FAQ. Elezioni amministrative 2022

Elezioni
18 Maggio 2022
Ufficio emittente 
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali
Argomento: 
Organizzazione delle consultazioni elettorali
Elezioni amministrative
Tags: 
Amministrative 12 giugno 2022

Risposte e chiarimenti alle domande più frequenti degli elettori, inerenti le elezioni amministrative del 12 giugno 2022.

 

FAQ - Domande frequenti: 

1. Dove e come si rinnova la tessera elettorale che ha esaurito i diciotto spazi per la certificazione del voto?

La tessera elettorale si rinnova presso l'ufficio elettorale del comune di residenza; è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso tale ufficio al fine di evitare una concentrazione delle domande nei giorni immediatamente antecedenti ed in quelli della votazione; l’ufficio elettorale resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 12 giugno.

2. È possibile votare in una sezione elettorale del proprio comune di residenza diversa da quella nella quale si è iscritti come elettori?

Il diritto di voto deve essere esercitato nella sezione elettorale del comune di residenza nella quale si è iscritti come elettori.
Occorre tuttavia osservare che, in considerazione delle funzioni che sono chiamati a svolgere, è previsto che i componenti del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati e gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico votino, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione di quello stesso comune (art.40 del d.P.R. 16 maggio 1960, n.570 “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali”).
La possibilità di votare in una sezione diversa da quella di appartenenza è prevista inoltre per gli elettori non deambulanti, nel caso in cui la rispettiva sezione abbia barriere architettoniche.

3. Quali misure sono previste per agevolare l’esercizio del diritto di voto agli elettori non deambulanti?

Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche.
Tali elettori, per poter votare, devono presentare, oltre alla tessera elettorale, una documentazione dalla quale risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, e cioè una certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale oppure una copia autentica della patente di guida speciale.
Il voto è espresso nella cabina appositamente allestita per gli elettori non deambulanti.

4. Qual è la procedura di voto per gli italiani residenti all’estero?

Gli italiani residenti all’estero possono votare alle elezioni amministrative venendo in Italia a votare presso il comune di iscrizione nelle liste elettorali. A tal fine i comuni inviano ai nostri connazionali all’estero le cartoline-avviso con l’indicazione della data della votazione.
Per le elezioni amministrative non è, infatti, previsto il voto all’estero per corrispondenza.

5. Per chi lavora in Italia in un comune diverso da quello di residenza è possibile votare in quel comune per le elezioni amministrative?

No, non è possibile.

6. Come avviene la designazione degli scrutatori da parte della Commissione elettorale comunale?

La procedura da seguire per designare gli scrutatori è indicata nell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n.95. Pertanto, la designazione degli scrutatori tra le persone iscritte all'albo deve avvenire - tra il 25° e il 20° giorno antecedenti la data del voto, in seduta pubblica preannunziata due giorni prima con apposito manifesto - con il criterio della nomina all'unanimità da parte dei componenti della Commissione elettorale comunale (composta dal sindaco e da alcuni consiglieri comunali) o, nel caso che non si raggiunga l'unanimità, con una procedura di nomina per votazione.

7. I cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea residenti in Italia possono votare nel nostro Paese alle elezioni comunali ed alle eventuali elezioni circoscrizionali?

Sì. Con il decreto legislativo 12 aprile 1996, n.197, è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria n.94/80/CE che prevede, sotto questo profilo, l’equiparazione ai cittadini italiani dei cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, purché presentino apposita domanda entro il quarantesimo giorno antecedente la votazione.

8. I cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea residenti in Italia possono presentare la propria candidatura alle elezioni comunali e circoscrizionali in Italia? In caso affermativo, quali documenti devono produrre?

I cittadini degli altri Paesi che fanno parte dell’Unione europea residenti in Italia possono presentare la propria candidatura a consigliere comunale e circoscrizionale. Per la presentazione della candidatura occorre produrre, all’atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta alla documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti altri documenti:

  1. una dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello Stato di origine;
  2. un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall’Autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

Non è invece ammissibile, per i cittadini di altri Stati dell’Unione europea, la candidatura a sindaco.

9. Come può esercitare il diritto di voto chi si trova ricoverato in un ospedale?

L'elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso a votare nel luogo di ricovero presentando al Sindaco del proprio comune di residenza un’apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l’attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero.
La dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.

10. Gli elettori ricoverati nei reparti COVID delle strutture sanitarie possono votare per le elezioni comunali?

Sì, possono votare per le elezioni comunali - se sono elettori del comune in cui è ubicata la struttura sanitaria avente reparto COVID -nelle sezioni ospedaliere, purché le strutture che li ospitano abbiano almeno 100 posti letto. Se invece sono ricoverati in strutture con meno di 100 posti letto, il loro voto viene raccolto da appositi seggi speciali.

11. Gli elettori positivi al COVID-19 che sono sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario presso la propria abitazione possono votare alle elezioni comunali?

Sì, possono votare per le elezioni comunali presso il comune di residenza facendo pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, in un periodo compreso tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione:

  1. una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l’indirizzo completo di questo;
  2. un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dalla ASL, in data non anteriore al 14° giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni predette.

12. Quali elettori diversamente abili hanno diritto ad essere accompagnati da un altro elettore nella cabina elettorale per esercitare il diritto di voto?

Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i non vedenti, gli amputati delle mani, e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.
Sono ammessi all'espressione del voto con l'assistenza di un altro elettore coloro che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l'inserimento sulla propria tessera elettorale dell'annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione dell'apposito codice (AVD).
Sono ammessi a votare con un accompagnatore anche gli elettori il cui impedimento fisico nell'espressione autonoma del voto sia evidente.
Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l'impedimento fisico non sia evidente, il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico - redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale - nel quale sia espressamente attestato che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore.
L'ammissione al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell'elettore.
Gli handicap di natura psichica hanno infatti rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo quando la relativa condizione patologica comporti anche una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.
Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile.

13. Sono previste particolari modalità per consentire l’espressione del voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità che ne rendono impossibile l’allontanamento dalla propria abitazione?

Sì. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da renderne impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano (anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di disabilità motorie), e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione, hanno la possibilità di votare a domicilio. La domanda, corredata da un certificato medico della ASL e dalla copia della tessera elettorale, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.

14. Quali sono i documenti di identità da presentare al momento del voto?

I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie:

  1. tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
  2. tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.
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In mancanza di un documento di identificazione idoneo, l’elettore può essere riconosciuto anche con le seguenti modalità:

  • da uno dei membri del seggio che conosce personalmente l’elettore e ne attesta l’identità;
  • da un altro elettore del comune, noto al seggio e provvisto di documento di riconoscimento;
  • dalla ricevuta della richiesta di rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE), in quanto munita della fotografia del titolare e dei relativi dati anagrafici.

15. Vorrei chiedere al mio Comune la carta d’identità elettronica (CIE). Se il 12 giugno prossimo la CIE non mi sarà stata ancora consegnata, in mancanza di altro documento d’identificazione, potrò votare con la ricevuta di richiesta della CIE?

Sì. La ricevuta, infatti, contiene la fotografia e i dati anagrafici del richiedente la CIE.
Essa pertanto costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera c), del d.P.R. n.445/2000.

16. È prevista la presenza di cittadini autorizzati a vigilare sulle operazioni di voto e scrutinio analogamente a quanto previsto per i rappresentanti di lista nelle elezioni politiche?

Sì. I delegati delle liste dei candidati, indicati nella dichiarazione di presentazione di ciascuna lista, possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente, per assistere a tutte le operazioni di voto e di scrutinio.
I rappresentanti di lista designati devono essere elettori del comune.
Tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso dei designati.

17. I dipendenti di Poste Italiane possono esercitare le funzioni di presidente di seggio elettorale, di scrutatore e di segretario?

No. L’art.23 del d.P.R. 16 maggio 1960, n.570, stabilisce espressamente che i dipendenti delle Poste non possono esercitare tali funzioni.
L’esclusione dallo svolgimento di funzioni presso i seggi elettorali per tale categoria di lavoratori è collegata ai compiti loro attribuiti per l’espletamento di attività essenziali all’esecuzione delle complesse procedure elettorali.
La modifica dello stato giuridico del personale che svolge il servizio postale non ha infatti modificato la natura delle attività ad esso connesse, rimaste di assoluto interesse pubblico e funzionali al regolare svolgimento delle consultazioni.

18. I detenuti hanno diritto di voto?

L'elettorato attivo è riconosciuto ai detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale (a seguito dell’interdizione dai pubblici uffici); tale diritto può essere esercitato per le elezioni comunali se il luogo di detenzione o custodia preventiva è ubicato nel territorio del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.
Gli interessati devono far pervenire al sindaco del comune, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione.
La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore ed è inoltrata al comune per il tramite del direttore stesso.

19. Un candidato alle elezioni comunali può essere designato rappresentante di lista per le elezioni comunali del comune in cui è candidato?

Sì. Non sussiste incompatibilità tra la qualità di candidato e la funzione di rappresentante di lista. È invece indispensabile che il soggetto designato quale rappresentante di lista per le elezioni comunali sia iscritto nelle liste elettorali di quello stesso comune.

20. Quali sono le modalità di espressione del voto?

Le modalità di espressione del voto cambiano in funzione della popolazione dei comuni. 
Nei comuni fino a 15.000 abitanti si può tracciare un segno sul nominativo del candidato sindaco o sul contrassegno della lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato sindaco: in ogni caso, il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato.
È eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio domenica 26 giugno tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Nei comuni con più di 15.000 abitanti si può:

  • tracciare un solo segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato sindaco, senza cioè segnare alcun contrassegno di lista: in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco prescelto;
  • tracciare un segno solo sul contrassegno di una delle liste oppure tracciare un segno sia sul nominativo del candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista collegata;
  • esprimere un voto disgiunto, tracciando un segno sul nominativo del candidato sindaco ed un altro segno su una delle liste ad esso NON collegata: in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista NON collegata.

È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno); qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare domenica 26 giugno per il ballottaggio tra i due candidati più votati.
All’eventuale turno di ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno su uno dei due rettangoli contenenti il nominativo del candidato sindaco prescelto.
Le preferenze si esprimono scrivendo negli appositi spazi il cognome (oppure il nome e cognome in caso di omonimia) dei candidati consiglieri comunali della lista votata.

21. Quanti voti di preferenza si possono esprimere?

Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si può esprimere una sola preferenza per un candidato consigliere comunale.
Nei comuni con almeno 5.000 abitanti è possibile esprimere non più di due preferenze per i candidati a consigliere comunale, scrivendone il cognome nelle apposite righe tratteggiate poste al di sotto del contrassegno di lista.
In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.
Le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata.

22. Nei comuni sino a 15.000 abitanti, nell'ipotesi in cui sia ammessa e votata un'unica lista, qual è il quorum necessario per la validità dell’elezione?

Il decreto-legge 4 maggio 2022, n.41, all’art.6, comma 2 - derogando al comma 10 dell’art.71 del decreto legislativo n.267/2000 limitatamente alle elezioni amministrative del 2022 - ha agevolato il raggiungimento del quorum di votanti ai fini della validità dell’elezione nei comuni sino a 15.000 abitanti nei quali sia stata ammessa una sola lista. In particolare, fermo restando che i voti validi all’unica lista ammessa non devono essere inferiori al 50% dei votanti, sarà sufficiente che il numero dei votanti NON sia inferiore al 40% degli elettori (anziché al 50%, come previsto dall’art.71, comma 10 citato).
Inoltre nel numero degli elettori del comune per il computo della suddetta percentuale NON deve tenersi conto degli iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) che NON esercitano il diritto di voto (diversamente, per i comuni sardi inferiori a 3.000 abitanti, per effetto dell’art.2, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2011, n.10, ai fini del computo dei votanti, non sono calcolati, tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, tutti gli elettori iscritti all’AIRE).

23.Si può accedere nella cabina elettorale con il telefono cellulare?

No. Il telefono cellulare dev’essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale.
Sono previste sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione.

24. Nel caso in cui l’elettore si renda conto di avere sbagliato, può sostituire la scheda e ripetere la votazione?

Sì, secondo la più recente giurisprudenza, l’elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le schede deteriorate.

25. I minori possono accedere nella cabina elettorale con il proprio genitore?

No. L’elettore deve recarsi da solo nella cabina elettorale, e non può quindi portare con sé dei minori.

26. Uno scrutatore, già designato, come può giustificare la sua eventuale assenza?

Con gravi motivi di salute od altro impedimento di analoga gravità appositamente dimostrato con documentazione idonea, che deve essere trasmessa tempestivamente al comune.

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