Deleghe ai consiglieri

Territorio e autonomie locali
24 Settembre 2018
Categoria 
05.02.05 Consiglieri: prerogative e compiti
Sintesi/Massima 

E’ ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche ai consiglieri comunali da parte del Sindaco, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce.
Occorre considerare, quale criterio generale, che il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né, infine, di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
Resta ferma l'inderogabilità sostanziale del limite numerico di componenti della Giunta imposto dall’art.1, comma 135 della legge n.56/2014 e dell’art.1, comma 185 della legge 23.12.2009, n.191, modificato dall’art.1 comma 1 bis del d.l. n.2/2010, convertito in legge n.42/2010.

Testo 

Un consigliere comunale ha segnalato l’attribuzione di deleghe, con potere di firma su atti a rilevanza esterna, ad alcuni consiglieri comunali da parte del Sindaco.
Al riguardo, fatte salve le iniziative che verranno assunte da codesta Prefettura al fine di verificare la natura delle deleghe in parola (alla luce anche dell’art.57 dello Statuto comunale che consente invece l’affidamento di incarichi ai consiglieri da parte del sindaco) si osserva che nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente locale, sancita dall'art. 6 del decreto legislativo n.267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce.
Occorre considerare, quale criterio generale, che il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né, infine, di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.
Il consigliere, infatti, svolge la sua attività istituzionale in qualità di componente di un organo collegiale quale il consiglio che è destinatario dei compiti individuati e prescritti dalle leggi e dallo statuto.
Nella specie, peraltro, le funzioni del sindaco sono quelle dettate dall’art.50 e dall’art.54 del citato decreto legislativo n.267/00.
Alcune di tali funzioni possono essere delegabili in virtù delle stesse previsioni normative (in particolare, le funzioni svolte dal sindaco ex art.54 nella sua attività di Ufficiale di Governo e quelle di cui all'art.31 del citato Testo Unico, che consente al sindaco di trasferire proprie attribuzioni in caso di partecipazione alle assemblee consortili).
In ogni caso, occorre prestare particolare attenzione alla inderogabilità sostanziale del limite numerico di componenti della Giunta imposto dall’art.1, comma 135 della legge n.56/2014 e dell’art.1, comma 185 della legge 23.12.2009, n.191, modificato dall’art.1 comma 1 bis del d.l. n.2/2010, convertito in legge n.42/2010.