Commissioni consiliari permanenti

Territorio e autonomie locali
24 Settembre 2018
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Le commissioni consiliari permanenti devono rispecchiare in modo proporzionale i gruppi presenti in consiglio, pertanto, in caso di intervenuti mutamenti nella composizione dei gruppi, il consiglio dovrà procedere, con propria deliberazione, ad un riequilibrio complessivo delle commissioni consiliari permanenti al fine di garantire il rispetto del criterio proporzionale previsto dall’art.38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00.

Testo 

E' stato posto un quesito in materia di commissioni consiliari permanenti.
In particolare è stato rappresentato che cinque consiglieri di maggioranza sono passati all’opposizione e quattro consiglieri di minoranza sono transitati nel gruppo di maggioranza. Ciò posto, si chiede se sia necessario provvedere ad un riequilibrio generale delle commissioni consiliari permanenti originariamente costituite al fine di rispettare il criterio proporzionale previsto ai sensi dell’art.38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00.
Il caso prospettato si inquadra nell’ambito dei possibili mutamenti che possono sopravvenire all’interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale per effetto di dissociazioni dall’originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari ovvero l’adesione a diversi gruppi esistenti.
Va da sé che i mutamenti in parola modificano i rapporti tra le forze politiche presenti in consiglio, incidendo sul numero dei gruppi ovvero sulla consistenza numerica degli stessi, e ciò non può non influire sulla composizione delle commissioni consiliari che deve, pertanto, adeguarsi ai nuovi assetti.
Lo statuto del comune in oggetto prevede all’art.16 la costituzione delle commissioni consiliari permanenti demandandone la composizione al regolamento del consiglio comunale, nel rispetto del criterio proporzionale fra maggioranza e minoranze. Ai sensi dell’art.11, comma 2, del regolamento è previsto che ciascuna commissione sia composta da cinque consiglieri comunali, eletti con voto limitato dal consiglio comunale, di cui due appartenenti al gruppo di minoranza.
Pertanto si condividono le osservazioni con le quali codesta Prefettura ha rappresentato la necessità che il comune proceda, con deliberazione di consiglio, ad un riequilibrio complessivo delle commissioni consiliari permanenti al fine di garantire il rispetto del criterio proporzionale previsto dall’art.38, comma 6, citato.