Numero minimo di consiglieri per la presentazione di mozioni

Territorio e autonomie locali
3 Gennaio 2018
Categoria 
05.02.05 Consiglieri: prerogative e compiti
Sintesi/Massima 

Dall’articolo 43 del d. lgs. n.267/2000 emerge il diritto individuale del consigliere comunale di presentare non solo proposte da sottoporre a deliberazione del consiglio e interrogazioni indirizzate al sindaco o agli assessori, ma anche la possibilità di presentare mozioni a cui, di norma, segue una deliberazione consiliare.

Testo 

E’ stato chiesto il parere di questa Direzione Centrale in ordine alla legittimità delle disposizioni regolamentari dell'Ente che, prevedendo la sottoscrizione da parte di cinque componenti, limitano il diritto di iniziativa del singolo consigliere in ordine alla presentazione di mozioni.
Al riguardo, si rileva che l'articolo 13 dello statuto di un comune si limita a stabilire che "i consiglieri" hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione, rinviando le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo alla disciplina regolamentare.
Il regolamento consiliare, all’articolo 14, comma 6 definisce la mozione quale proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla Legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
La dottrina, più sinteticamente, definisce le "mozioni" come atti approvati dal Consiglio per esercitare un'azione di indirizzo, esprimere posizioni e giudizi su determinate questioni, organizzare la propria attività, disciplinare procedure e stabilire adempimenti dell'amministrazione nei confronti del Consiglio.
Invece, il T.A.R. Puglia – Sezione di Lecce – I Sez., con la sentenza n.1022/2004, individua la mozione quale "istituto a contenuto non specificato", trattandosi di un potere a tutela della minoranza per situazioni non predefinibili, a differenza di altri strumenti più a valenza di mera conoscenza (quali l'interrogazione o la interpellanza), essendo strumento di "introduzione ad un dibattito" che si conclude con un voto che è ragione ed effetto proprio della mozione.
Ciò posto, fermo restando che alla luce della citata sentenza del TAR, la mozione è istituto a tutela delle minoranze (a cui, dunque, in ogni caso deve essere assicurato l'esercizio) occorre fare presente che l'articolo 38, comma 2 del citato decreto legislativo n.267/2000 stabilisce che il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.
Occorre dunque stabilire se rientri nella disponibilità del regolamento la disciplina di dettaglio in ordine alla presentazione delle mozioni sino alla inibizione della possibilità dell'iniziativa individuale del consigliere comunale.
In merito, si ricorda che l'art.43 del citato decreto legislativo n.267/00, primo comma, stabilendo il diritto di iniziativa dei "consiglieri comunali" su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio, precisa, altresì che i consiglieri hanno il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall’art.39, comma 2 e di presentare interrogazioni e mozioni.
Il comma 3 del citato articolo 43, demanda allo statuto ed al regolamento la disciplina concernente le modalità di presentazione degli atti di sindacato ispettivo e le relative risposte.
Ad avviso di questa Direzione Centrale, proprio dalla lettura testuale del citato articolo 43 sembra emergere il diritto del singolo consigliere di presentare non solo proposte da sottoporre a deliberazione del consiglio e interrogazioni indirizzate al sindaco o agli assessori, ma anche la possibilità di presentare mozioni a cui, come previsto dal regolamento dello stesso Ente, segue una deliberazione consiliare.
Ciò in quanto la disposizione citata ha operato testualmente una differenziazione disponendo, solo per le richieste di convocazione del consiglio, la necessità di una pluralità di adesioni; nulla, invece è stato previsto per gli altri istituti ivi contenuti, dovendosi propendere, dunque, per l'interpretazione che, anche per la mozione, trattasi di esercizio di diritto individuale del singolo consigliere che non rientra nella disponibilità della regolamentazione dell’Ente.
Del resto, anche autorevole dottrina (Italia, Maggiora, Romano – L’Ordinamento comunale – sotto la voce "Gli Organi § 4.41) ritiene che circa i modi e gli strumenti per effettuare il potere di controllo politico-amministrativo, occorre distinguere a seconda che i controlli siano esercitati da singoli consiglieri oppure dal Consiglio nella sua globalità o da un certo numero di consiglieri. Tra i primi si menzionano oltre alle interrogazioni e le interpellanze anche le mozioni.

Dall’articolo 43 del d. lgs. n.267/2000 emerge il diritto individuale del consigliere comunale di presentare non solo proposte da sottoporre a deliberazione del consiglio e interrogazioni indirizzate al sindaco o agli assessori, ma anche la possibilità di presentare mozioni a cui, di norma, segue una deliberazione consiliare.