Procedimento di formazione dei gruppi consiliari

Territorio e autonomie locali
19 Luglio 2018
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Ipotesi inclusione del sindaco in un gruppo consiliare.  Il sindaco, pur se membro del consiglio comunale ai sensi dell'art. 46 del T.U.O.E.L., ha, in effetti, una posizione differenziata rispetto ai singoli consiglieri comunali.
  Tale disposizione lascia emergere la configurazione della posizione di terzietà del sindaco nel rapporto con i gruppi medesimi.
 Ne deriva che l’iscrizione del sindaco ad un gruppo o addirittura la costituzione di un gruppo unipersonale nel corso della consiliatura da parte dello stesso sindaco può incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell’ente.

 

 

Testo 

E’ stato trasmesso il quesito del Segretario generale del Comune di Trecate, in materia di formazione dei gruppi consiliari.
   In particolare, è stato chiesto se, alla luce della vigente normativa anche regolamentare e statutaria dell’Ente, sia legittimo mantenere l’inclusione del sindaco in un gruppo consiliare e se lo stesso debba considerarsi “terzo” in tutti gli organismi consiliari e, in coerenza con tale posizione di terzietà, se il criterio di determinazione del quorum strutturale debba prescindere dal sindaco consigliere.
   Al riguardo, come noto, la disciplina della materia relativa alla costituzione dei gruppi consiliari è demandata allo statuto e al regolamento del consiglio nell'esercizio della propria autonomia funzionale ed organizzativa riconosciuta in particolare dall'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 267/00.
   Ne deriva che le problematiche relative alla costituzione e al funzionamento dei gruppi consiliari dovrebbero essere valutate alla stregua delle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l'ente locale si è dotato, competendo al consiglio comunale l'eventuale interpretazione autentica delle predette norme.
   Tuttavia, si ricorda che con una serie di pareri di questa Direzione Centrale emessi nel corso degli anni alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 44/1997 (la quale afferma che il Sindaco viene computato ad ogni fine tra i componenti del Consiglio stesso) ed alla luce della decisione del C.d.S. n. 476/1998 (da cui emerge che il sindaco, essendo componente del consiglio a tutti gli effetti può astrattamente essere componente delle commissioni consiliari), si è affermata la tesi di una possibile partecipazione del sindaco sia alle commissioni consiliari e sia ai gruppi dai quali proporzionalmente scaturiscono tali commissioni.
   L’attività interpretativa, nondimeno, non può essere disgiunta dall'osservanza dei principi di buona amministrazione, né possono essere utilizzate a sostegno di tale attività, massime giurisprudenziali o dottrinarie che non si adattino perfettamente alla fattispecie esaminata.
  Il sindaco, pur se membro del consiglio comunale ai sensi dell'art. 46 del T.U.O.E.L., ha, in effetti, una posizione differenziata rispetto ai singoli consiglieri comunali.
  Tale disposizione lascia emergere la configurazione della posizione di terzietà del sindaco nel rapporto con i gruppi medesimi.
 Ne deriva che l’iscrizione del sindaco ad un gruppo o addirittura la costituzione di un gruppo unipersonale nel corso della consiliatura da parte dello stesso sindaco può incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell’ente.
   Riguardo al quorum strutturale per la validità delle sedute, l’art. 38, comma 2, del T.U.O.E.L. demanda al regolamento l’individuazione del numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.
     Fermo restando il principio generale che, nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso annoverare il sindaco o il presidente della provincia, nel quorum richiesto per la validità delle sedute, lo ha indicato espressamente usando la formula “senza computare a tal fine il sindaco ed il presidente della provincia”, si ritiene legittimo, al di fuori del caso prospettato, includere nel calcolo dei consiglieri anche il sindaco, fatte salve le eventuali previsioni statutarie o regolamentari difformi adottate dall’ente locale nell’ambito della propria discrezionalità.