Referendum del 29 marzo 2020. Diritto di voto con procedura speciale

Elezioni
20 Febbraio 2020
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Elettori e sezioni
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Referendum costituzionale 29 marzo 2020

In relazione alla consultazione referendaria del 29 marzo 2020, la normativa vigente consente ad alcune categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto, previa esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale, non presso l'ufficio di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (normale o speciale o "volante") o anche presso il loro domicilio, nello stesso Comune di iscrizione elettorale o in altro Comune. 

A) Componenti del seggio, rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del referendum; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso il seggio 

Ai sensi dell'art.48 del D.P.R. 30 marzo 1957, n.361, sono individuate determinate categorie di elettori che, in ragione dell'ufficio o delle funzioni che esercitano durante le operazioni elettorali presso il seggio, votano o possono votare in tale sezione anziché in quella di rispettiva iscrizione; in particolare: 

  • il presidente, nominato ove possibile tra i residenti nel Comune in cui è ubicato l'ufficio di sezione, vota nella sezione presso la quale esercita il proprio ufficio, anche se iscritto in altra sezione del proprio Comune o di un altro Comune; gli scrutatori e il segretario del seggio, nominati necessariamente fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune ove è ubicato il seggio, votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se iscritti in altra sezione del Comune;
  • i rappresentanti dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori di un qualunque Comune della Repubblica;
  • gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione del Comune o di qualsiasi comune della Repubblica.

B) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 

Ai sensi dell'art.49 del D.P.R. n.361/1957 e dell'art.1490 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta.

Ai Dicasteri, Comandi Generali o Uffici Centrali, dai quali i reparti delle Forze militari dipendono, sono state fatte pervenire alcune indicazioni e alcuni suggerimenti al fine di facilitare l'accesso alle urne del predetto personale, in occasione delle prossime consultazioni.

Tali indicazioni, volte a disciplinare l'accesso dei militari alle urne, concernono in particolare:

  • la predisposizione da parte dei Comandanti di reparto di un'apposita dichiarazione, da esibire al presidente di seggio, attestante la sede di stanza del militare o, qualora quest'ultimo sia distaccato o comunque temporaneamente assegnato altrove, la località in cui il medesimo è incaricato di prestare servizio;
  • l'ammissione al voto nel Comune in cui il militare in licenza si trovi, previa semplice esibizione del foglio di licenza o documento equivalente;
  • il rilascio da parte del Comandante di reparto, oltre alla anzidetta dichiarazione, di un foglio recante le generalità del militare, nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia sprovvisto della carta d'identità o di altro documento di identificazione o del tesserino militare.

C) Naviganti (marittimi o aviatori) 

Ai sensi dell'art.50 del D.P.R. n.361/1957, i naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi d'imbarco sono ammessi a votare, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano.
Si riepilogano sinteticamente le condizioni e modalità di ammissione al voto dei naviganti: 

  • l'interessato deve presentare, presso la segreteria del Comune in cui si trova, una domanda scritta dichiarando l'intenzione di votare in quel Comune;
  • il predetto Comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque non oltre il giorno antecedente la data della votazione, ne dà comunicazione con il mezzo più rapido (ad esempio via PEC) al Comune nelle cui liste elettorali il dichiarante è iscritto e rilascia al medesimo apposito certificato;
  • il sindaco del Comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta la comunicazione di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
  • il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del Comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal sindaco del predetto Comune, anche un certificato rilasciato dal comandante (o direttore) del porto (o aeroporto) nel quale si attesti, come prescrive la norma, che "il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza per motivi di imbarco";
  • il sindaco del Comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante (o direttore) del porto (o aeroporto), può invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente minor numero di elettori iscritti;
  • il navigante, all'atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari.

D) Degenti in ospedali e case di cura 

Ai sensi degli artt.51, 52 e 53 del D.P.R. n.361/1957 e dell'art.9 della legge 23 aprile 1976, n.136, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, se iscritti nelle liste elettorali di un qualunque Comune del territorio nazionale.
Si rammenta che tale ammissione al voto avviene previa presentazione, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.
Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al suddetto Comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione. Il sindaco dell'anzidetto Comune, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

  • ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione;
  • a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per telegramma o altro mezzo equivalente, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione vale come autorizzazione a votare nel luogo di cura e deve essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;
  • a rimettere, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri Comuni, ai sindaci di tali Comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione del luogo di cura di rispettiva degenza. 

I sindaci dei Comuni in cui hanno sede i luoghi di cura devono compilare un elenco, distinto per maschi e femmine, dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, per consentire ai presidenti degli uffici di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà compilarsi un elenco dei predetti votanti per ciascun seggio da costituire, a seconda del numero di posti-letto, sulla base delle seguenti tipologie previste dalla legge:

  1. sezioni ospedaliere, da costituire negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500. A tali sezioni possono essere eventualmente assegnati, su loro domanda ed in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all'istituto di cura;
  2. seggi speciali, da costituire per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente la votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura; 
  3. uffici distaccati di sezione (c.d. seggi volanti), da costituire per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto). Tali uffici di seggio sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e da un segretario.

Le funzioni sia del seggio speciale che del seggio volante – alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento  e i rappresentanti dei promotori del referendum, se designati presso la sezione elettorale - sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione elettorale, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello degli elettori votanti iscritti nelle relative liste aggiunte, da allegare alla lista sezionale. 

L'art.9, comma 9, della legge n.136/1976 prevede inoltre la possibilità di istituire presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione.

E) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità 

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, alle medesime condizioni sopra richiamate per i degenti in ospedali e case di cura, anche i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronicari al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, nonché i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private: ciò, ovviamente, purché i soggetti ricoverati siano elettori di un qualsiasi comune del territorio nazionale.

La raccolta del voto dovrà avvenire, di norma, a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art.53 del D.P.R. n.361/1957. 

F) Detenuti

Ai sensi degli artt.8 e 9 della legge n.136/1976, i detenuti, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva purché siano elettori di un qualsiasi Comune del territorio nazionale.

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono state descritte al numero 2. della lettera D).

Si richiamano i principali adempimenti del procedimento:

  1. l'interessato, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, per il tramite del direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore;
  2. il sindaco in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:
    • ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
    • a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per telegramma o altro mezzo equivalente, una attestazione di avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;
    • a rimettere, nel caso di elettori detenuti presso istituti ubicati in altri Comuni, ai sindaci di tali Comuni, l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione con l'indicazione dell'istituto o altra struttura penitenziaria;
  3. il sindaco del Comune in cui ha sede il luogo di detenzione dovrà compilare un elenco, eventualmente distinto per maschi e femmine, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.

Quest'ultimo elenco dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione, il giorno precedente quello della votazione, per la consegna al presidente del seggio speciale.

Ai sensi dell'art.9, comma 11, della legge n.136/1976, qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco del Comune, entro il secondo giorno antecedente quello della votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.

Si precisa che gli agenti di custodia non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti nei luoghi di reclusione o custodia preventiva, ma, rientrando nel novero delle categorie di cui alla lettera B), sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per causa di servizio.

G) Ammessi al voto domiciliare 

Ai fini dell'ammissione al voto a domicilio, ai sensi dell'art.1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n.1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n.22, come modificato dall'art.1 della legge n.46/2009, gli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" o "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione", votano in qualsiasi Comune del territorio nazionale.

I sindaci dei Comuni di iscrizione elettorale, dopo avere verificato la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, dovranno includere in appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, i nominativi degli elettori ammessi, rilasciando a questi ultimi attestazione di tale inclusione. 

Gli stessi sindaci, qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato una dimora ubicata in altro Comune, entro il settimo giorno antecedente la data della votazione, e quindi entro domenica 22 marzo 2020, dovranno comunicare al sindaco di ciascuno dei predetti altri Comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico. 

Tutti i sindaci interessati dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, con le medesime indicazioni sopra riportate, specificando se l'elettore:

  • vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
  • vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune o di altro comune;
  • vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso Comune o di altro Comune.

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede la votazione, ai presidenti degli uffici di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Il voto a domicilio è raccolto, di norma, da un seggio "volante" composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l'elettore. Può essere raccolto, tuttavia, anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell'abitazione degli elettori interessati.

I sindaci dei Comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici di sezione per la raccolta del voto, che consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art.29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104, al trasporto presso i seggi degli elettori diversamente abili.

H) Consegna e uso di un bollo aggiuntivo per ogni ufficio distaccato di sezione o per ciascun seggio speciale 

Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono uffici distaccati di sezione (c.d. seggi "volanti", per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto), o seggi speciali (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, o presso ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto o presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva), dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio "volante" o speciale, da utilizzarsi ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale. 

I suddetti bolli, a cura del sindaco, saranno affidati, nelle ore antimeridiane del sabato, ai presidenti degli uffici di sezione nella cui circoscrizione esistono seggi speciali, che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali la domenica mattina, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, unitamente all'altro materiale. In caso di seggi "volanti", il presidente del rispettivo seggio custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

Il predetto sistema di attestazione dell'esercizio dell'elettorato attivo è diretto a tutelare la riservatezza dell'elettore che vota in stato di detenzione o all'interno di strutture sanitarie.