Richiesta di parere sui locali di seduta del Consiglio comunale

Territorio e autonomie locali
5 Gennaio 2018
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Previa disciplina regolamentare di dettaglio, nell’ambito delle previsioni statutarie, non sussiste un impedimento in ordine allo svolgimento delle adunanze del consiglio comunale anche in locali diversi rispetto alla ordinaria aula sita presso la sede comunale.
   Tuttavia, ferma restando la verifica dell’opportunità di sostenere i relativi costi aggiuntivi, è necessario non arrecare disagi ai consiglieri partecipanti e che anche la non ordinaria sala sia fornita della dotazione tecnico-logistica occorrente per il corretto svolgimento delle riunioni consiliari.

 

Testo 

 E’ stato posto un quesito in ordine alla legittimità dello svolgimento delle sedute consiliari all’interno di una villa, di proprietà di un consorzio di cui l’Ente fa parte con quota non di maggioranza, ubicata nel territorio del Comune ma distante dalla sede comunale.
  Al riguardo, si osserva che secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 4 del d. lgs. n. 267/2000, “i comuni hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa”.
  Secondo la previsione dell’articolo 6 del citato d. lgs. n. 267/2000, lo statuto stabilisce anche “i criteri generali in materia di organizzazione dell’Ente”.
  L’articolo 7, infine, conferisce al comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, la potestà regolamentare “in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni… per il funzionamento degli organi…”.
 La materia è, dunque soggetta all’autorganizzazione dell’ente.
  Lo statuto comunale prevede all’articolo 3, comma 4, che le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede del Comune di …, lasciando altresì la possibilità di riunione in luoghi diversi in caso di necessità o per particolare esigenze.
  Ciò posto, ferma restando l’opportunità dell’adozione di una disciplina regolamentare di dettaglio, alla luce del disposto statutario non sembra che vi sia un impedimento assoluto in ordine allo svolgimento delle adunanze del consiglio comunale anche in locali diversi rispetto alla ordinaria aula sita presso la sede comunale.
   Tuttavia, resta ferma la necessità di non arrecare disagi ai consiglieri partecipanti e che anche la non ordinaria sala sia fornita della dotazione tecnico-logistica occorrente per il corretto svolgimento delle riunioni consiliari.
  Ritenendo, altresì che debbano osservarsi anche i principi generali relativi al contenimento della spesa pubblica, si demanda alla valutazione diretta del Comune – che andrà a verificare i relativi costi aggiuntivi - l’opportunità del mantenimento della duplicazione della sede consiliare.