Commissioni speciali. Nomina membri esterni

Territorio e autonomie locali
25 Gennaio 2017
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Composizione commissioni speciali. L’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n. 267/00 prevede la possibilità per il consiglio di avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Tale disposizione ne demanda la previsione allo statuto e rinvia al regolamento i poteri e la disciplina dell’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. Il successivo articolo 44, comma 2, dà, altresì, facoltà al consiglio comunale di “istituire al proprio interno commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione” precisando che “i poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare”. Le Commissioni, dunque, costituiscono forme di articolazione interna del consiglio e sono disciplinate dalle fonti di autonomia dell’ente locale entro il perimetro delineato dalla legge statale. Una norma regolamentare che contempli la possibilità di nominare, quali componenti delle commissioni speciali, soggetti privi dello status di consigliere comunale non appare coerente con la disciplina dettata dal legislatore circa la indefettibilità dello status di consigliere comunale in capo ai componenti delle commissioni consiliari.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato posto un quesito in ordine alla composizione delle commissioni comunali. In particolare, il Segretario Generale del comune in oggetto ha chiesto un parere sulla legittimità dell’art. 19 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale nella parte in cui consente di nominare, quali componenti delle commissioni speciali, soggetti privi dello status di consigliere comunale. Ai sensi della disposizione in esame, infatti, è previsto che “alle commissioni speciali possono essere chiamati a far parte anche componenti non appartenenti al consiglio comunale”. Al riguardo, si osserva che l’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n. 267/00 prevede la possibilità per il consiglio di avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Tale disposizione ne demanda la previsione allo statuto e rinvia al regolamento i poteri e la disciplina dell’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. Il successivo articolo 44, comma 2, dà, altresì, facoltà al consiglio comunale di “istituire al proprio interno commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione” precisando che “i poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare”. Le Commissioni, dunque, costituiscono forme di articolazione interna del consiglio e sono disciplinate dalle fonti di autonomia dell’ente locale entro il perimetro delineato dalla legge statale. Ai sensi dell’art. 9, comma 2, del regolamento per il funzionamento del consiglio del comune in oggetto è ribadito che le commissioni consiliari, permanenti e speciali, sono un’articolazione interna del consiglio comunale per l’esercizio delle sue funzioni. La suddetta fonte normativa ha previsto le commissioni permanenti per materia, la commissione permanente di controllo e garanzia, le commissioni di indagine e, infine, le commissioni speciali “per lo studio, la valutazione e la risoluzione di particolari questioni o problemi…” che, ai sensi del citato art. 19, possono essere partecipate anche da componenti non appartenenti al consiglio comunale. Al riguardo, si osserva che la formulazione della norma regolamentare da ultimo menzionata non appare coerente con la disciplina dettata dal legislatore circa la indefettibilità dello status di consigliere comunale in capo ai componenti delle commissioni consiliari. Tanto premesso, l’ente in parola potrebbe valutare l’opportunità di pervenire ad una modifica della succitata normativa regolamentare.