Riprese audiovisive delle sedute del consiglio comunale. Richiesta di annullamento

Territorio e autonomie locali
28 Giugno 2018
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Riprese audiovisive delle sedute del consiglio comunale. Nell'ambito dell'attribuzione al consiglio comunale dell'autonomia funzionale ed organizzativa  si riconduce quella potestà di regolare opportunamente, con apposite norme, ogni aspetto attinente al funzionamento dell'assemblea, tra cui anche quello della registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi audiovisivi, sia da parte degli uffici di supporto all'attività di verbalizzazione del segretario comunale, che da parte dei consiglieri, degli organi di informazione e dei cittadini che assistono alla sedute pubbliche.

 

Testo 

   E’ stato chiesto l’annullamento di una  deliberazione  con cui era stato approvato il  regolamento sulle riprese audiovisive delle sedute del consiglio comunale.
   Al riguardo, premesso che questo Ministero, com’è noto, non dispone di poteri di controllo sugli atti degli enti locali, si osserva che le eventuali illegittimità possono farsi rilevare in sede di giudizio da parte di chi ne abbia interesse. 
   Riguardo alla specifica fattispecie, si evidenzia come nell'ambito dell'attribuzione al consiglio comunale dell'autonomia funzionale ed organizzativa (art. 38, comma 3, T.U.O.E.L.) si riconduce quella potestà di regolare opportunamente, con apposite norme, ogni aspetto attinente al funzionamento dell'assemblea, tra cui anche quello della registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi audiovisivi, sia da parte degli uffici di supporto all'attività di verbalizzazione del segretario comunale, che da parte dei consiglieri, degli organi di informazione e dei cittadini che assistono alla sedute pubbliche.
  Sulla materia è intervenuta la sentenza n. 826 del 16.3.2010 con la quale il T.A.R. per il Veneto ha respinto un ricorso avverso il diniego opposto da un sindaco ad una richiesta di registrazione audio-video delle sedute del consiglio comunale, nella considerazione che, in assenza di un'apposita disciplina regolamentare adottata dall'ente, non possano essere garantiti i diritti previsti dal codice sul trattamento dei dati personali di cui al d.lgs. 196 del 2003 e successive modifiche.
  Secondo quanto osservato nella citata pronuncia, infatti, gli adempimenti previsti dal suddetto codice “non possono per certo conseguire da estemporanei assensi alla videoregistrazione emanati dal sindaco-Presidente del consiglio comunale nel corso delle sedute del Consiglio medesimo, ma necessitano di essere disciplinati da un'apposita fonte regolamentare di competenza consiliare”.
Il citato giudice amministrativo ha ritenuto, peraltro, immediatamente concedibile da parte del Presidente del Consiglio Comunale, nei confronti di emittenti televisive nazionali e locali l'autorizzazione a riprendere, in via non sistematica, gratuitamente e senza diritti di esclusiva, talune brevi fasi delle sedute del Consiglio Comunale in quanto da tale autorizzazione non conseguono obblighi di sorta per l'Amministrazione Comunale quale 'titolare' o 'responsabile' del trattamento dei personali.