Risposte e chiarimenti alle domande più frequenti degli elettori
1. Qual è il sistema elettorale introdotto dalla legge 3 novembre 2017, n.165?
La legge n.165/2017, recante “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali” delinea un sistema elettorale “misto”, con una componente maggioritaria uninominale ed una proporzionale plurinominale.
L’assegnazione di 147 seggi alla Camera (comprensivi di 1 collegio in Valle d’Aosta e 4 collegi in Trentino-Alto Adige) e di 74 seggi al Senato (comprensivi di 1 collegio in Valle d’Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige) è effettuata in collegi uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più votato.
L’assegnazione dei restanti seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale (245 e 122, rispettivamente per la Camera e per il Senato) avviene in collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento predeterminate dalla medesima legge. Sono proclamati eletti i candidati della lista del collegio plurinominale secondo l’ordine di presentazione, nel limite dei seggi cui la lista ha diritto. Resta ferma la specificità della normativa dettata dalla legge n.459/2001, che prevede l’assegnazione con metodo proporzionale dei seggi della circoscrizione Estero (8 per la Camera e 4 per il Senato), e stabilisce peculiari modalità per l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza all’estero.
2. I collegi uninominali sono gli stessi utilizzati per le politiche del 2018?
No. Alla luce della legge costituzionale n.1/2020, che ha ridotto il numero dei parlamentari (da 630 a 400 per la Camera dei deputati e da 315 a 200 per il Senato della Repubblica), sono stati ridisegnati i collegi uninominali ed anche i collegi plurinominali (per la presentazione delle liste proporzionali) dal decreto legislativo n.177/2020.
3. Qual è la disciplina che i partiti, i gruppi e i movimenti politici devono osservare per presentare liste di candidati alle elezioni?
I partiti, i gruppi e i movimenti politici per presentare liste di candidati alle elezioni devono innanzitutto aver depositato presso il Ministero dell’interno i contrassegni tra il 44° e il 42° giorno antecedente la data delle elezioni, e quindi nelle scorse giornate di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 agosto 2022.
Il deposito dei contrassegni - corredato dalla documentazione attestante la legittimazione dei depositanti - consente ai partiti, movimenti e gruppi politici di presentare le liste dei candidati nei collegi plurinominali e i candidati nei collegi uninominali presso i competenti Uffici delle Corti d’appello per la Camera, per il Senato e per la circoscrizione Estero.
Le liste sono state presentate a tali Uffici dal 35° al 34° giorno antecedente la data delle elezioni, e cioè tra il 21 e il 22 agosto scorsi (artt.14 e seguenti del D.P.R. n.361/1957 e successive modificazioni).
4. Quali criteri determinano l’esclusione di un contrassegno elettorale?
I criteri di esclusione di un contrassegno elettorale possono così sintetizzarsi:
- confondibilità con contrassegni utilizzati da partiti tradizionalmente presenti in Parlamento o comunque utilizzati notoriamente da altre formazioni politiche o presentati al solo scopo di precluderne l’uso ad altre formazioni politiche interessate a farne uso;
- riproduzione di immagini o soggetti religiosi;
- confondibilità con contrassegni nuovi e non conosciuti dal corpo elettorale, depositati prima al Ministero dell’interno in occasione della medesima elezione;
- riproduzione di simboli, diciture, sigle, immagini che richiamano ideologie autoritarie;
- riproduzioni di nomi di persone o simboli di società o aziende senza la relativa autorizzazione all’uso.
5. Dove può essere reperita la modulistica per la presentazione delle candidature?
La modulistica di riferimento per la presentazione delle candidature è inserita nell’ambito delle Pubblicazioni n.1 e n.2, relative, rispettivamente, alle Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle circoscrizioni/regioni del territorio nazionale, nonché nella circoscrizione Estero.
Tali pubblicazioni, con la relativa modulistica in allegato, sono anche reperibili online sul sito del Ministero dell’Interno.
6. Quali sono i soggetti competenti ad autenticare le firme?
I soggetti competenti ad autenticare le firme per la presentazione delle liste e per le designazioni dei rappresentanti di lista presso i seggi sono quelli indicati nell’art.14, comma 1, della legge n.53/1990 – come sostituito dall’art.38-bis, comma 8, del decreto-legge n.77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.108/2021 – ai sensi del quale sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai, i notai medesimi, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.
Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni gli avvocati iscritti all’albo che hanno comunicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine.
7. Un elettore può essere candidato sia alla Camera che al Senato?
No. A pena di nullità dell’elezione nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
8. Quali disposizioni sono state introdotte dalla legge n.165/2017, in materia di trasparenza?
L’art.4 della legge n.165/2017, ha previsto che in un’apposita sezione del sito internet del Ministero dell’interno (denominata “Elezioni trasparenti”) siano pubblicati in maniera facilmente accessibile - entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito del contrassegno - per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che abbia presentato liste:
- il contrassegno depositato, con l’indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito;
- lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza;
- il programma elettorale con il nome e cognome del capo della forza politica.
Nella medesima sezione del sito, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste, sono pubblicate, per ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio plurinominale ed i candidati uninominali collegati con tali liste.
9. Che cos’è il “tagliando antifrode”?
Le schede elettorali per le elezioni politiche sono dotate di un’appendice cartacea munita di un “tagliando antifrode” con un codice progressivo alfanumerico generato in serie; dopo che l’elettore ha votato ed ha restituito la scheda al presidente del seggio debitamente piegata, tale appendice con il tagliando è staccata dalla scheda e conservata dai componenti dei seggi elettorali, che controllano se il numero del tagliando sia lo stesso di quello annotato prima della consegna della scheda medesima all’elettore; solo dopo tale controllo il presidente del seggio inserisce la scheda stessa nell’urna (art.31, comma 6, e art.58 del D.P.R. n.361/1957, come sostituito dall’art. 1, commi 18 e 19, della legge n.165/2017).
10. I cittadini di altro Stato della UE residenti in Italia possono votare per le politiche?
No. Il voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è riservato dalla nostra Costituzione solo ai cittadini italiani.
11. Il corpo elettorale è diverso per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica?
No. Ai sensi della legge costituzionale n.1/2021, che ha modificato l’art.58 della Costituzione, per votare al Senato (come per la Camera) è ora sufficiente avere raggiunto la maggiore età e non essere incorso in una causa ostativa all’esercizio dell’elettorato attivo.
12. Quali sono le modalità di espressione del voto?
Il seggio consegna all’elettore due schede, una per la Camera ed una per il Senato. I modelli delle due schede sono identici. Le schede recano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o i contrassegni delle liste in coalizione ad esso collegate.
A fianco dei contrassegni delle liste sono stampati i nominativi dei relativi candidati nel collegio plurinominale.
Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.
Il voto così espresso vale ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata.
In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.
Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale, precisando che:
- il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato;
- il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio uninominale.
Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista ed i nominativi dei candidati, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista.
Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sui nominativi dei candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale collegato.
Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto (art.59-bis del D.P.R. n.361/1957, come novellato dall’art.1, comma 21, della legge n.165/2017).
13. Dove e come si rinnova la tessera elettorale che ha esaurito i diciotto spazi per la certificazione del voto?
La tessera elettorale si rinnova presso l’ufficio elettorale del comune di residenza; è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso l’ufficio elettorale del comune di residenza, al fine di evitare una concentrazione delle domande di rinnovo nei giorni immediatamente antecedenti ed in quello della votazione; tale ufficio resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 il 23 e il 24 settembre e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di votazione, e quindi dalle ore 7 alle ore 23.
14. Per chi lavora fuori dalla propria regione, in Italia, vi è la possibilità di votare in un seggio diverso da quello di appartenenza? Se è possibile, quali documenti occorrono?
La legge prevede che possano votare in Italia fuori del comune di residenza solo alcune categorie di elettori, come quelli ricoverati in ospedali e case di cura, militari, naviganti, i componenti dell'Ufficio elettorale di sezione e le Forze dell'ordine; inoltre i rappresentanti di lista, designati dai partiti, possono votare presso il seggio in cui svolgono tali funzioni qualora siano elettori dello stesso collegio plurinominale alla Camera e della stessa regione al Senato.
Per gli elettori che, non rientrando in tali categorie, per esercitare il diritto di voto devono raggiungere il comune di residenza recandosi presso il proprio seggio di iscrizione elettorale, sono previste agevolazioni tariffarie per viaggi in treno, aereo o nave.
15. In considerazione del mutato stato giuridico del personale che espleta i servizi postali e ferroviari, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro, è ancora operante per tali categorie di lavoratori l’esclusione dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario?
Sì. I requisiti per l’inclusione nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente o di componente di seggio elettorale e per la conseguente nomina sono tassativamente stabiliti dalla legge. Si richiama al riguardo l’art.38 del D.P.R. n.361/1957, recante “Testo Unico per l’elezione della Camera dei deputati”, che espressamente prevede l’esclusione dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario per i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle Poste e telecomunicazioni e dei Trasporti.
Si ritiene che l’intervenuta privatizzazione della maggior parte dei suddetti rapporti di lavoro non implichi l’eliminazione del divieto a svolgere le anzidette funzioni per tali lavoratori, in quanto l’esclusione deve intendersi correlata alle attività dagli stessi espletate, che rimangono essenziali per la regolarità delle complesse procedure elettorali anche nei giorni della votazione.
16. Come avviene la designazione degli scrutatori da parte della Commissione elettorale comunale?
Per svolgere le funzioni di scrutatore è prevista l’iscrizione a un apposito albo tenuto presso ogni comune. In particolare, ai sensi dell’art.1 della legge 8 marzo 1989, n.95, l’iscrizione all’albo è subordinata sia alla presentazione di apposita domanda nei termini e con le modalità di legge sia al possesso dell’elettorato attivo e, infine, all’avere assolto gli obblighi scolastici.
Il titolo di studio richiesto è quello previsto dalla normativa vigente al momento del conseguimento del titolo stesso.
La procedura da seguire per designare gli scrutatori è indicata nell’art.6 della legge n.85/1989, (modificato dall’art.9, comma 4, della legge n. 270/2005, e dall’art.3-quinquies, comma 1, del decreto-legge n.1/2006, come inserito dalla legge di conversione n.22/2006).
La designazione degli scrutatori deve avvenire – tra il 25° e il 20° giorno antecedenti la data del voto, in seduta pubblica preannunziata due giorni prima con apposito manifesto – con il criterio della nomina all’unanimità da parte dei componenti della Commissione elettorale comunale (composta dal sindaco e da alcuni consiglieri comunali) o, nel caso che non si raggiunga l’unanimità, con una procedura di nomina per votazione.
La Commissione elettorale comunale nella sua autonomia, sempre a condizione che ricorra il presupposto della decisione unanime di tutti i componenti, potrebbe comunque avvalersi del sorteggio solo quale criterio “preselettivo”, per poi procedere successivamente a formalizzare le relative designazioni.
La Commissione stessa forma, poi, elenchi aggiunti, per procedere ad eventuali sostituzioni in caso di impedimento dei nominati.
17. Quali sono i documenti di identità da presentare al momento del voto?
I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie:
- carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia, anche se scaduto, rilasciato dalla pubblica amministrazione;
- tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
- tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.
18. Vorrei chiedere al mio comune la carta d’identità elettronica (CIE). Se il 25 settembre prossimo la CIE non mi sarà stata ancora consegnata, in mancanza di altro documento d’identificazione, potrò votare con la ricevuta di richiesta della CIE?
Sì. La ricevuta, infatti, contiene la fotografia e i dati anagrafici del richiedente la CIE. Essa pertanto costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera c), del D.P.R. n.445/2000.
19. A quali condizioni i rappresentanti di lista possono votare nei seggi presso i quali sono designati?
L’esercizio del diritto di voto nel seggio di regolare designazione per i rappresentanti effettivo e supplente di una stessa lista è previsto nel caso in cui tali rappresentanti si accreditino entrambi presso il seggio medesimo ed esercitino effettivamente tali funzioni (ovviamente in tempi diversi, essendo, come detto, uno supplente dell’altro), essendo elettori del collegio plurinominale stesso.
20. Come può esercitare il diritto di voto chi si trova ricoverato in un ospedale?
L’elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso a votare nel luogo di ricovero.
A tal fine deve presentare al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto un’apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l’attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero. Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, e cioè non oltre il 22 settembre 2022.
21. Quali elettori diversamente abili hanno diritto ad essere accompagnati nella cabina elettorale per esercitare il diritto di voto?
Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i non vedenti, gli amputati delle mani, e gli affetti da paralisi o da altro impedimento fisico di analoga gravità.
Ciò premesso, sono ammessi al voto assistito presso il seggio gli elettori che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l’inserimento sulla propria tessera elettorale dell’annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione del codice (AVD).
Possono anche essere ammessi a votare con un accompagnatore gli elettori il cui impedimento fisico nell’espressione autonoma del voto sia evidente.
Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l’impedimento fisico non sia evidente il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico - redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi delle aziende sanitarie locali - nel quale sia espressamente attestato che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore.
L’ammissione al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell’elettore.
Le disabilità di natura psichica hanno infatti rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo quando la patologia comporti una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.
Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un diversamente abile.
Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale l’elettore di fiducia ha assolto a tale compito. Infatti il presidente, prima di consegnare la scheda, deve:
- richiedere la tessera elettorale anche all’accompagnatore dell’elettore fisicamente impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;
- accertarsi, interpellandolo appositamente, se l’elettore fisicamente impedito abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.
22. Sono previste misure per agevolare l’esercizio del diritto di voto agli elettori non deambulanti?
Sì. Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche.
Tali elettori, per poter votare, oltre alla tessera elettorale, devono presentare una documentazione dalla quale risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, e precisamente:
- una certificazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale oppure;
- una copia autentica della patente di guida speciale.
Il voto è espresso nella cabina appositamente allestita per gli elettori non deambulanti.
23. Sono previste particolari modalità per consentire l’espressione del voto ad elettori affetti da gravissime infermità che ne rendono impossibile l’allontanamento dalla propria abitazione?
Sì. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da renderne impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano (anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap) e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione, hanno la possibilità di votare a domicilio.
La domanda, corredata da un certificato medico della ASL e dalla copia della tessera elettorale, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, e cioè entro il 5 settembre 2022.
24. Gli elettori ricoverati nei reparti COVID-19 delle strutture sanitarie possono votare nelle sezioni ospedaliere?
Sì, possono votare nelle sezioni ospedaliere, purché le strutture che li ospitano abbiano almeno 100 posti letto. Se invece sono ricoverati in strutture con meno di 100 posti letto, il loro voto viene raccolto da appositi seggi speciali che si recano appositamente presso la struttura sanitaria di ricovero.
25. Gli elettori positivi al COVID-19 che sono sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento presso la propria abitazione possono votare?
Sì, possono votare presso il comune di residenza facendo pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, in un periodo compreso tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione:
- una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l’indirizzo completo di questo;
- un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dalla ASL, in data non anteriore al 14° giorno antecedente la data della votazione, che attesti la sottoposizione a trattamento domiciliare o la condizione di isolamento per COVID-19.
Il loro voto è raccolto da appositi “seggi speciali”.
26. I detenuti hanno diritto di voto?
Il diritto di prendere parte alla votazione è riconosciuto ai detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale (a seguito dell’interdizione dai pubblici uffici).
Gli interessati devono far pervenire al sindaco del comune, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, e cioè non oltre il 22 settembre, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione.
La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore ed è inoltrata al comune per il tramite del direttore stesso.
27. Qual è la procedura di voto per gli elettori italiani residenti all’estero?
Per gli italiani residenti all’estero la modalità ordinaria di espressione del voto, prevista dalla legge per le elezioni politiche e per i referendum nazionali, è quella per corrispondenza.
Tali elettori sono quindi iscritti d’ufficio nelle liste elettorali degli aventi diritto al voto per posta. I cittadini residenti all’estero che, viceversa, intendono esercitare il diritto di voto in Italia devono aver prodotto espressa opzione in tal senso al Consolato di appartenenza entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto di indizione delle elezioni, e cioè entro lo scorso 31 luglio. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha diffuso, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, un apposito modello per l’esercizio dell’opzione.
28. Chi stampa ed invia le schede per gli elettori all’estero?
Il Ministero dell’interno consegna al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data della consultazione.
Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono alla stampa delle schede di votazione e del restante materiale da inserire nei plichi da recapitare agli elettori della circoscrizione Estero.
Gli Uffici consolari, ai sensi del comma 3 dell’art.12 della legge n.459/2001, spediscono “...con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità...”, al domicilio di tutti gli elettori, non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, un plico contenente:
- il certificato elettorale;
- le schede e la relativa busta piccola, nonché una busta grande affrancata recante l’indirizzo dell’Ufficio consolare competente;
- un foglio esplicativo delle modalità di voto.
29. Come si vota all’estero per corrispondenza?
L’elettore, ricevuto il plico con le schede:
- esprime il proprio voto tracciando un segno sulla lista prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene; può inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati e un voto di preferenza nelle ripartizioni alle quali è assegnato un solo deputato o senatore; il voto di preferenza espresso validamente per un candidato è considerato quale voto alla medesima lista se l’elettore non ha tracciato un segno di voto per altra lista;
- introduce le schede nella relativa busta piccola e la chiude;
- inserisce, nella busta grande affrancata, il tagliando staccato dal certificato elettorale (comprovante l’avvenuto esercizio del diritto di voto) e la busta piccola contenente le sole schede;
- spedisce, infine, il tutto al Consolato competente. (art.11 della legge n.459/2001 e art.15 del D.P.R. n.104/2003).
Saranno considerate valide le buste pervenute al Consolato entro le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per la votazione in Italia, e quindi entro le ore 16 di giovedì 22 settembre (art.12, comma 7, della legge n.459/2001).
Gli elettori residenti all’estero che, entro quattordici giorni dalla data della votazione in Italia, non abbiano ricevuto a casa il plico con le schede, possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Consolato.
30. Come si scrutina il voto espresso all’estero?
Le schede votate dagli elettori all’estero, incluse nelle apposite buste pervenute per corrispondenza agli Uffici consolari, vengono spedite in Italia dai Consolati mediante valigia diplomatica accompagnata.
I plichi arrivati in Italia vengono presi in consegna dall’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, istituito appositamente presso la Corte d’appello di Roma.
Nell’ambito del predetto Ufficio centrale e degli Uffici decentrati istituiti presso le Corti d’appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli (ai sensi della recente riforma dell’art.7 della legge n.459/2001, come modificato dal decreto-legge n.41/2022, convertito con modificazioni dalla legge n.84/2022) vengono costituiti seggi elettorali per lo scrutinio delle schede pervenute.
Le operazioni di scrutinio iniziano alla medesima ora dello spoglio dei voti espressi nei seggi istituiti sul territorio nazionale, e cioè alle ore 23 di domenica 25 settembre.
31. Gli studenti che partecipano a progetti di formazione all’estero possono esprimere il loro voto per corrispondenza nella località in cui si trovano al momento della consultazione?
Sì. La legge n.52/2015 ha apportato modifiche anche alla normativa sul voto all’estero, prevedendo - in occasione di elezioni politiche o referendum nazionali - la possibilità di votare per corrispondenza all’estero per gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale è ricompresa la data della votazione.
Questa possibilità è prevista dalla medesima legge anche per i loro familiari conviventi.
A tal fine, i suddetti elettori possono formulare al comune di iscrizione elettorale un’espressa opzione per il voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero - valida per un’unica consultazione - che deve pervenire al comune entro e non oltre il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione, e cioè entro il 24 agosto (art.4-bis, comma 2, della legge n.459/2001, modificato dall’art.6, comma 2, della legge n.165/2017).
32. Come dev’essere redatta la dichiarazione di opzione dei cittadini temporaneamente all’estero?
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art.4-bis della legge n.459/01 (presenza prevista all’estero per almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche).
La domanda deve ritenersi validamente prodotta anche se l’interessato non si trovi già all’estero al momento della domanda stessa, purché il periodo previsto di temporanea presenza all’estero comprenda la data stabilita per la votazione.
33. Un cittadino italiano residente all’estero che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche, si trovi temporaneamente all’estero in una località diversa da quella nella quale è residente può votare all’estero nel posto in cui è al momento temporaneamente domiciliato?
Sì, può votare presentando domanda al comune come elettore temporaneamente all’estero.
Ricevuta la conseguente comunicazione dal comune, questo Ministero provvederà a cancellarlo dall’elenco elettori della sede consolare di residenza e ad iscriverlo in quello della sede di temporanea presenza.
34. Il periodo previsto di tre mesi di temporanea presenza all’estero è richiesto anche per i familiari conviventi degli elettori temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza?
No. La legge, ai fini del diritto al voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, non richiede che il requisito del periodo di tre mesi di presenza all’estero sussista anche per i familiari conviventi degli elettori temporaneamente all’estero ammessi al voto per corrispondenza.
35. Chi svolge il Servizio civile all’estero può presentare opzione di voto per corrispondenza come temporaneo all’estero?
Sì. Chi svolge il Servizio civile all’estero rientra senz’altro tra gli elettori temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per motivi di lavoro.
36. Quando avviene lo scrutinio delle schede, si comincia con il Senato o con la Camera?
Alle ore 23 di domenica 25 settembre p.v., a conclusione delle operazioni di votazione, si procede prima all’accertamento del numero dei votanti per ciascuna consultazione e, subito dopo, il seggio inizia lo scrutinio delle schede del Senato; a conclusione di tale spoglio, si effettua quello delle schede per l’elezione della Camera dei deputati.
37. Si può accedere nella cabina elettorale con il telefono cellulare?
No. Il telefono cellulare dev’essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale.
Sono previste sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione.
38. Nel caso in cui l’elettore si renda conto di avere sbagliato, può sostituire la scheda e ripetere la votazione?
Sì, secondo la più recente giurisprudenza, l’elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto.
A tal fine, il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le schede deteriorate.
39. I minori possono accedere nella cabina elettorale con il proprio genitore?
No. L’elettore deve recarsi da solo nella cabina elettorale, fatti salvi i casi tassativamente previsti dalla legge di voto assistito, con la presenza di accompagnatori per gli elettori materialmente impediti nell’espressione autonoma del voto. In ogni caso, chi non ha diritto al voto non può recarsi nella cabina elettorale.
40. Chi detiene legalmente un’arma, può accedere al seggio armato?
No. Gli elettori non possono entrare nella sala delle elezioni armati o muniti di strumenti atti ad offendere.
41. In che modo può giustificare la sua assenza presso il seggio di designazione un presidente o uno scrutatore già nominato?
Esclusivamente con gravi motivi di salute od altro impedimento di analoga gravità, appositamente dimostrati con documentazione idonea, da produrre all’ufficio elettorale del comune, nonché, per i presidenti di seggio, alla cancelleria della Corte d’appello.
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FAQ. Domande frequenti. Elezioni politiche 2022 | 1.13 MB |