Un segretario di un comune ha chiesto se sia possibile autorizzare il dipendente, nominato segretario della Sottocommissione elettorale Circondariale, allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario oltre il limite massimo individuale, tenendo con

Territorio e autonomie locali
18 Dicembre 2015
Categoria 
15.04.14 Lavoro straordinario
Sintesi/Massima 

Non sembra pertanto possibile derogare, al di fuori dell’ipotesi di cui al citato art. 38, al limite massimo annuale di 180 ore, non rinvenendosi, per il caso di specie un’apposita norma derogatoria. Si rammenta che il Comune dovrà avere cura di osservare il principio generale valevole per i pubblici dipendenti, secondo cui una stessa prestazione non può essere compensata con più forme remunerative.

Testo 

Con una nota pervenuta a questo Ufficio un segretario di un Comune ha chiesto di conoscere se sia possibile autorizzare il dipendente, nominato segretario della Sottocommissione elettorale Circondariale, allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario oltre il limite massimo individuale previsto dall'art. 14, comma 4, del CCNL 1.4.1999, tenuto conto che la relativa spesa viene suddivisa tra i comuni facenti parte dell'ambito circondariale.
Al riguardo, si fa presente che il citato art. 14, comma 4, fissa il limite massimo individuale annuale per le prestazioni di lavoro in 180 ore. Una deroga a tale tetto individuale è stabilita dall'art. 38, comma 3, del CCNL 14.9.2000. Detto articolo prevede che per esigenze eccezionali ed in relazione alla sola attività di diretta collaborazione con gli organi istituzionali, la contrattazione integrativa può superare la quantità massima prevista, tale possibilità è limitata ad un numero massimo di dipendenti non superiore al 2% dell'organico.
Stante le richiamate disposizioni non sembra, pertanto, possibile derogare, al di fuori dell'ipotesi di cui al citato art. 38, al limite massimo annuale di 180 ore, non rinvenendosi, peraltro, per il caso di specie un'apposita norma derogatoria.
Ad ogni buon conto, si rammenta che, codesto Comune, anche per la fattispecie in esame, dovrà avere cura di osservare il principio generale, valevole per i pubblici dipendenti, secondo cui una stessa prestazione non può essere compensata con più forme remunerative.