Elezioni 2019. Ammissione al voto con procedura speciale ad alcune categorie di elettori

Elezioni
14 Maggio 2019
Riferimento Ufficio 
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali
Argomento 
Elettori e sezioni
Elezioni amministrative
Elezioni europee
Elezioni politiche
Elezioni regionali
Tags 
Amministrative 26 maggio 2019
Europee 26 maggio 2019
Suppletiva Camera 26 maggio 2019
Regionali 26 maggio 2019

Per le consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, la normativa vigente consente ad alcune categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto, previa esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale, non presso l’ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (normale o speciale o “volante”), nello stesso comune di iscrizione elettorale o in altro comune.

A) Componenti del seggio, rappresentanti dei candidati, candidati alle elezioni europee o alle elezioni suppletive della Camera, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi 

Ai sensi dell’art.48 del D.P.R. 30 marzo 1957, n.361 o dell’art.40 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, sono individuate determinate categorie di elettori che, in ragione dell’ufficio o delle funzioni che esercitano durante le operazioni elettorali presso il seggio, votano o possono votare in tale sezione anziché in quella di rispettiva iscrizione; in particolare: 

  • il presidente, nominato ove possibile tra i residenti nel comune in cui è ubicato l’ufficio elettorale di sezione, vota nella sezione presso la quale esercita il proprio ufficio, anche se iscritto in altra sezione del proprio comune (per le elezioni comunali) o di un comune facente parte del proprio collegio uninominale (per le elezioni suppletive della Camera) o di altro comune della regione (per le elezioni regionali) o di altro ambito territoriale (per le elezioni europee); 
  • gli scrutatori e il segretario del seggio votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se iscritti in altra sezione del comune;
  • i rappresentanti di lista (o i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali della Camera, che possono essere nominati fra gli elettori della stessa circoscrizione elettorale della Camera di ubicazione del seggio), possono votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio purché siano elettori, rispettivamente: del comune (per le elezioni comunali); di un altro comune facente parte dello stesso collegio uninominale (per le elezioni suppletive della Camera); di un comune della regione interessata (per le elezioni regionali); di altro comune della circoscrizione (per le elezioni europee); 
  • i candidati alla elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia possono votare, solo per la medesima elezione, in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove è proposta la loro candidatura, anche se non sono elettori della circoscrizione stessa;
  • i candidati proposti nel collegio uninominale possono votare, solo per l’elezione suppletiva della Camera, in una qualsiasi sezione di uno dei comuni facenti parte del collegio uninominale, anche se non sono elettori del collegio medesimo; 
  • gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori, rispettivamente: del comune (per le elezioni comunali); di un altro comune dello stesso collegio uninominale (per le elezioni suppletive della Camera); di un comune della regione (per le elezioni regionali); di qualsiasi altro comune del territorio nazionale (per le elezioni europee).

B) Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 

Ai sensi dell’art.49 del D.P.R. n.361/1957 e dell’art.1490 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, per le elezioni europee, i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta.

Ai sensi delle medesime norme sopracitate, anche per le elezioni suppletive della Camera, gli stessi militari e appartenenti a Corpi militarmente organizzati possono votare in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, se tale comune fa parte dello stesso collegio uninominale di iscrizione elettorale. 

Ovviamente, gli stessi militari potranno esercitare il diritto di voto anche per le elezioni comunali solo se elettori del comune e, per le elezioni regionali, ai sensi dell’art.1, lettera f) del decreto-legge 3 maggio 1976, n.161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n.240, solo se elettori di un comune della regione.

Tali indicazioni, volte a disciplinare l’accesso dei militari alle urne, concernono in particolare:

  • la predisposizione da parte dei Comandanti di reparto di un’apposita dichiarazione, da esibire al presidente di seggio, attestante la sede di stanza del militare o, qualora quest’ultimo sia distaccato o comunque temporaneamente assegnato altrove, la località in cui il medesimo è incaricato di prestare servizio;
  • l’ammissione al voto nel comune in cui il militare in licenza si trovi, previa semplice esibizione del foglio di licenza o documento equivalente;
  • il rilascio da parte del Comandante di reparto, oltre alla anzidetta dichiarazione, di un foglio recante le generalità del militare, nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia sprovvisto della carta d’identità o di altro documento di identificazione o del tesserino militare.

C) Naviganti (marittimi o aviatori) 

Ai sensi dell’art.50 del D.P.R. n.361/1957, i naviganti (marittimi o aviatori) fuori residenza per motivi d’imbarco sono ammessi a votare per le elezioni europee in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano e possono altresì votare per le elezioni suppletive della Camera se tale comune fa parte dello stesso collegio uninominale di iscrizione elettorale. 

Gli stessi naviganti potranno votare anche per le elezioni regionali, ai sensi dell’art.1, lettera f) del decreto-legge 3 maggio 1976, n.161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n.240, solo se elettori di un comune della regione. 

Si riepilogano sinteticamente le condizioni e modalità di ammissione al voto dei naviganti: 

  • l’interessato deve presentare, presso la segreteria del comune in cui si trova, una domanda scritta dichiarando l’intenzione di votare in quel comune;
  • il predetto comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque non oltre il giorno antecedente la data della votazione, ne dà comunicazione con il mezzo più rapido (ad esempio via PEC) al comune nelle cui liste elettorali il dichiarante è iscritto e rilascia al medesimo apposito certificato;
  • il sindaco del comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta la comunicazione di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
  • il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal sindaco del predetto comune, anche un certificato rilasciato dal comandante (o direttore) del porto (o aeroporto) nel quale si attestino i “motivi di imbarco” prescritti dalla norma;
  • il sindaco del comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante (o direttore) del porto (o aeroporto), può invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente minor numero di elettori iscritti;
  • il navigante, all’atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari.

D) Degenti in ospedali e case di cura 

Ai sensi degli artt.51, 52 e 53 del D.P.R. n.361/1957 e dell’art.9 della legge 23 aprile 1976, n.136, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare, per le elezioni europee, nel luogo di ricovero ubicato in un qualunque comune del territorio nazionale o, per le elezioni suppletive della Camera, nel luogo di ricovero ubicato in un comune facente parte del collegio uninominale di rispettiva iscrizione elettorale. 

Ai sensi, inoltre, degli artt.42, 43 e 44 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570 e dell’art.1, primo comma, lettera e) del decreto-legge 3 maggio 1976, n.161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n.240, gli stessi degenti sono ammessi a votare nel luogo di ricovero ubicato nel proprio comune (per le elezioni comunali) o in uno dei comuni della propria regione (per le elezioni regionali), purché elettori del collegio uninominale medesimo, previa presentazione al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l’attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

L’ammissione al voto avviene previa presentazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura ed, in calce, l’attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione. Il sindaco dell’anzidetto comune, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

  • ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell’ufficio di sezione;
  • a rilasciare immediatamente all’interessato, anche per telegramma o altro mezzo equivalente, un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione vale come autorizzazione a votare nel luogo di cura e deve essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;
  • a rimettere, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni l’elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l’indicazione del luogo di cura di rispettiva degenza. 

I sindaci dei comuni in cui hanno sede i luoghi di cura devono compilare un elenco, distinto per maschi e femmine, dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, per consentire ai presidenti degli uffici elettorali di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà compilarsi un elenco dei predetti votanti per ciascun seggio da costituire, a seconda del numero di posti-letto, sulla base delle seguenti tipologie previste dalla legge:

  1. sezioni ospedaliere, da costituire negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500. A tali sezioni possono essere eventualmente assegnati, su loro domanda ed in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all’istituto di cura;
  2. seggi speciali, da costituire per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere effettuata alle ore 16 del sabato precedente la votazione, contemporaneamente all’insediamento dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura; 
  3. uffici distaccati di sezione (c.d. seggi volanti), da costituire per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto). Tali uffici di seggio sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e da un segretario.

Le funzioni sia del seggio speciale che del seggio volante – alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti di lista (o i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali), se designati presso la sezione elettorale - sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione elettorale, dove saranno immesse nell’urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello degli elettori votanti iscritti nelle relative liste aggiunte, da allegare alla lista sezionale. 

L’art.9, comma 9, della legge n.136/1976 prevede inoltre la possibilità di istituire presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione.

E) Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, alle medesime condizioni sopra richiamate per i degenti in ospedali e case di cura, anche i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronicari al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, nonché i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private: ciò, ovviamente, purché i soggetti ricoverati siano elettori, rispettivamente, dello stesso comune, per le elezioni comunali; di un comune della regione, per le elezioni regionali; di un comune facente parte del collegio uninominale, per le elezioni suppletive della Camera; o di un qualsiasi comune del territorio nazionale, per le elezioni europee.

La raccolta del voto dovrà avvenire, di norma, a cura dell’ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante), secondo le modalità previste dall’art.53 del D.P.R. n.361/1957 e dall’art.44 del D.P.R. n.570/1960. 

F) Detenuti

Ai sensi degli artt.8 e 9 della legge n.136/1976, i detenuti, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva purché siano elettori, rispettivamente, dello stesso comune, per le elezioni comunali; di un comune della regione, per le elezioni regionali; di un comune facente parte del collegio uninominale, per le elezioni suppletive della Camera; o di un qualsiasi comune del territorio nazionale, per le elezioni europee.

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono state descritte al punto 2. della lettera D).

Si richiamano i principali adempimenti del procedimento:

  1. l’interessato, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, per il tramite del direttore dell’Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante in calce l’attestazione del direttore dell’Istituto comprovante la detenzione dell’elettore;
  2. il sindaco in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:
    • ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
    • a rilasciare immediatamente all’interessato, anche per telegramma o altro mezzo equivalente, una attestazione di avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;
    • a rimettere, nel caso di elettori detenuti presso istituti ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni, l’elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione con l’indicazione dell’istituto o altra struttura penitenziaria;
  3. il sindaco del comune in cui ha sede il luogo di detenzione dovrà compilare un elenco, eventualmente distinto per maschi e femmine, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.

Quest’ultimo elenco dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell’ufficio di sezione, il giorno precedente quello della votazione, per la consegna al presidente del seggio speciale.

Ai sensi dell’art.9, comma 11, della legge n.136/1976, qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco del comune, entro il secondo giorno antecedente quello della votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua.

Si precisa che gli agenti di custodia non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti nei luoghi di reclusione o custodia preventiva, ma, rientrando nel novero delle categorie di cui alla lettera B), sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, se elettori della consultazione che si svolge nell’ambito territoriale dove sono ubicati i luoghi di reclusione stessi.