Sedute di consiglio comunale. Numero legale

Territorio e autonomie locali
5 Luglio 2016
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

l’art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 demanda al regolamento comunale, “..nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto”, la determinazione del “numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute”, con il limite che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del “terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia”. La norma regolamentare che disciplina le sedute deliberanti, legittimamente abbia individuato una soglia minima di presenza che mantenendosi al di sopra di un terzo previsto dalla legge ha escluso, comunque dal computo il sindaco. Del resto la facoltà di esclusione del sindaco dal computo sarebbe divenuta un obbligo qualora si fosse optato per il numero minimo di un terzo.

Testo 

Con la nota, allegata in copia, il capogruppo consiliare … del Comune di …, ha chiesto un parere in ordine al numero di consiglieri occorrente per rendere valida la seduta di consiglio in prima convocazione e in ordine al numero necessario di consiglieri per poter discutere le proposte di deliberazioni, sempre in prima convocazione. Al riguardo, si osserva che l’art. 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 demanda al regolamento comunale, “..nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto”, la determinazione del “numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute”, con il limite che detto numero non può, in ogni caso, scendere sotto la soglia del “terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia”. Nel caso rappresentato, si rileva che l’art. 52 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale prevede due fattispecie di sedute: la prima riguarda le sedute che non comportano deliberazioni consiliari, mentre la seconda disciplina le sedute del consiglio in sede deliberante. Il comma 1, in linea con quanto previsto dalla legge, consente la presenza di un terzo dei consiglieri escluso il sindaco, mentre il comma 3 dispone che: “Non è possibile discutere proposte di deliberazioni se non è presente in seduta di prima convocazione almeno la metà ed in seduta di seconda convocazione almeno un terzo dei consiglieri assegnati all'ente; il sindaco, se presente, non concorre alla determinazione del numero necessario”. Ciò posto, si ritiene che la norma regolamentare (comma 3) che disciplina le sedute deliberanti, legittimamente abbia individuato una soglia minima di presenza che mantenendosi al di sopra di un terzo previsto dalla legge ha escluso, comunque dal computo il sindaco. Del resto la facoltà di esclusione del sindaco dal computo sarebbe divenuta un obbligo qualora si fosse optato per il numero minimo di un terzo. Pertanto, atteso che il consiglio comunale risulta composto da 12 consiglieri, oltre al sindaco, si ritiene che in prima convocazione, per la prima fattispecie (non deliberante), l’assemblea possa essere ritenuta validamente costituita con la presenza di 4 consiglieri (oltre al sindaco). Il consiglio, in sede deliberante, in prima convocazione, secondo la previsione regolamentare è invece costituito validamente con la presenza di sei consiglieri (dato che viene indicata “la metà”), oltre il sindaco. Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all’interessato.