Commissioni consiliari permanenti

Territorio e autonomie locali
26 Settembre 2018
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

L’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00 prevedendo con disposizione statutaria la facoltatività dell’istituzione delle commissioni, richiede il rispetto del criterio proporzionale nella loro composizione.
Sono comunque escluse artificiose creazioni di gruppi minoritari che impediscano la piena partecipazione a tutte le commissioni da parte dell’autentica minoranza. Tuttavia, la collocazione dinamica dei consiglieri alla maggioranza o alla minoranza, ammessa in virtù del mancato vincolo relativo al mandato imperativo - anche alla luce della decisione del C.d.S. n.4600/2003 - passa attraverso i movimenti tra i gruppi.
Infatti, sono possibili i mutamenti che possono sopravvenire all’interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale per effetto di dissociazioni dall’originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari ovvero l’adesione a diversi gruppi esistenti, con diretta influenza sulla composizione delle commissioni consiliari che deve, pertanto, adeguarsi ai nuovi assetti.

Testo 

E’ stato posto un quesito in ordine alla corretta composizione delle commissioni consiliari permanenti. In particolare, è stato chiesto se, a fronte del mutamento politico intervenuto recentemente in un gruppo consiliare costituito da due consiglieri che sostenevano la maggioranza, sia necessario un riequilibrio generale delle commissioni consiliari permanenti, originariamente costituite, che consenta anche al consigliere capogruppo dissenziente di essere rappresentato nella minoranza. Al riguardo, si richiama l’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00, che ribadisce la necessità del rispetto del criterio proporzionale nella composizione delle commissioni. Si osserva che la predetta norma, prevedendo con disposizione statutaria la facoltatività dell’istituzione delle commissioni, rinvia al regolamento consiliare la determinazione dei relativi poteri e la disciplina della loro organizzazione.
Pertanto, è anche alle disposizioni interne all'Ente che bisogna fare riferimento per la risoluzione della problematica, tenendo presente che la composizione delle commissioni non può prescindere dai gruppi consiliari al fine della distinzione tra maggioranza e minoranza.
Lo statuto del Comune in oggetto, all’art.14 prevede l’istituzione di commissioni permanenti, ribadendo il principio della proporzionalità con la presenza di due rappresentanti della minoranza nell’ambito di ogni commissione e la garanzia della partecipazione di ogni consigliere ad almeno una commissione e demanda al regolamento, tra l’altro, la disciplina del funzionamento delle commissioni.
Il regolamento consiliare, all’art.10, costituisce le quattro commissioni permanenti che sono nominate dal consiglio con votazione palese, prevedendo, al comma 2, che i consiglieri comunali rappresentino, con criterio proporzionale, complessivamente, tutti i gruppi.
In materia di gruppi, l’articolo 8 del regolamento comunale prevede preliminarmente che "i consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola, un gruppo consiliare".
Il comma 2 consente i gruppi unipersonali così come eventualmente scaturiti a seguito del risultato elettorale, e prevede, comunque, la formazione di gruppi costituiti da almeno due consiglieri.
Il successivo comma 4 lascia facoltà al singolo consigliere di transitare da un gruppo ad altro (nel rispetto del requisito minimo di due consiglieri), mentre il comma 5, ferma restando la possibilità di costituire un gruppo misto ove confluiscono i consiglieri che si distacchino da gruppi precedenti, non consente al singolo consigliere, che dopo il distacco non aderisca ad altri gruppi, di acquisire le prerogative dei gruppi consiliari.
Ciò posto, alla luce proprio delle norme interne all’Ente, non è possibile la costituzione di gruppi unipersonali; pertanto i consiglieri facenti parte del gruppo in questione, qualora mantengano le divergenze politiche e sostengano tale  esigenza, dovrebbero trovare collocazione in altri gruppi già esistenti.
Si osserva, inoltre, che la legge non fornisce una definizione di maggioranza o di minoranza.
In proposito, il Consiglio di Stato (sentenza n.4600/2003) ha rilevato che "la nozione di minoranza … va definita con esclusivo riferimento alle liste collegate ad un candidato sindaco non eletto e che, quindi, nel confronto elettorale sono risultate sconfitte, risultando tale parametro preferibile a quello che ammette una qualificazione della "minoranza" con riguardo ad eventi politici successivi alle elezioni", ma è anche vero che lo stesso Giudice ammette implicitamente la possibilità di "decifrare in senso dinamico e propriamente politico la nozione di minoranza". Il Giudice giunge, poi, alla conclusione che "si deve negare che la collaborazione con la giunta di un solo consigliere eletto in una lista inizialmente contrapposta a quella collegata al candidato sindaco risultato eletto implichi automaticamente, ed in difetto della comprovata adesione politica al governo del comune di tutti i membri della lista originariamente di opposizione, il transito di questi ultimi nella maggioranza e, quindi, la necessità della loro partecipazione in quella quota alle elezioni dei rappresentati del consiglio comunale (nel caso di specie) alla comunità montana, con voto separato".
Sono comunque escluse artificiose creazioni di gruppi minoritari che impediscano la piena partecipazione a tutte le commissioni da parte dell'autentica minoranza. Tuttavia, la collocazione dinamica dei consiglieri alla maggioranza o alla minoranza, ammessa in virtù del mancato vincolo relativo al mandato imperativo - anche alla luce della lettura della citata decisione del C.d.S. n.4600/2003 - passa attraverso i movimenti tra i gruppi. Infatti, il caso prospettato si inquadra nell’ambito dei possibili mutamenti che possono sopravvenire all’interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale per effetto di dissociazioni dall’originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari ovvero l'adesione a diversi gruppi esistenti con diretta influenza sulle composizione delle commissioni consiliari che deve, pertanto, adeguarsi ai nuovi assetti.