Convocazione consiglio comunale su richiesta di un quinto dei consiglieri. Legittimità articolo 14 regolamento comunale

Territorio e autonomie locali
18 Maggio 2017
Categoria 
05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima 

Art. 39, comma, 2 del decreto legislativo n. 267/00. Tale norma prevede che il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
La formulazione letterale della norma lascia desumere che, nell'arco temporale di venti giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta, debbano svolgersi sia la convocazione che la materiale seduta consiliare finalizzata alla discussione degli argomenti proposti dal quinto dei consiglieri.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato chiesto un parere in ordine all’istituto della convocazione del consiglio comunale su richiesta di un quinto dei consiglieri, ai sensi dell'art. 39, comma, 2 del decreto legislativo n. 267/00.
Tale norma, come noto, prevede che il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
La formulazione letterale della norma lascia desumere che, nell'arco temporale di venti giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta, debbano svolgersi sia la convocazione che la materiale seduta consiliare finalizzata alla discussione degli argomenti proposti dal quinto dei consiglieri.
Con riferimento alla applicazione dell’istituto in parola è stato rappresentato che, ai sensi dell’art. 14 del regolamento sul funzionamento del consiglio del comune in oggetto, è previsto che “Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio comunale in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri o la metà dei gruppi consiliari, inserendo all’ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.”
Dall’esame della norma regolamentare citata, emerge il contrasto tra l’espressione utilizzata dal consiglio comunale e la formula adottata dal legislatore nella differente valenza semantica tra il verbo “riunire” ed il verbo “convocare”.
La formulazione letterale adottata nel regolamento comunale non apparirebbe, pertanto, coerente con la ratio ispirativa della fonte legislativa statale finalizzata alla realizzazione, nell’arco dei venti giorni previsti, della materiale seduta consiliare.
Ciò posto, valuti la S.V. l’opportunità di invitare l’ente locale in oggetto a procedere alle modifiche regolamentari necessarie al fine di armonizzare le fonti di autonomia locale con la disciplina dettata in materia dal legislatore statale