Procedura sostituzione Presidente Commissione Consiliare permanente

Territorio e autonomie locali
5 Gennaio 2018
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

 Procedura sostituzione Presidente Commissione Consiliare permanente. il decreto legislativo n. 267/00 non prevede espressamente la possibilità di revocare  il presidente del consiglio. Per quanto concerne la tematica della ammissibilità   della revoca del presidente del consiglio o del presidente della commissione consiliare, entrambe figure di garanzia, in carenza di una specifica previsione statutaria, si registrano posizioni contrastanti in  giurisprudenza. In alcune pronunce si   tende ad affermarne l’illegittimità, mentre, in altre,  l’assenza nelle norme statutarie di  una specifica disciplina della revoca “… non ne inibisce di per sé la possibilità di ricorrervi” (T.A.R. Lazio n. 8881/2008).   Sulla materia, il Consiglio di Stato, con  sentenza 5605/2013, ha precisato che “ a  differenza dell’elezione, che costituisce un atto favorevole e viene emessa in assenza di qualsiasi verifica sull’operato del titolare dell’ufficio presidenziale, la revoca, al contrario, non può prescindere da fatti specifici inerenti la carica, ancorché gli stessi non siano commessi nell’esercizio delle funzioni presidenziali, e dalla conseguente valutazione che i componenti dell’organo da tali fatti traggono in ordine alla persistente validità dell’iniziale investitura”. Tanto premesso, la revoca  del presidente della commissione consiliare dovrebbe essere ricondotta nell’alveo dei principi enucleati   dagli   orientamenti giurisprudenziali  formatisi in materia.  

Testo 

E’ stato trasmesso un  quesito  in ordine alla revoca del Presidente di una commissione consiliare.
Dall’esame della nota è emerso che, nel corso della seduta della II commissione consiliare tenutasi in data 4.8.2017, il presidente della stessa commissione è stato sostituito, a scrutinio segreto, con il voto favorevole di tre consiglieri. Poiché nelle fonti di autonomia locale non è previsto l’istituto della revoca del presidente della commissione consiliare, si chiede di conoscere il parere della scrivente in ordine alla procedura seguita presso la commissione in parola. 
In merito, si osserva che, come noto, il decreto legislativo n. 267/00 non prevede espressamente la possibilità di revocare  il presidente del consiglio. Per quanto concerne la tematica della ammissibilità   della revoca del presidente del consiglio o del presidente della commissione consiliare, entrambe figure di garanzia, in carenza di una specifica previsione statutaria, si registrano posizioni contrastanti in  giurisprudenza. In alcune pronunce si   tende ad affermarne l’illegittimità, mentre, in altre,  l’assenza nelle norme statutarie di  una specifica disciplina della revoca “… non ne inibisce di per sé la possibilità di ricorrervi” (T.A.R. Lazio n. 8881/2008).  
Al riguardo, appare utile riportare le osservazioni formulate dal T.A.R. Campania che, nella recente sentenza n. 3582/2016, ha fornito una ricostruzione  dei principi enucleati dalla giurisprudenza in ordine all’istituto in esame. Nella citata pronuncia, il giudice amministrativo ha ricordato che il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di revoca del Presidente del Consiglio comunale è pieno in relazione alla  legittimità formale dell’atto ma è  limitato con riferimento agli aspetti politico discrezionali sottesi all'atto impugnato. L'istituto in parola  può essere legittimamente disciplinato solo dallo Statuto comunale e il relativo provvedimento   può ritenersi legittimo se, sulla base di fatti ben precisi,  sia  comprovata  l’inidoneità del titolare allo svolgimento  della carica.
E, del resto, la figura del Presidente del consiglio è posta a garanzia del corretto funzionamento dell’organo rappresentativo e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza, per cui la revoca non può che essere causata dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità.  Pertanto la motivazione  dell’atto deve fare  esclusivo riferimento a tale parametro e non a un rapporto di fiducia (T.A.R. Puglia n. 528/2014).
Sulla materia, il Consiglio di Stato, con  sentenza 5605/2013, ha precisato che “ a  differenza dell’elezione, che costituisce un atto favorevole e viene emessa in assenza di qualsiasi verifica sull’operato del titolare dell’ufficio presidenziale, la revoca, al contrario, non può prescindere da fatti specifici inerenti la carica, ancorché gli stessi non siano commessi nell’esercizio delle funzioni presidenziali, e dalla conseguente valutazione che i componenti dell’organo da tali fatti traggono in ordine alla persistente validità dell’iniziale investitura”.
Tanto premesso, la revoca  del presidente della commissione consiliare dovrebbe essere ricondotta nell’alveo dei principi enucleati   dagli   orientamenti giurisprudenziali  formatisi in materia.
Si suggerisce, inoltre, di valutare la possibilità di approvare apposite modifiche statutarie volte a prevedere e limitare l’istituto, ancorandolo ai suddetti parametri.