Irregolarità della convocazione del consiglio comunale

Territorio e autonomie locali
24 Settembre 2018
Categoria 
05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima 

Convocazione del consiglio. Eventuali vizi di legittimità attinenti alla convocazione del consiglio. Il vigente ordinamento, come noto, non prevede poteri di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali in capo a questa Amministrazione.
Gli eventuali vizi di legittimità degli atti adottati possono essere fatti valere solo nelle competenti sedi amministrative ovvero giurisdizionali, secondo le consuete regole vigenti in materia.

Testo 

E' stata segnalata una problematica in ordine all’applicazione della normativa sulla convocazione del consiglio comunale.
In particolare, un consigliere di opposizione ha lamentato vizi di legittimità nella procedura seguita dall’ente per l’inoltro della notifica dell’avviso di convocazione di una seduta consiliare, eccependone la tardività.
Secondo l'esponente non sarebbe stata rispettata la disposizione recata dall'art.40, comma 2, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale ai sensi del quale "per le adunanze straordinarie la consegna dell’avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione".
Dall’esame della nota emerge che nel contesto della seduta tenutasi in data 31.12.2017, il gruppo di minoranza, dopo aver contestato il mancato rispetto del citato art.40, comma 2, ed aver posto la questione pregiudiziale, ha abbandonato la seduta.
Ciò posto il consigliere ha chiesto a codesta prefettura di procedere all'attivazione dei poteri sostitutivi e di provvedere, altresì, all’annullamento della seduta consiliare tenutasi in data 31.12.2017.
Al riguardo si rappresenta che è lo stesso regolamento sul funzionamento del consiglio comunale a chiarire che "l’eventuale omessa o ritardata consegna dell’avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all’adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato" (cfr. art.40, comma 8).
In ogni caso, si rappresenta che il vigente ordinamento, come noto, non prevede poteri di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali in capo a questa Amministrazione.
Gli eventuali vizi di legittimità degli atti adottati, pertanto, possono essere fatti valere solo nelle competenti sedi amministrative ovvero giurisdizionali, secondo le consuete regole vigenti in materia.