Imputabilità degli oneri economici per le prestazioni sociali a favore di minori inseriti in struttura protetta. Art.6, comma 4 della legge n.328/2000

Territorio e autonomie locali
3 Aprile 2018
Categoria 
03.01 Funzioni e compiti
Sintesi/Massima 

Imputabilità degli oneri economici per le prestazioni sociali a favore di minori inseriti in struttura protetta.  La legge 8 novembre 2000, n. 328 ha inteso introdurre il criterio della residenza, corrispondendo all’esigenza di tutela dei soggetti più deboli della società.
     Il legislatore ha voluto radicare la competenza a sostenere gli oneri derivanti dal ricovero di minori, sottoposti a decreto dell’autorità giudiziaria ed ospitati in struttura residenziale sempre nel comune nel quale i genitori esercenti la potestà o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione ha inizio.

 

Testo 

E’ stato posto un quesito in ordine alla corretta individuazione dei Comuni cui competa sostenere l'onere economico per il mantenimento di un minore in una struttura di accoglienza in relazione alla legge n. 328/00 che all'art. 6, comma 4, stabilisce il principio che esso sia imputabile all'ente presso il quale, prima del ricovero, il soggetto abbia la propria residenza.
    Nella fattispecie segnalata è stato rappresentato che con provvedimento del 17.07.2017 il Tribunale affidava il minore al “Comune tenuto per legge”; successivamente, in data 1 settembre u.s. il citato minore è stato collocato presso una comunità  ove a tutt’oggi è ospitato.
          La madre del minore, alla data del provvedimento di collocamento nella struttura protetta, risultava residente in un comune, mentre il padre, senza tetto e senza fissa dimora risultava domiciliato in un altro comune.
       Al riguardo, si osserva che questo Ufficio si è espresso, nel tempo, sui diversi profili applicativi della norma in esame, analizzandone la ratio e le finalità. In proposito la legge 8 novembre 2000, n. 328 ha inteso introdurre il criterio della residenza, corrispondendo all’esigenza di tutela dei soggetti più deboli della società, ossia quelle persone bisognose di un’assistenza cui non sono in grado di fare fronte economicamente.
     Il legislatore ha voluto radicare la competenza a sostenere gli oneri derivanti dal ricovero di minori, sottoposti a decreto dell’autorità giudiziaria ed ospitati in struttura residenziale sempre nel comune nel quale i genitori esercenti la potestà o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione ha inizio.
   La disposizione in esame tende, peraltro, a fornire un criterio per la risoluzione di eventuali contenziosi tra regioni, qualora gli assistiti vengano ospitati in regione diversa da quella in cui hanno la residenza, data la non uniforme disciplina che la materia trova nelle varie legislazioni regionali.
   Ciò premesso, essendo il discrimine, nel caso specifico, la residenza del minore, si osserva che la disciplina di riferimento per determinarne la residenza è l'articolo 45 del Codice Civile, secondo il quale “il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore e, nel caso di genitori separati che non abbiano la stessa residenza il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive”. Pertanto, i minori hanno la residenza presso i genitori o il tutore: è con riferimento a questi ultimi soggetti che andrà effettuata la ricerca della residenza del minore al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio (nella specie il primo settembre 2017), al fine di imputarne le spese a quel comune.
    In proposito, si osserva che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il recente parere n. 3958 del 23.05.2017 relativo a questione analoga ha, comunque, ribadito il principio della equa distribuzione degli oneri in capo ai comuni di residenza di entrambi i genitori, ancorché siti in regioni differenti.
    Nel caso in esame sono interessate più regioni.
   Fatta salva la verifica in ordine alla eventuale pregressa nomina di un tutore (alla residenza del quale occorrerebbe fare riferimento per l’individuazione del comune tenuto alla corresponsione degli oneri), solo nel caso in cui i genitori risultino separati, il minore è da considerare domiciliato con il genitore con cui convive, spettando al comune di residenza di convivenza l’accollo totale degli oneri.