Nomina giunta comunale

Territorio e autonomie locali
3 Gennaio 2018
Categoria 
05.03 Giunte comunali e provinciali
Sintesi/Massima 

Nomina giunta comunale. Con riferimento alla nomina da parte del sindaco del comune di xx di un “assessore fuori giunta”,  si evidenzia che, nel sistema posto dal legislatore costituzionale, art. 117, lettera p), lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di “… organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Provincie e Città metropolitane”, mentre all’ente locale è riconosciuta un’autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nel rispetto, però, dei principi fissati dal decreto legislativo n. 267/00. Ai sensi dell’art. 6 del citato dlgs, lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e specifica le attribuzioni degli organi.  E’ prevista, inoltre, la possibilità di  istituire  uffici di supporto agli organi di direzione politica ai sensi del successivo art. 90. 

 

Testo 

E’ stato chiesto un parere in ordine ad asserite illegittimità del provvedimento con il quale  il sindaco del comune in oggetto ha nominato  un proprio collaboratore  assessore comunale “fuori giunta”.
Il sindaco, sollecitato a fornire chiarimenti circa la nomina in questione, ha riferito che il termine “assessore”, utilizzato per identificare il cittadino  incaricato di svolgere attività di supporto in materie di personale e previdenza, debba essere  inteso  nel senso etimologico e non in senso tecnico-giuridico. Il primo cittadino ha precisato che il suddetto collaboratore non sarebbe componente della giunta municipale e di aver effettuato  tale nomina in base a quanto disposto  dall’art. 17, comma 3, dello statuto comunale. 
Ai sensi della suddetta norma è previsto che “eventuali competenze, non previste nelle deleghe, sono svolte dal Sindaco o da altro soggetto appositamente designato  con decreto  del Sindaco”. 
 Al riguardo, si evidenzia che, nel sistema posto dal legislatore costituzionale, art. 117, lettera p), lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di “… organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Provincie e Città metropolitane”, mentre all’ente locale è riconosciuta un’autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nel rispetto, però, dei principi fissati dal decreto legislativo n. 267/00.
 Ai sensi dell’art. 6 del T.U.O.E.L., lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e specifica le attribuzioni degli organi.
 E’ prevista, inoltre, la possibilità di  istituire  uffici di supporto agli organi di direzione politica ai sensi del successivo art. 90.  Il primo comma della predetta disposizione demanda al regolamento degli uffici e dei servizi la possibilità di prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge. 
Con riferimento a tale istituto, va ricordato che la  giurisprudenza contabile ha evidenziato  il carattere necessariamente oneroso del rapporto con i soggetti incaricati di  funzioni di staff (cfr. pronuncia SRC Campania n. 155/2014/PAR).
La previsione di una sorta di assessore sui generis  esula dal novero delle figure istituzionali previste dalla disciplina sugli enti locali. Pertanto,   la nomina in parola potrà essere  considerata legittima in quanto  riconducibile agli istituti previsti in base al  quadro normativo sopradelineato.