FAQ. Referendum 2020

Elezioni
21 Agosto 2020
Ufficio emittente 
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali
Argomento: 
Organizzazione delle consultazioni elettorali
Referendum popolari
Tags: 
Referendum costituzionale 20/21 settembre 2020

Risposte ai quesiti che ricorrono frequentemente sull'argomento in esame con l'intenzione di aiutare e facilitare l'utente nella propria espressione di voto.

Scarica le FAQ

FAQ - Domande frequenti: 

1. Qual è il quesito stampato sulla scheda?

Il quesito stampato sulla scheda è:

"Approvate il testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?"

2. Quale è il quorum necessario affinché il referendum costituzionale sia valido?

Per la validità del referendum costituzionale confermativo, a differenza che per il referendum abrogativo, non è previsto dalla legge un quorum di validità; non si richiede, cioè, che alla votazione partecipi la maggioranza degli aventi diritto al voto e l'esito referendario è comunque valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione degli elettori.

3. Dove e come si rinnova la tessera elettorale che ha esaurito i diciotto spazi per la certificazione del voto?

La tessera elettorale si rinnova presso l'ufficio elettorale del comune di residenza; è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso tale ufficio al fine di evitare una concentrazione delle domande nei giorni immediatamente antecedenti ed in quelli della votazione; l’ufficio elettorale resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 20 settembre e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 21 settembre.

4. Per chi lavora in Italia in un comune diverso da quello di residenza è possibile votare in quel comune per le consultazioni referendarie?

No, non è possibile.

5. Dove posso fare la domanda per essere chiamato come scrutatore?

Per essere designato quale scrutatore occorre essere iscritti nell'apposito Albo degli scrutatori che si tiene in ogni comune. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Sindaco, con manifesto da affiggere nell'Albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'Albo degli scrutatori a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

6. I dipendenti di Poste Italiane possono esercitare le funzioni di presidente di seggio elettorale, di scrutatore e di segretario?

No. L’art.23 del d.P.R. 16 maggio 1960, n.570, stabilisce espressamente che i dipendenti delle Poste non possono esercitare tali funzioni. L’esclusione dallo svolgimento di funzioni presso i seggi elettorali per tale categoria di lavoratori è collegata ai compiti loro attribuiti per l’espletamento di attività essenziali all’esecuzione delle complesse procedure elettorali. La modifica dello stato giuridico del personale che svolge il servizio postale non ha infatti modificato la natura delle attività ad esso connesse, rimaste di assoluto interesse pubblico e funzionali al regolare svolgimento delle consultazioni.

7. Come avviene la votazione per la nomina degli scrutatori da parte della Commissione elettorale comunale?

La procedura da seguire per designare gli scrutatori è indicata nell'art.6 della legge 8 marzo 1989, n.95 (modificato dall'art.9, comma 4, della legge 21 dicembre  2005, n.270, e dall'art.3-quinquies, comma  1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n.1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22). Pertanto, la designazione  degli scrutatori tra le persone iscritte all'apposito albo deve avvenire - tra il 25° e il 20° giorno antecedenti la data del voto, in seduta pubblica preannunziata due giorni prima con apposito manifesto - con il criterio della nomina all'unanimità da parte dei componenti della Commissione elettorale comunale (composta dal sindaco e da alcuni consiglieri comunali) o, nel caso che non si raggiunga l'unanimità, con una procedura di nomina per votazione.

8. Quali sono i documenti di identità da presentare al momento del voto?

I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie:

  • a) carta  d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione, anche se scaduto, purché sia sotto ogni altro aspetto regolare ad assicuri l’identificazione dell’elettore;
  • b) tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’I talia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
  • c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

9. A quali condizioni i rappresentanti dei partiti/comitati promotori possono votare nei seggi presso i quali sono designati?

L'esercizio del diritto di voto nel seggio di regolare designazione per i rappresentanti effettivo e supplente è previsto nel caso in cui tali rappresentanti si accreditino come tali presso il seggio stesso ed esercitino effettivamente tali funzioni.

10. Come può esercitare il diritto di voto chi si trova ricoverato in un ospedale?

L’elettore ricoverato presso una struttura sanitaria può votare nelle sezioni ospedaliere, purché la struttura che lo ospita abbia almeno 100 posti-letto. 
Se invece è ricoverato in una struttura con meno di 100 posti-letto, il suo voto viene raccolto da appositi seggi speciali, previa domanda.

11. Gli elettori positivi al COVID-19 che sono sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario presso la propria abitazione possono votare alle consultazioni referendarie?

Sì, possono votare, facendo pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, in un periodo compreso tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione:

  • a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l’indirizzo completo di questo;
  • b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dalla ASL, in data non anteriore al 14° giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni predette.

12. Gli elettori ricoverati nei reparti COVID delle strutture sanitarie possono votare?

Sì, possono votare nelle sezioni ospedaliere, purché le strutture che li ospitano abbiano almeno 100 posti-letto. Se invece sono ricoverati in strutture con meno di 100 posti letto, il loro voto viene raccolto da appositi seggi speciali.

13. Quali elettori diversamente abili hanno diritto ad essere accompagnati da un altro elettore nella cabina elettorale per esercitare il diritto di voto?

Possono essere accompagnati all'interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto, e cioè i non vedenti, gli amputati delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità che impedisce loro la possibilità di votare autonomamente.
Sono ammessi all'espressione del voto con l'assistenza di un altro elettore coloro che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l'inserimento sulla propria tessera elettorale dell'annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione dell'apposito codice (AVD).
Sono ammessi a votare con un accompagnatore anche gli elettori il cui impedimento fisico nell'espressione autonoma del voto sia evidente.
Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l'impedimento fisico non sia evidente, il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico - redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale - nel quale sia espressamente attestato che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore.
L'ammissione al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell'elettore.
Gli handicap di natura psichica hanno infatti rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo quando la relativa condizione patologica comporti anche una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.
Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

14. Quali sono i soggetti competenti ad autenticare le firme per le designazioni dei rappresentanti di partito o di comitato promotore presso i seggi elettorali?

I soggetti competenti ad autenticare le firme per le designazioni dei rappresentanti di partito/comitato promotore presso i seggi elettorali sono quelli indicati nell'art.14 della legge n.53/90.
Le funzioni di autenticazione, che devono essere materialmente svolte da tali soggetti all'interno del territorio di rispettiva competenza, nel caso di consultazioni nazionali possono anche riferirsi a designazioni di rappresentanti per seggi elettorali ubicati in comuni diversi da quelli nei quali tali soggetti svolgono le loro funzioni. I consiglieri provinciali e i funzionari provinciali incaricati possono ancora autenticare le firme anche se le province sono, ora, organi eletti con consultazioni di secondo grado. Ciò, infatti, non incide in alcun modo  sulle  loro  potestà  autenticanti, che sono rimaste immutate ai sensi del suddetto art.14 della legge n.53/90.

15. Qual è la procedura di voto per gli italiani residenti all’estero?

Gli italiani residenti all’estero votano per corrispondenza, esprimendo il loro voto su schede che vengono recapitate al loro indirizzo di residenza all’estero.

16. Chi stampa ed invia le schede per gli elettori all'estero?

Risposta:  “Il Ministero dell'Interno consegna al Ministero degli Affari Esteri il modello della scheda elettorale non più tardi del ventottesimo giorno antecedente la data della consultazione.
Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli Esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono alla stampa delle schede di votazione e del restante materiale da inserire nei plichi da recapitare agli elettori della circoscrizione Estero.
Gli Uffici consolari, ai sensi del comma 3, dell'art.12 della legge n.459/2001, spediscono "...con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità...", al domicilio di tutti gli elettori, non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in I talia, un plico contenente:

  • il certificato elettorale;
  • la scheda e la relativa busta piccola, nonché una busta grande affrancata recante l'indirizzo dell'Ufficio consolare competente;
  • un foglio esplicativo delle modalità di voto.

17. Come si vota all'estero per corrispondenza?

  • L'elettore, ricevuto il plico con la scheda:
  • a) esprime il proprio voto sulla scheda referendaria: il voto è espresso tracciando un segno sulla risposta prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene;
  • b) introduce la scheda nella relativa busta piccola e la chiude;
  • c) inserisce, nella busta grande affrancata, il tagliando staccato dal certificato elettorale (comprovante l'avvenuto esercizio del diritto di voto) e la busta piccola contenente la sola scheda;
  • d) spedisce, infine, il tutto al Consolato competente.

Saranno considerate valide le buste pervenute al Consolato entro le ore 16, ora locale, del martedì antecedente la data stabilita per la votazione in Italia, e quindi entro martedì 15 settembre 2020 (art.16, comma 1, lett.a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n.178).
Gli elettori residenti all'estero che, entro quattordici giorni dalla data della votazione in Italia, non abbiano ricevuto a casa il plico con la scheda, possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Consolato.

18. Come si scrutina il voto espresso all'estero?

Le schede votate dagli elettori all'estero, incluse nelle apposite buste pervenute per corrispondenza  agli Uffici consolari, vengono spedite in Italia dai Consolati  mediante  valigia  diplomatica  accompagnata.
I plichi arrivati in Italia vengono presi in consegna dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso il quale, sulla base dell'elenco degli elettori fornito dal Ministero dell'Interno, vengono istituiti seggi elettorali per lo scrutinio delle schede pervenute.
Le operazioni di scrutinio iniziano alla medesima ora dello spoglio dei voti espressi nei seggi istituiti sul territorio nazionale, e cioè alle ore 15 di lunedì 21 settembre.

19. Gli studenti che partecipano a progetti di formazione all'estero possono esprimere il loro voto per corrispondenza nella località in cui si trovano al momento della consultazione?

Si. La legge 6 maggio 2015, n.52, ("Italicum") ha modificato anche la normativa sul voto all'estero, prevedendo - in occasione di elezioni politiche o referendum nazionali - la possibilità di votare per corrispondenza all'estero per gli elettori (ed i loro familiari conviventi) che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale è ricompresa la data della votazione. Al tal fine, tali elettori dovranno formulare al comune di iscrizione un'espressa opzione per il voto all'estero, valida per un'unica consultazione, che deve pervenire al comune entro e non oltre il 19 agosto.

20. Come dev'essere redatta la dichiarazione di opzione dei cittadini temporaneamente all'estero?

La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art.4-bis della legge n.459/01 (presenza prevista all'estero per almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche).
La domanda deve ritenersi validamente prodotta anche se l'interessato non si trovi già all'estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto e dichiarato di temporanea presenza all'estero comprenda la data stabilita per la votazione.

21. Un cittadino italiano residente all'estero che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovi temporaneamente all'estero in una località diversa da quella nella quale è residente può votare all'estero nel posto in cui è al momento temporaneamente domiciliato?

Sì, può votare presentando domanda al comune come elettore temporaneamente all'estero. Ricevuta la conseguente comunicazione dal comune, questo Ministero provvederà a cancellarlo dall'elenco elettori della sede consolare di residenza e ad iscriverlo in quello della sede di temporanea presenza.

22. Il periodo previsto di tre mesi di temporanea presenza all'estero è richiesto anche per i familiari conviventi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza?

No, la legge, ai fini del diritto al voto per posta, non richiede che il requisito del periodo di tre mesi di temporanea presenza all'estero sussista anche per loro.

23. Chi svolge il Servizio civile all'estero può presentare opzione di voto per corrispondenza come temporaneo all'estero?

Sì. Si ritiene infatti che chi svolge il Servizio civile all'estero rientri senz'altro tra gli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per motivi di lavoro.

24. Vorrei chiedere al mio Comune la carta d’identità elettronica (CIE). Se il 20 settembre prossimo la CIE non mi sarà stata ancora consegnata, in mancanza di altro documento d’identificazione, potrò votare con la ricevuta di richiesta della CIE?

Sì. La ricevuta, infatti, contiene la fotografia e i dati anagrafici del richiedente la CIE, ed il numero della CIE cui si riferisce. Essa pertanto costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera c), del d.P.R. n.445/2000.

25. I detenuti hanno diritto di voto?

L’elettorato attivo è riconosciuto ai detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale (a seguito dell’interdizione definitiva o temporanea dai pubblici uffici).
Gli interessati devono far pervenire al sindaco del comune, non oltre  il  terzo giorno antecedente la data della votazione, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione.
La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore ed è inoltrata al comune per il tramite del direttore stesso.

26. Si può accedere nella cabina elettorale con il telefono cellulare?

No. Il telefono cellulare deve essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale. Sono previste sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione.

27. Nel caso in cui l’elettore si renda conto di avere sbagliato, può sostituire la scheda e ripetere la votazione?

Sì, secondo la più recente giurisprudenza, l’elettore che si rende conto di aver  sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda  stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il presidente gli  consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le schede deteriorate.

28. I minori possono accedere nella cabina elettorale con il proprio genitore?

No. L’elettore deve recarsi da solo nella cabina elettorale, e non può quindi portare con sé dei minori.

29. Uno scrutatore, già designato, come può giustificare la sua assenza?

Con gravi motivi di salute od altro impedimento di analoga gravità appositamente dimostrato con documentazione idonea, che deve essere trasmessa tempestivamente al comune.

Allegati 
AllegatoDimensione
Icona del PDF FAQ. Domande frequenti. Referendum 20201022.87 KB