Gruppi consiliari

Territorio e autonomie locali
28 Giugno 2018
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Ai sensi dell’art.  3 dello statuto speciale  della Regione Sardegna,  l’ordinamento degli enti locali rientra nella competenza  della legislazione regionale nel rispetto della Costituzione, dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

 

Testo 

E’  stato formulato un quesito in  materia di gruppi consiliari.
In particolare, è stato chiesto se, alla luce della normativa recata dalle fonti di autonomia locale del Comune in oggetto, due consiglieri, originariamente inseriti nel gruppo corrispondente alla lista di maggioranza, possano costituire un nuovo gruppo diverso dal gruppo misto e se, nell’ambito di un eventuale gruppo misto, possa essere designato un capogruppo.   
Si osserva preliminarmente che, ai sensi dell’art.  3 dello statuto speciale  della Regione Sardegna,  l’ordinamento degli enti locali rientra nella competenza  della legislazione regionale nel rispetto della Costituzione, dei principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.
La normativa in materia di gruppi consiliari è prevista dall’art. 14 dello statuto comunale e dall’art. 7 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
A termini della disciplina statutaria, i consiglieri possono costituire gruppi anche non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti “purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri”.
Ai sensi dell’art.7, comma 5, del regolamento del consiglio comunale è riconosciuta la possibilità ai consiglieri che si siano distaccati dal proprio gruppo originario e che non abbiano aderito ad altro gruppo di costituire il “gruppo misto”.  Il gruppo misto elegge al suo interno un capogruppo.
Dall’esame del quadro normativo delineato i due consiglieri comunali fuoriusciti dal gruppo corrispondente alla lista nella quale sono risultati eletti ben potrebbero formare un nuovo gruppo diverso dal gruppo misto. Ciò in quanto l’unico limite posto dalle fonti di autonomia locale per la formazione di un nuovo gruppo è che lo stesso sia costituito da “almeno 2 membri”.
Nell’eventualità che alcuni consiglieri decidano di formare il gruppo misto saranno tenuti ad eleggere al proprio interno il Capogruppo.