Art.43 del d. lgs. n.267/2000. Accesso agli atti da parte del consigliere comunale

Territorio e autonomie locali
15 Settembre 2016
Categoria 
05.02.06 Diritto di accesso
Sintesi/Massima 

Diritto di accesso dei consiglieri. Richiesta dell’elenco nominativo dei soggetti morosi verso il Comune. Essendo il consigliere vincolato al segreto d'ufficio, … gli unici limiti all'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali si rinvengono, per un verso, nel fatto che esso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche, ovvero meramente emulative …. nonché, per altro verso, nel fatto che esso debba avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali. L’Ente, a tutela degli utenti, può predisporre elenchi in cui vengano riportati i soli dati necessari all'individuazione dei soggetti interessati e l'esercizio finanziario relativo al debito, senza diffondere ulteriori dati non pertinenti, quali l'indirizzo di abitazione, il codice fiscale etc.

Testo 

Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesto Ufficio, nel trasmettere copia della richiesta del Comune di …, ha posto un quesito in materia di diritto di accesso esercitabile dai consiglieri comunali. In particolare, è stato chiesto se possa essere rilasciato l’elenco nominativo dei soggetti morosi verso il Comune, con l’indicazione delle somme dovute e dello stato aggiornato della situazione debitoria, attesa l’evenienza della diffusione accidentale di dati sensibili che riguardano i cittadini. Al riguardo, come noto, il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali in ordine agli atti in possesso dell’Amministrazione comunale, utili all’espletamento del proprio mandato, che trovano la loro disciplina specifica nell’art. 43 del decreto legislativo n. 267/00, non può essere soggetto ad alcun onere motivazionale giacché, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio del mandato del consigliere comunale (V. Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi - parere in data 9 aprile 2014). Peraltro, il termine "utili", contenuto nell'articolo 43 del citato decreto legislativo n. 267/00, garantisce l'estensione di tale diritto a qualsiasi atto ravvisato utile per l'esercizio del mandato (cfr. C.d.S. n.6963/2010, citata anche da codesta Prefettura) senza che alcuna limitazione possa derivare dall’eventuale natura riservata delle informazioni richieste (v. anche Consiglio di Stato, sentenza n. 4525 del 5 settembre 2014, che ha richiamato C.d.S., sez. V, 17 settembre 2010, n. 6963 e 9 ottobre 2007, n. 5264). Essendo il consigliere vincolato al segreto d'ufficio, la citata Commissione sia con il predetto parere del 9 aprile 2014 che sia con il precedente plenum in data 6 aprile 2011, (conforme a C.d.S., sez. V, 4 maggio 2004, n. 2716, Tar Trentino Alto Adige, Trento, Sez.I, 7 maggio 2009, n.143), ha ritenuto che gli unici limiti all'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali si rinvengono, per un verso, nel fatto che esso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche, ovvero meramente emulative (fermo restando che la sussistenza di tali caratteri necessita di attento e approfondito vaglio, al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso), nonché, per altro verso, nel fatto che esso debba avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali. Fermo restando, dunque, il diritto ad ottenere copia degli atti richiesti, la semplice visione dei provvedimenti nei locali comunali senza il rilascio di fotocopie costituisce una mera facoltà esercitabile esclusivamente dal consigliere interessato. L’Ente, a tutela proprio degli utenti, può predisporre elenchi in cui vengano riportati i soli dati necessari all'individuazione dei soggetti interessati e l'esercizio finanziario relativo al debito. Non risulta invece giustificato diffondere ulteriori dati non pertinenti, quali l'indirizzo di abitazione, il codice fiscale, le eventuali coordinate bancarie ovvero informazioni che descrivano lo stato di salute e le condizioni di indigenza in cui versi l'interessato.