Obbligo del Prefetto a diffidare ed eventualmente convocare seduta aperta del consiglio comunale

Territorio e autonomie locali
3 Gennaio 2018
Categoria 
05.02.07 Richiesta convocazione Consiglio da parte di un quinto
Sintesi/Massima 

Convocazione consiglio comunale. Un gruppo di  consiglieri del comune di xxx ha chiesto l’intervento prefettizio al fine di ripristinare il corretto funzionamento dell’organo rappresentativo dell’ente, lamentando, nel contempo,  la  mancata attuazione della normativa dettata dal regolamento consiliare in tema di convocazione dell’assemblea in “seduta aperta”. Al riguardo, va ribadito che il diritto ex  art. 39, comma 2, citato " ... è tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell'ordine delle competenze mediante intervento sostitutorio del Prefetto in caso di mancata convocazione del consiglio comunale in un termine emblematicamente breve di venti giorni” (T.A.R. Puglia, Sez. 1, 25 luglio 2001, n. 4278). L'orientamento che vede riconosciuto e definito “... il potere dei consiglieri di chiedere la convocazione del Consiglio medesimo” come “diritto” dal legislatore è, quindi, ormai ampiamente consolidato (sentenza T.A.R Puglia, Lecce, Sez. I del 4 febbraio 2004, n. 124). La questione sulla sindacabilità dei motivi che determinano i consiglieri a chiedere la convocazione straordinaria dell'assemblea, si è  orientata nel senso che al Presidente del Consiglio spetti solo la verifica formale della richiesta prescritto numero di consiglieri, non potendo comunque sindacarne l'oggetto.

 

 

Testo 

E’  stato formulato un quesito in ordine all’applicazione della vigente normativa in materia di  convocazione del consiglio comunale.
Un gruppo di quattro consiglieri del comune di … ha chiesto l’intervento prefettizio al fine di ripristinare il corretto funzionamento dell’organo rappresentativo dell’ente, lamentando, nel contempo,  la  mancata attuazione della normativa dettata dal regolamento consiliare in tema di convocazione dell’assemblea in “seduta aperta”. In particolare, i consiglieri hanno  stigmatizzato il mancato riscontro della richiesta di convocazione del consiglio comunale, ai sensi degli artt. 26, comma 3,  e 32 del regolamento consiliare.
L’art. 26, comma 3, del regolamento del consiglio del comune in oggetto, nel ricalcare il disposto recato dall’art. 39, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00,  prevede, tra l’altro,  che il consiglio debba essere convocato su richiesta di un quinto dei consiglieri entro venti giorni dalla presentazione della relativa istanza.
 Ai sensi dell’art. 32 della medesima fonte normativa è  previsto che il Presidente del consiglio, sentito il sindaco e d’intesa con la conferenza dei capigruppo, può convocare il consiglio  in “seduta aperta”, per rilevanti motivi di interesse della comunità locale. Durante le adunanze aperte non possono essere adottate delibere o assunti impegni di spesa.  
Il sindaco e il presidente del consiglio comunale, nel fornire spiegazioni riguardo al mancato riscontro dell’istanza formulata dai quattro consiglieri comunali,  hanno rappresentato che la “seduta aperta”, come disciplinata dal citato art 32 del regolamento sul consiglio comunale, non prevede alcun termine di convocazione.
   Al riguardo va rilevato  che il diritto ex  art. 39, comma 2, citato " ... è tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell'ordine delle competenze mediante intervento sostitutorio del Prefetto in caso di mancata convocazione del consiglio comunale in un termine emblematicamente breve di venti giorni” (T.A.R. Puglia, Sez. 1, 25 luglio 2001, n. 4278).
L'orientamento che vede riconosciuto e definito “... il potere dei consiglieri di chiedere la convocazione del Consiglio medesimo” come “diritto” dal legislatore è, quindi, ormai ampiamente consolidato (sentenza T.A.R Puglia, Lecce, Sez. I del 4 febbraio 2004, n. 124).
La questione sulla sindacabilità dei motivi che determinano i consiglieri a chiedere la convocazione straordinaria dell'assemblea, si è  orientata nel senso che al Presidente del Consiglio spetti solo la verifica formale della richiesta prescritto numero di consiglieri, non potendo comunque sindacarne l'oggetto.
La  giurisprudenza in materia si è da tempo espressa affermando che, in caso di richiesta di convocazione del consiglio da parte di un quinto dei consiglieri, “al presidente del consiglio comunale spetta soltanto la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati, mentre non può sindacarne l'oggetto, poiché spetta allo stesso consiglio nella sua totalità la verifica circa la legalità della convocazione e l'ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno” (T.A.R. Piemonte, n.268/1996, Tar Sardegna, n. 718 del 2003 ).
Si soggiunge che il T.A.R. Sardegna, con la sentenza n. 718 del 2003, ha respinto un ricorso avverso un provvedimento prefettizio ex art.  39, comma 5, del citato decreto legislativo  in quanto, ad avviso del giudice amministrativo, il Prefetto non poteva esimersi dal convocare d’autorità il Consiglio Comunale, “essendosi verificata l’ipotesi di cui all’art. 39 del T.U.O.E.L. n. 267/00 ”.
Inoltre, si è sostenuto che appartiene ai poteri sovrani dell'assemblea decidere in via pregiudiziale che un dato argomento inserito nell'ordine del giorno non debba essere discusso (questione pregiudiziale) ovvero se ne debba rinviare la discussione (questione sospensiva) (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. 1, 25 luglio 2001, n. 4278 e sempre T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. 1, 4 febbraio 2004,n.124).
Tanto premesso, si ritiene   che, nel caso in questione, il Presidente del consiglio comunale sia tenuto a convocare l’assemblea ai sensi del più volte richiamato art.  39, comma 2, del T.U.O.E.L. e della  normativa regolamentare che ribadisce il diritto di un quinto dei consiglieri di richiedere la convocazione dell’adunanza.
Se è vero, infatti, che  la scelta di convocare il consiglio in “seduta aperta”  è demandata  dalla citata normativa regolamentare  al “Presidente, sentito il sindaco e d’intesa con la conferenza dei Capigruppo” è, altresì, vero che deve essere comunque riscontrata l’istanza di un quinto dei consiglieri di convocare il consiglio comunale  per esaminare le questioni proposte. In altri termini, ad avviso della scrivente, deve essere dato seguito alla richiesta  dei consiglieri di minoranza formulata ai sensi del citato art. 26, comma 3, e non ai sensi dell’art. 32 del regolamento consiliare.