FAQ. Referendum 2022

Elezioni
18 Maggio 2022
Ufficio emittente 
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali
Argomento: 
Organizzazione delle consultazioni elettorali
Referendum popolari
Tags: 
Referendum 12 giugno 2022

Risposte ai quesiti che ricorrono frequentemente sull'argomento in esame con l'intenzione di aiutare e facilitare l'utente nella propria espressione di voto.

 

FAQ - Domande frequenti: 

1. Quali sono le denominazioni sintetiche ed i quesiti dei cinque referendum stampati sulle schede?

Referendum n.1 – Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.

Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190)?

Referendum n.2 - Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale.

Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.”?

Referendum n.3 - Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati.

Volete voi che siano abrogati: l’“Ordinamento giudiziario” approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura”; la legge 4 gennaio 1963, n.1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’art.1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n.150», nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, recante “Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’art.1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.150” , nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall’art.2, comma 4 della legge 30 luglio 2007, n.111 e dall’art.3-bis, comma 4, lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n.24, limitatamente alle seguenti parti: art.11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art.13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art.13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; art.13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’art.11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”; art.13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’art.11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; art.13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.”; art.13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’art.10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art.10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”; il decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n.24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’art.13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160.”?

Referendum n.4 - Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte.

Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n.150», risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art.8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art.7, comma 1, lettera a)”; art.16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art.15, comma 1, lettere a), d) ed e)”?

Referendum n.5 - Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’art. 23, né possono candidarsi a loro volta”?”

2. Di che colore sono le schede dei cinque referendum?

I colori delle schede dei cinque referendum sono i seguenti:

  • referendum n.1 – rosso (pantone rubine red-U);
  • referendum n.2 – arancione (pantone 151-U);
  • referendum n.3 – giallo (pantone yellow-U);
  • referendum n.4 – grigio (pantone 422-U);
  • referendum n.5 – verde (pantone green-U).

3. Quale è il quorum necessario affinché i referendum siano validi?

Per la validità del referendum abrogativo l’art.75 della Costituzione stabilisce che la proposta soggetta a referendum è approvata se hanno votato la maggioranza (50%+1) degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza (50%+1) dei voti validamente espressi.

4. Dove e come si rinnova la tessera elettorale che ha esaurito i diciotto spazi per la certificazione del voto?

La tessera elettorale si rinnova presso l'ufficio elettorale del comune di residenza; è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso tale ufficio al fine di evitare una concentrazione delle domande nei giorni immediatamente antecedenti ed in quelli della votazione; l’ufficio elettorale resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 12 giugno.

5. Per chi lavora in Italia in un comune diverso da quello di residenza è possibile votare in quel comune per le consultazioni referendarie?

No, non è possibile, a meno che non si appartenga a determinate categorie di lavoratori (militari e appartenenti a Corpi militarmente organizzati, Forze dell’Ordine di servizio ai seggi, naviganti sia marittimi che aviatori, rappresentanti dei partiti/comitati promotori presso i seggi, ricoverati in ospedale o casa di cura, detenuti).

6. Dove posso fare la domanda per essere chiamato come scrutatore?

Per essere designato quale scrutatore occorre essere iscritti nell'apposito Albo degli scrutatori che si tiene in ogni comune. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Sindaco, con manifesto da affiggere nell'Albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'Albo degli scrutatori a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

7. I dipendenti di Poste Italiane possono esercitare le funzioni di presidente di seggio elettorale, di scrutatore e di segretario?

No. L’art.23 del d. P. R. 16 maggio 1960, n.570, stabilisce espressamente che i dipendenti delle Poste non possono esercitare tali funzioni. L’esclusione dallo svolgimento di funzioni presso i seggi elettorali per tale categoria di lavoratori è collegata ai compiti loro attribuiti per l’espletamento di attività essenziali all’esecuzione delle complesse procedure elettorali. La modifica dello stato giuridico del personale che svolge il servizio postale non ha infatti modificato la natura delle attività ad esso connesse, rimaste di assoluto interesse pubblico e funzionali al regolare svolgimento delle consultazioni.

8. Come avviene la designazione degli scrutatori da parte della Commissione elettorale comunale?

La procedura da seguire per designare gli scrutatori è indicata nell'art.6 della legge 8 marzo 1989, n.95. Pertanto, la designazione degli scrutatori tra le persone iscritte all'apposito albo deve avvenire - tra il 25° e il 20° giorno antecedenti la data del voto, in seduta pubblica preannunziata due giorni prima con apposito manifesto - con il criterio della nomina all'unanimità da parte dei componenti della Commissione elettorale comunale (composta dal sindaco e da alcuni consiglieri comunali) o, nel caso che non si raggiunga l'unanimità, con una procedura di nomina per votazione.

9. Quali sono i documenti di identità da presentare al momento del voto?

I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie:

  1. Carta d'identità o altro documento d'identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione;
  2. Tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
  3. Tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

In mancanza di un documento di identificazione idoneo, l’elettore può essere riconosciuto anche con le seguenti modalità:

  • da uno dei membri del seggio che conosce personalmente l’elettore e ne attesta l’identità;
  • da un altro elettore del comune, noto al seggio e provvisto di documento di riconoscimento;
  • dalla ricevuta della richiesta di rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE), in quanto munita della fotografia del titolare e dei relativi dati anagrafici.

10. A quali condizioni i rappresentanti dei partiti/comitati promotori possono votare nei seggi presso i quali sono designati?

Per esercitare il diritto di voto nel seggio dove sono stati designati i rappresentanti effettivo e supplente devono esibire, oltre al documento di riconoscimento, la propria tessera elettorale dalla quale si evince che non hanno già votato in un’altra sezione

11. Come può esercitare il diritto di voto chi si trova ricoverato in un ospedale?

L’elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso a votare nel luogo di ricovero presentando al Sindaco del proprio comune di residenza un’apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l’attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero. La dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione

12. Gli elettori positivi al COVID-19 che sono sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento presso la propria abitazione possono votare alle consultazioni referendarie?

Sì, possono votare, facendo pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti (con modalità individuate dall’ente medesimo, anche per via telematica), in un periodo compreso tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione:

  1. una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l’indirizzo completo di questo;
  2. un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dalla ASL, in data non anteriore al 14° giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle suddette condizioni sanitarie per COVID-19.

Il voto degli elettori predetti viene raccolto, a cura di appositi seggi speciali, durante le ore in cui è aperta la votazione, assicurando, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell’elettore.

13. Gli elettori ricoverati nei reparti COVID delle strutture sanitarie possono votare?

Sì, possono votare nelle sezioni ospedaliere, purché le strutture che li ospitano abbiano almeno 100 posti letto. Se invece sono ricoverati in strutture con meno di 100 posti letto, il loro voto viene raccolto da appositi seggi speciali.

14. Quali elettori diversamente abili hanno diritto ad essere accompagnati da un altro elettore nella cabina elettorale per esercitare il diritto di voto

Possono essere accompagnati all'interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto, e cioè i non vedenti, gli amputati delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.
Sono ammessi all'espressione del voto con l'assistenza di un altro elettore coloro che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l'inserimento sulla propria tessera elettorale dell'annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione dell'apposito codice (AVD).
Sono ammessi a votare con un accompagnatore anche gli elettori il cui impedimento fisico nell'espressione autonoma del voto sia evidente.
Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l'impedimento fisico non sia evidente, il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico - redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale - nel quale sia espressamente attestato che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore.
L'ammissione al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell'elettore. 
Gli handicap di natura psichica hanno infatti rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo quando la relativa condizione patologica comporti anche una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.
Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile.

15. Quali sono i soggetti competenti ad autenticare le firme per le designazioni dei rappresentanti di partito o di comitato promotore presso i seggi elettorali?

I soggetti competenti ad autenticare le firme per le designazioni dei rappresentanti di partito/comitato promotore presso i seggi elettorali sono quelli indicati nell'art.14 della legge n.53/90.
Le funzioni di autenticazione devono essere svolte da tali soggetti all'interno del territorio di rispettiva competenza.

16. Qual è la procedura di voto per gli italiani residenti all’estero?

Gli italiani residenti all’estero, che non hanno optato per il voto in Italia, votano per corrispondenza, esprimendo il loro voto su schede che vengono recapitate al loro indirizzo di residenza all’estero.

17. Chi stampa ed invia le schede per gli elettori all'estero?

Il Ministero dell'Interno consegna al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) il modello della scheda elettorale non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia.
Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli Esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono alla stampa delle schede di votazione e del restante materiale da inserire nei plichi da recapitare agli elettori della circoscrizione Estero.
Gli Uffici consolari spediscono "....con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità....", al domicilio di tutti gli elettori, non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, un plico contenente:

  • il certificato elettorale;
  • le schede dei cinque referendum e la relativa busta piccola, nonché una busta grande preaffrancata recante l'indirizzo dell'Ufficio consolare competente;
  • un foglio esplicativo delle modalità di voto.

Gli elettori che, a quattordici giorni dalla data della votazione non abbiano ancora ricevuto il plico, possono contattare il proprio Ufficio consolare per il rilascio di un nuovo plico.

18. Come si vota all'estero per corrispondenza?

L'elettore, ricevuto il plico con le schede:

  1. esprime il proprio voto sulle schede referendarie: il voto è espresso tracciando un segno sulla risposta prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene;
  2. introduce le schede nella relativa busta piccola e la chiude;
  3. inserisce, nella busta grande affrancata, il tagliando staccato dal certificato elettorale (comprovante l'avvenuto esercizio del diritto di voto) e la busta piccola contenente le schede;
  4. spedisce, infine, la busta grande al Consolato competente.

Gli Uffici consolari inviano, senza ritardo, all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza.

19. Come si scrutina il voto espresso all'estero?

Le schede votate dagli elettori all'estero, incluse nelle apposite buste pervenute per corrispondenza agli Uffici consolari, vengono spedite in Italia dai Consolati per via aerea.
I plichi arrivati in Italia vengono presi in consegna dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso il quale, sulla base dell'elenco degli elettori fornito dal Ministero dell'Interno, vengono istituiti seggi elettorali per lo scrutinio delle schede pervenute.
Le operazioni di scrutinio iniziano alla medesima ora dello spoglio dei voti espressi nei seggi istituiti sul territorio nazionale, e cioè alle ore 23 di domenica 12 giugno.

20. Gli studenti che partecipano a progetti di formazione all'estero possono esprimere il loro voto per corrispondenza nella località in cui si trovano al momento della consultazione?

Si. La legge 6 maggio 2015, n.52, ha previsto - in occasione di elezioni politiche o referendum nazionali - la possibilità di votare per corrispondenza all'estero per gli elettori italiani (ed i loro familiari conviventi) che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale è ricompresa la data della votazione.
Al tal fine, tali elettori dovranno formulare al comune di iscrizione elettorale un'espressa opzione per il voto all'estero, valida per un'unica consultazione, che deve pervenire al comune entro e non oltre l’11 maggio.
È possibile la revoca della medesima opzione entro lo stesso termine con comunicazione scritta al comune.

21. Come dev'essere redatta la dichiarazione di opzione dei cittadini temporaneamente all'estero?

La dichiarazione di opzione al comune, redatta su carta libera, sottoscritta dall’elettore, e necessariamente corredata di copia di un documento d'identità valido, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (cioè la circostanza di permanere, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione referendaria in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti, oppure di essere familiare convivente di un elettore italiano che si trova nelle predette condizioni).

22. Un cittadino italiano residente all'estero che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovi temporaneamente all'estero in una località diversa da quella nella quale è residente può votare all'estero nel posto in cui è al momento temporaneamente domiciliato?

Un cittadino italiano residente all'estero che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovi temporaneamente all'estero in una località diversa da quella nella quale è residente può votare all'estero nel posto in cui è al momento temporaneamente domiciliato

23. Il periodo previsto di tre mesi di temporanea presenza all'estero è richiesto anche per i familiari conviventi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza?

No, la legge, ai fini del diritto al voto per corrispondenza, non richiede che il requisito del periodo di tre mesi di temporanea presenza all'estero sussista anche per loro.

24. Chi svolge il Servizio civile all'estero può presentare opzione di voto per corrispondenza come temporaneo all'estero?

Sì. Si ritiene infatti che chi svolge il Servizio civile all'estero rientri senz'altro tra gli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per motivi di lavoro.

25. Vorrei chiedere al mio comune la carta d’identità elettronica (CIE). Se il 12 giugno prossimo la CIE non mi sarà stata ancora consegnata, in mancanza di altro documento d’identificazione, potrò votare con la ricevuta di richiesta della CIE?

Sì. La ricevuta, infatti, contiene la fotografia e i dati anagrafici del richiedente la CIE. Essa pertanto costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera c), del d.P.R. n.445/2000.

26. I detenuti hanno diritto di voto?

L’elettorato attivo è riconosciuto ai detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale (a seguito dell’interdizione definitiva o temporanea dai pubblici uffici). Gli interessati devono far pervenire al sindaco del comune di iscrizione elettorale, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore ed è inoltrata al comune per il tramite del direttore stesso.

27. Si può accedere nella cabina elettorale con il telefono cellulare?

No. Il telefono cellulare deve essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale. Sono previste sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione.

28. Nel caso in cui l’elettore si renda conto di avere sbagliato, può sostituire la scheda e ripetere la votazione?

Sì, secondo la più recente giurisprudenza, l’elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le schede deteriorate.

29. I minori possono accedere nella cabina elettorale con il proprio genitore?

No. L’elettore deve recarsi da solo nella cabina elettorale, e non può quindi portare con sé dei minori.

30. Uno scrutatore, già designato, come può giustificare la sua eventuale assenza?

Con gravi motivi di salute od altro impedimento di analoga gravità appositamente dimostrato con documentazione idonea, che deve essere trasmessa tempestivamente al comune.

Allegati 
AllegatoDimensione
Icona del PDF FAQ. Domande frequenti. Referendum 2022735.81 KB