7 dicembre 2020 - siano rinviate e si svolgano entro il 31 marzo 2021, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale. La nuova data delle elezioni sarà fissata, nelle regioni a statuto ordinario, con decreto del Ministro dell'interno, non oltre il 55° giorno antecedente quello della votazione (art.3 legge n.182/1991) come espressamente previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge n.148/2020, fino al rinnovo degli organi elettivi di tutti i predetti Comuni sciolti ai sensi dell'art.143 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, "è prorogata la durata delle rispettive Commissioni straordinarie di cui all'art.144 del decreto legislativo n.267/2000.".
Nell'ottica dell'attuazione delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio da COVID 19, l'art.2 del decreto-legge in oggetto reca, inoltre, disposizioni sulle elezioni dei consigli metropolitani e dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali.
In particolare, le elezioni del consiglio metropolitano si sarebbero dovute tenere, ai sensi dell'art.1, comma 21, della legge n.56/2014 "entro 60 giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo". Con il decreto legge n.248/2020 (art.2, comma 1) si dispone che "limitatamente all'anno 2020, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove elezioni del comune metropolitano" è fissato in 180 giorni.
Sono interessati a tale rinnovo i consigli delle città metropolitane di Venezia e Reggio Calabria.
Analogamente, le elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali, già previste, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 20 aprile 2020, n.26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n.59, entro 90 giorni dal turno ordinario delle elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario tenutesi il 20 e 21 settembre scorsi, si svolgono entro il 31 marzo 2021, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto legge n.148/2000.
Fino al rinnovo degli organi delle anzidette città metropolitane e province, è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.
La data di svolgimento delle anzidette elezioni di secondo grado sarà stabilita dalle stesse amministrazioni provinciali e metropolitane, cui compete l'organizzazione e la gestione delle consultazioni in questione.