Convocazione del consiglio comunale ai sensi dell’art.39, comma 2, del decreto legislativo n.267/00

Territorio e autonomie locali
26 Ottobre 2016
Categoria 
05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima 

Richiesta di convocazione del consiglio ex art 39, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00. Qualora l’intenzione dei proponenti non sia diretta a provocare una delibera in merito del Consiglio comunale, bensì a porre in essere un atto di sindacato ispettivo, si potrebbe ipotizzare, ai sensi dell’art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00, che rientri nella competenza del Consiglio comunale in qualità di “ … organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo” anche la trattazione di “questioni” che, pur non rientrando nell’elencazione del comma 2, del medesimo art. 42, attengano comunque al suddetto ambito di controllo. Del resto, la dizione normativa che parla di “questioni” e non di deliberazioni o di atti fondamentali, conforta nel ritenere che la trattazione di argomenti non rientranti nella previsione del citato comma 2, dell’art. 42, non debba necessariamente essere subordinata alla successiva adozione di provvedimenti da parte del consiglio comunale. Nel caso specifico, peraltro, appare dubbia l’esclusione dei consiglieri dall’ambito di intervento relativo alla variante urbanistica. Infatti, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 267/00 rientrano tra le competenze del consiglio, tra l’altro “i piani territoriali ed urbanistici” (cfr. C.d.S. n. 3116/2014 del 19/06/2014).

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato chiesto un parere in ordine all’obbligo di convocazione del consiglio comunale da parte del Presidente (in sostituzione del quale dovrebbe intervenire, in caso di inosservanza, il Prefetto). Ciò, in relazione all’istanza ex art. 39, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00, firmata da tre consiglieri comunali, riguardante “errore della delibera della Giunta regionale del ….”, meglio chiarita quale “adozione di una variante urbanistica di competenza della Giunta comunale”. Al riguardo va rilevato, preliminarmente, che appartiene ai poteri sovrani dell'assemblea decidere in via pregiudiziale che un dato argomento inserito nell'ordine del giorno non debba essere discusso (questione pregiudiziale), ovvero se ne debba rinviare la discussione (questione sospensiva) (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. 1, 25 luglio 2001, n. 4278 e sempre T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. 1, 4 febbraio 2004,n.124). Tale potere deve essere comunque bilanciato con la prerogativa riconosciuta al Presidente del consiglio comunale di operare una valutazione preventiva circa l’ammissibilità della questione, ossia di verificare che non si tratti di oggetto illecito, impossibile e manifestamente estraneo alle competenze del consiglio (cfr. TAR Piemonte n. 268/1996). Occorre rilevare, altresì, che qualora l’intenzione dei proponenti non sia diretta a provocare una delibera in merito del Consiglio comunale, bensì a porre in essere un atto di sindacato ispettivo, si potrebbe ipotizzare, ai sensi dell’art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00, che rientri nella competenza del Consiglio comunale in qualità di “ … organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo” anche la trattazione di “questioni” che, pur non rientrando nell’elencazione del comma 2, del medesimo art. 42, attengano comunque al suddetto ambito di controllo. Del resto, la dizione normativa che parla di “questioni” e non di deliberazioni o di atti fondamentali, conforta nel ritenere che la trattazione di argomenti non rientranti nella previsione del citato comma 2, dell’art. 42, non debba necessariamente essere subordinata alla successiva adozione di provvedimenti da parte del consiglio comunale. Nel caso specifico, peraltro, appare dubbia l’esclusione dei consiglieri dall’ambito di intervento relativo alla variante urbanistica. Infatti, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 267/00 rientrano tra le competenze del consiglio, tra l’altro “i piani territoriali ed urbanistici” (cfr. C.d.S. n. 3116/2014 del 19/06/2014). Anche l’articolo 8 del d.P.R. n. 160/10, consentendo una procedura di variazione dello strumento urbanistico attivabile tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive, conferma la competenza del Consiglio comunale, il quale è chiamato ad approvare con proprio voto, il verbale della conferenza di servizi, mentre l’utilizzazione dello stesso strumento, nella fase di attivazione, è limitata all’esclusivo impulso dei privati cittadini. Per le considerazioni suesposte, si ritiene, pertanto, che la richiesta di convocazione del consiglio ex art 39, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00, finalizzata all’esame della questione in oggetto, non configuri un utilizzo distorto della disposizione in parola, dettata dal legislatore a tutela delle minoranze consiliari.