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Nella Gazzetta Ufficiale n.57 – Serie Generale dell'8 marzo 2021 è pubblicato il decreto-legge 5 marzo 2021, n.25, con il quale, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio, sono state recate disposizioni per il differimento delle prossime consultazioni elettorali.
In particolare, all'art.1, comma 1, è stato previsto, alla lettera a), che, in deroga a quanto stabilito dall'art.1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n.182, il turno ordinario annuale per l'elezione dei sindaci e consigli comunali e dei consigli circoscrizionali nei comuni delle regioni a statuto ordinario (attualmente, 1.124 comuni con 11.642.687 elettori) si svolga tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021 - anziché tra il 15 aprile e il 15 giugno - e, alla lettera b), che nella stessa data si svolgano le seguenti altre consultazioni:
- le elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per i seggi di deputato o senatore nei collegi uninominali che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;
- le elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso ai sensi dell'art.143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, anche se già indette, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature. Fino al rinnovo degli organi è prorogata la durata della gestione della commissione straordinaria di cui all'art. 144 del medesimo testo unico;
- la ripetizione delle elezioni comunali in alcune sezioni a seguito di annullamento da parte del giudice amministrativo delle operazioni di voto nelle anzidette sezioni che influisca sulla elezione di alcuno degli eletti o sui risultati complessivi;
- le elezioni amministrative nei comuni i cui organi debbano essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato nel caso in cui le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verifichino entro il 27 luglio 2021.
L'art.1, al comma 2, dispone che, in deroga a quanto previsto dall'art.5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n.165, nell'ambito del medesimo turno elettorale si tengano altresì le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, qualora entro il 31 luglio 2021 si verifichino le condizioni che rendono necessario il rinnovo degli organi stessi. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria.
L'art.2 del decreto-legge in oggetto prevede che, per l'anno 2021, limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione di liste e candidatura è ridotto a un terzo.
L'art.3, al comma 1, stabilisce che, al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione per le consultazioni anzidette, analogamente a quanto avvenuto nel 2020 e in deroga a quanto previsto dall'art.1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n.147, si svolgano in due giornate, cioè la domenica dalle ore 7 alle ore 23 e il lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.
Lo stesso art.3, al comma 2, dispone l'ordine e i termini delle operazioni di scrutinio da effettuare, dopo avere completato le operazioni di votazione e di riscontro dei votanti per ciascuna consultazione, nei casi di coincidenza di svolgimento di elezioni suppletive per la Camera dei deputati o il Senato della Repubblica, elezioni regionali o elezioni amministrative.
Si procederà, nei comuni interessati, prima allo scrutinio per le elezioni suppletive e successivamente, senza interruzione, allo scrutinio per le elezioni regionali e/o amministrative, applicando per gli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, le disposizioni previste per le elezioni politiche. Le operazioni di scrutinio per ciascuna consultazione devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio. Nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con quelle amministrative, lo scrutinio per queste ultime sarà rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi, eventualmente, a quelle circoscrizionali. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni saranno proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.