Utilizzo della dizione e intestazione del comune per iniziative assembleari di un gruppo consiliare

Territorio e autonomie locali
18 Gennaio 2016
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Stemma comunale.
Lo stemma costituisce il segno distintivo del comune, l’elemento grafico rappresentativo della identità dell’ente e, pertanto, lo stesso è di proprietà del Comune.
Pur in assenza di specifica regolamentazione, l’uso dello stemma è consentito nei riguardi dei consiglieri, sia come singoli che come gruppi. Si ritiene che nell’utilizzo sia della carta intestata e sia di altro materiale non possa essere riportata la semplice denominazione del Comune, bensì, insieme allo stemma occorre indicare in maniera specifica “il gruppo consiliare” al fine di evitare possibili equivoci che riconducano erroneamente all’Ente nel suo complesso la paternità dell’iniziativa.

Testo 

Con la nota n. 9188 del 22.12.2015, ad ogni buon fine allegata in copia, il Sindaco del Comune di . ha posto un quesito in ordine all'utilizzo della denominazione dell'Ente e dello stemma comunale in manifesti per l'indizione di assemblee o manifestazioni pubbliche da parte di un gruppo consiliare. Al riguardo, si osserva che lo stemma costituisce il segno distintivo del comune, l'elemento grafico rappresentativo della identità dell'ente e, pertanto, lo stesso è di proprietà del Comune il quale può agire, mediante la tutela riconducibile a quella del diritto al nome, di cui all'art. 7 del codice civile, contro chiunque ne faccia un uso improprio o, comunque, non consentito. Con riferimento al caso prospettato, si ritiene che pur in assenza di specifica regolamentazione, l'uso dello stemma sia comunque consentito nei riguardi dei consiglieri, sia come singoli che come gruppi, in considerazione del fatto che ciascuno costituisce una parte istituzionale dell'ente locale del quale lo stemma rappresenta un elemento unitario di identificazione. Va tuttavia precisato che lo statuto costituisce la sede naturale per disciplinare la materia; ove lo stesso nulla disponga, è opportuno che l'uso e la riproduzione dei segni identificativi dell'amministrazione comunale avvengano con la cautela necessaria ad assicurare che non vi sia strumentalizzazione del simbolo o ambiguità in ordine alla provenienza di documenti ed ancor più che siano circoscritti all'esercizio del munus istituzionale di cui il singolo o il gruppo sono investiti. Pertanto si ritiene che nell'utilizzo sia della carta intestata e sia di altro materiale, quali manifesti, non possa essere riportata la semplice denominazione del Comune, bensì, insieme allo stemma occorre indicare in maniera specifica 'il gruppo consiliare' al fine di evitare possibili equivoci che riconducano erroneamente all'Ente nel suo complesso la paternità dell'iniziativa. Su quanto precede si prega di fare analoga comunicazione all'Ente interessato.