Interpello in merito all’assunzione di oneri relativi al collocamento di minore in comunità

Territorio e autonomie locali
1 Agosto 2017
Categoria 
03.01 Funzioni e compiti
Sintesi/Massima 

Individuazione dei Comuni cui compete sostenere l'onere economico per il mantenimento di un minore in una struttura di accoglienza in relazione alla legge n. 328/00 che all'art. 6, comma 4, stabilisce il principio che esso sia imputabile all'ente presso il quale, prima del ricovero, il soggetto abbia la propria residenza. Il legislatore ha voluto radicare la competenza a sostenere gli oneri derivanti dal ricovero di minori, sottoposti a decreto dell’autorità giudiziaria ed ospitati in struttura residenziale sempre nel comune nel quale i genitori esercenti la potestà o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione ha inizio. La disciplina di riferimento per determinarne la residenza è l'articolo 45 del Codice Civile, secondo il quale “il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore e, nel caso di genitori separati che non abbiano la stessa residenza il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive”. Pertanto, i minori hanno la residenza presso i genitori o il tutore: è con riferimento a questi ultimi soggetti che andrà effettuata la ricerca della residenza del minore al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, al fine di imputarne le spese a quel comune.

 

Testo 

Il Comune di … ha posto un quesito in ordine alla corretta individuazione dei Comuni cui compete sostenere l'onere economico per il mantenimento di un minore in una struttura di accoglienza in relazione alla legge n. 328/00 che all'art. 6, comma 4, stabilisce il principio che esso sia imputabile all'ente presso il quale, prima del ricovero, il soggetto abbia la propria residenza.
    Nella fattispecie segnalata è stato rappresentato che il padre del minore risiede nel comune di …, mentre la madre risiede nel comune di …..
    Dopo una serie di affidamenti parentali (alternativamente, la nonna paterna ed i genitori singolarmente), il minore, con provvedimento del Tribunale, è stato affidato ad una comunità educativa di …, in provincia di ….     
   Il Comune di … ha invitato il comune di … a versare il 50% degli oneri.
     Quest’ultimo Ente, tuttavia, con nota del 13 settembre u.s., ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per un esito positivo della richiesta, in quanto, a proprio avviso, secondo la disposizione citata competerebbe al comune di residenza del destinatario dell’intervento concorrere alle spese, alla luce anche del decreto di affido del minore (alla nonna paterna residente a …) adottato in data 21 febbraio 2012 da parte del Tribunale di ….
       Al riguardo, si osserva che questo Ufficio si è espresso nel tempo sui diversi profili applicativi della norma in esame, analizzandone la ratio e le finalità. In proposito vale la pena sottolineare che la legge 8 novembre 2000, n. 328 ha inteso introdurre il criterio della residenza, corrispondendo all’esigenza di tutela dei soggetti più deboli della società, ossia quelle persone bisognose di un’assistenza cui non sono in grado di fare fronte economicamente.
    Il legislatore ha voluto radicare la competenza a sostenere gli oneri derivanti dal ricovero di minori, sottoposti a decreto dell’autorità giudiziaria ed ospitati in struttura residenziale sempre nel comune nel quale i genitori esercenti la potestà o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione ha inizio.
  La disposizione in esame tende peraltro a fornire un criterio per la risoluzione di eventuali contenziosi tra regioni, qualora gli assistiti vengano ospitati in regione diversa da quella in cui hanno la residenza, data la non uniforme disciplina che la materia trova nelle varie legislazioni regionali.
  Ciò premesso, essendo il discrimine, nel caso specifico, la residenza del minore, si osserva che la disciplina di riferimento per determinarne la residenza è l'articolo 45 del Codice Civile, secondo il quale “il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore e, nel caso di genitori separati che non abbiano la stessa residenza il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive”. Pertanto, i minori hanno la residenza presso i genitori o il tutore: è con riferimento a questi ultimi soggetti che andrà effettuata la ricerca della residenza del minore al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, al fine di imputarne le spese a quel comune.
   In proposito, si osserva che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il recente parere n. 3958 del 23.05.2017 relativo a questione analoga alla presente, seppur non perfettamente coincidente, ha comunque, ribadito il principio della equa distribuzione degli oneri in capo ai comuni di residenza di entrambi i genitori, ancorché siti in regioni differenti.
   Nel caso in esame sono interessate oltre alla Regione … anche la Regione …, e prima del collocamento nella struttura educativa il minore risultava affidato alla madre. Ribadendo anche in questa sede il predetto principio, anche il Comune di residenza della madre sarebbe vincolato dunque a coprire le spese al 50% con il Comune di residenza del padre. Solo nel caso in cui i genitori fossero separati, il minore è da considerare domiciliato con il genitore con cui convive, spettando al comune di residenza di convivenza l’accollo totale degli oneri.