Svolgimento della seduta consiliare

Territorio e autonomie locali
17 Giugno 2016
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Seduta di “seconda convocazione”.

Qualora il regolamento non rechi una disciplina specifica circa i tempi di consegna degli avvisi di seconda convocazione, nel senso che non emerge l’obbligatorietà della contestualità dell’avviso di convocazione sia in prima che in seconda seduta, si ritiene che la soluzione possa essere tratta dal contenuto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – L’Aquila n. 998/2003, con la quale è stato osservato che pur in presenza di una irregolarità formale (il regolamento, nel caso specifico, disponeva che l’avviso doveva prevedere entrambe le date) non si sarebbe potuta inficiare la deliberazione adottata, poiché la seduta contestata, proprio per la sua natura di “seconda convocazione”, si configura come “eventuale”, la cui necessità si concretizza solo successivamente, per cui la previsione della stessa nonché la data in cui deve essere tenuta, possono essere stabiliti successivamente.

Testo 

Si fa riferimento alla nota allegata in copia con la quale il comune di … ha posto un quesito in ordine alla possibilità di attivare una seduta di “seconda convocazione”, ancorché non prevista nel primo avviso di convocazione, per procedere all’approvazione del rendiconto di gestione per l’anno 2015 la cui scadenza per legge è fissata al 19 giugno 2016.
Al riguardo si osserva che, l’art. 38, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/00 demanda al regolamento, nell’ambito dei principi stabiliti dallo statuto, la disciplina del funzionamento dei consigli comunali, ivi comprese le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Lo stesso comma 2 del citato art. 38 prevede che il regolamento indichi il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prescrivendo come unico limite la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente.
Nel caso rappresentato occorre richiamare preliminarmente l’articolo 18 del regolamento consiliare il quale, disciplinando le modalità di convocazione del consiglio comunale, prevede che l’avviso con l’elenco degli oggetti da trattare deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta. Nei casi di urgenza, l’avviso è consegnato almeno ventiquattro ore prima. La stessa disposizione prevede che le sedute del Consiglio possono essere di prima e di seconda convocazione senza specificare l’obbligo di indicare nel medesimo avviso oltre alla data di prima convocazione anche la data della eventuale seconda convocazione.
Il successivo articolo 27 affida al Presidente del consiglio il compito di procedere alla verifica del numero legale e della eventuale dichiarazione di seduta deserta in ordine agli argomenti per i quali non è stata affrontata la trattazione.
Al riguardo non essendo stata aperta la discussione sull’argomento in oggetto non risultano gli impedimenti previsti dal comma 4 del citato art. 27 in ordine alla trattazione in seconda convocazione.
Ciò posto, rilevato, dunque, che il regolamento non dispone in maniera specifica in ordine ai tempi di consegna degli avvisi di seconda convocazione, nel senso che non emerge l’obbligatorietà della contestualità dell’avviso di convocazione sia in prima che in seconda seduta, si ritiene che la soluzione possa essere tratta dal contenuto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – L’Aquila n. 998/2003.
Con la citata decisione il T.A.R. ha rilevato che, pur in presenza di una irregolarità formale (il regolamento, nel caso specifico, disponeva che l’avviso doveva prevedere entrambe le date) non si sarebbe potuta inficiare la deliberazione adottata, poiché la seduta contestata, proprio per la sua natura di “seconda convocazione”, si configura come “eventuale”, la cui necessità si concretizza solo successivamente, per cui la previsione della stessa nonché la data in cui deve essere tenuta, possono essere stabiliti successivamente. Necessario è, invece, che nell’avviso sia specificato che trattasi di seconda convocazione, che segue una precedente seduta, regolarmente convocata, ma che ad essa non sia intervenuto il quorum prescritto e che tale circostanza risulti dal processo verbale della seduta dichiarata deserta; che venga allegato l’ordine del giorno, e che questo sia inviato, altresì, a tutti i consiglieri.
Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all’ente interessato